Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 novembre 2017, n. 26509
Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Appello notificato a mezzo posta raccomandata - Termine per la costituzione in giudizio - Prova di tempestività - Deposito avviso di ricevimento recante data di spedizione - Legittimità
Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, sezione di Catania, relativa all'impugnazione di ruoli e cartelle di pagamento sottese a un'iscrizione ipotecaria, lamentando, con un primo motivo, il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36 comma 2 n. 4 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la CTR avrebbe pronunciato l'inammissibilità dell'appello per il mancato deposito della ricevuta di spedizione, che ha la funzione di consentire il riscontro della tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante, senza avvedersi che nei trenta giorni sia dalla spedizione che dalla ricezione dell'appello l'ufficio aveva provveduto - in data 29.5.2012 - a depositare l'atto di appello notificato e la copia dell'avviso di ricevimento, quindi, nei termini di legge; con il secondo e terzo motivo, l'ufficio ricorrente ha lamentato il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 20 comma 2, 16 comma 5, 22 comma 1 e 53 comma 2 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 e n. 4 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, avrebbero ancorato la decorrenza del termine di costituzione in giudizio dell'ufficio, alla data di spedizione dell'appello, quando è ancora incerta la corretta instaurazione del rapporto processuale, in luogo, di quello della sua ricezione, ed inoltre, la funzione della ricevuta di spedizione sarebbe solo quella di consentire all'appellante di costituirsi in giudizio prima e indipendentemente dal recapito dell'atto al destinatario, mentre, anche dalla data portata dall'avviso di ricevimento era desumibile il rispetto dei trenta giorni per la costituzione.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il primo motivo è infondato, in quanto, la motivazione della sentenza impugnata si pone al di sopra del "minimo costituzionale" (Cass. sez. un. n. 8053/14), in quanto dà sufficiente conto delle ragioni poste a fondamento della decisione.
Il secondo e terzo motivo sono fondati.
Infatti, con recentissimo insegnamento di questa Corte a sezioni unite, si è statuito che "Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza" (Cass. sez. un. 13453/17, ord. n. 22246/17).
Infine, va ricordato che - laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo - la Corte è anche giudice del fatto e può accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito; il che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, è in gioco la ammissibilità/procedibilità dell'appello e quindi il passaggio o no in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d'ufficio ex actis (Sez. U. n. 6994 del 2010; conf. Cass. n. 16780 del 2015 e n. 12885 del 2002), anche ai fini terzo comma dell'art. 382 cod. proc. civ. (Cass. n. 3004 del 2004; conf. Cass. n. 27300 e n. 19222 del 2013; v. n. 24743 del 2011). Ciò è ribadito in sedes materiae dalle precitate decisioni delle sezioni unite riguardo alla cd. "prova di resistenza" (vedasi par. 5.13 e par. 6 delle motivazioni). Il tutto va, poi, integrato dal vasto orientamento secondo cui la "nullità della sentenza", ai fini della produzione di nuovi documenti consentita dall'art. 372 cod. proc. civ., va interpretata in senso ampio, comprendendovi non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle derivanti da vizi del procedimento che si ripercuotono direttamente sulla decisione medesima (es. Cass. n. 3155 del 1982, n. 653 del 1989, n. 13139 del 1991, n. 23576 del 2004, n. 19977 del 2005, n. 13535 del 2007). In tal senso vanno valorizzate anche le certificazioni rilasciate postume dalla cancelleria o segreteria del giudice d'appello circa l'effettività di adempimenti processuali, in disparte il controllo diretto del fascicolo del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità (Cass. n. 22246 e n. 23100 del 2017).
Nel caso di specie, da quanto riportato in atti, risulta tempestiva sia la costituzione in appello, che l'impugnazione della sentenza di primo grado, infatti, la sentenza della ctp è stata depositata in data 8.11.11, pertanto, il termine per proporre appello scadeva l'8 maggio 2011, e dalla lettura dell'avviso di ricevimento - sprovvisto della data di spedizione -risulta che lo stesso sia stato ricevuto il 7 maggio 2011, pertanto, con la produzione di tale avviso viene superata la "prova di resistenza" di tempestività dell'appello, mentre, la tempestività della costituzione in appello, risulta avvenuta il 29 maggio 2011, nel rispetto del termine di trenta giorni per la costituzione (v. all. 9).
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il complessivo merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, in diversa composizione.