Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 novembre 2017, n. 26484

Patologia asbesto correlata - Violazione dell'obbligo di sicurezza e prevenzione - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Periodi di malattia determinata dalla violazione - Esclusione - Inammissibilità

 

Rilevato

 

1. che la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di rigetto della domanda con la quale C.G. aveva chiesto, previo accertamento che la patologia "mieloma multiplo non secernente" da cui era affetta era stata contratta nello svolgimento delle proprie mansioni alle dipendenze della s.r.l. S.M.N. ed era pertanto ascrivibile alla violazione dell'obbligo di sicurezza e prevenzione gravante sulla società datrice, dichiararsi la illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto per non essere computabili i periodi di malattia determinata dalla dedotta violazione, e la condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniale, professionale e da perdita di chances e degli ulteriori danni biologico, morale e esistenziale;

1.1. che, in particolare, il giudice di appello ha osservato:

1.2. che la lavoratrice, sulla quale ricadeva il relativo onere, non aveva dimostrato la tempestiva impugnazione del recesso datoriale, evidenziando che, a tal fine, non poteva attribuirsi valenza, neppure indiziaria, alla annotazione contenente la dicitura "Ricevuta oggi 27/10/2006" apposta in alto sulla lettera di licenziamento, annotazione, peraltro, priva di qualsiasi sottoscrizione;

1.3. che era corretta la esclusione della legittimazione passiva della società datrice quanto al risarcimento del danno biologico, stante l'indennizzo erogato dall'INAIL e l'assenza di specificazioni della ricorrente in merito al fatto che il suddetto indennizzo non era in grado di ristorare il danno alla persona nei suoi profili esistenziali e morali;

1.4. che era corretto il rigetto della domanda di rimborso delle spese mediche in quanto coperte dall'assicurazione INAIL, e della domanda di risarcimento del danno alla capacità lavorativa per difetto di allegazione e prova del pregiudizio sofferto;

1.5. che le deduzioni della lavoratrice inidonee, per la loro genericità, a fronte delle articolate argomentazioni della sentenza di primo grado, erano inidonee a fondare la domanda di risarcimento del danno differenziale non coperto dall'INAIL;

1.6. che la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 2056/2012 relativa al riconoscimento della natura professionale della malattia aveva attribuito l'indennizzo in rendita commisurato ad una percentuale di invalidità del 30% con condanna dell'istituto assicuratore alla relativa corresponsione;

1.7. che le censure aventi ad oggetto la mancata audizione di alcuni testimoni e la mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio erano infondate alla luce delle ragioni alla base della statuizione di rigetto, stante l'assoluta superfluità di tali mezzi istruttori;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.G. sulla base di tre motivi;

3. che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

 

Considerato

 

1. che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la decisione per avere ritenuto che vi fosse stata decadenza dall'impugnazione del licenziamento;

2. che con il secondo motivo di ricorso ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., censurando la decisione per avere il giudice di appello omesso di considerare che i periodi di malattia non potevano essere inclusi nel periodo di comporto trattandosi di malattia contratta in servizio;

3. che con il terzo motivo ha dedotto l'erroneità delle sentenze di primo e secondo grado per avere affermato la irrisarcibilità dei danni sofferti dalla G. a causa delle condotte datoriali in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro ; ha evidenziato che la copertura assicurativa dell'INAIL non copriva anche i danni oggetto di richiesta risarcitoria e denunziato che la Corte di appello aveva trascurato il principio dell'autonomia delle voci risarcitone;

4. che il primo motivo di ricorso è inammissibile per una pluralità di profili. In primo luogo, le censure articolate non sono sorrette dall'autosufficiente esposizione della vicenda processuale in relazione alla questione della tempestività della impugnazione del licenziamento; parte ricorrente richiama, infatti, soprattutto, le proprie allegazioni in fatto in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le mansioni espletate e la malattia che aveva determinato il superamento del periodo di comporto; quanto ora rilevato, impedisce, tra l'altro, ogni verifica attinente alla dedotta preclusione dell'esame della questione scaturente dalla mancata proposizione dell'appello incidentale da parte della società su tale questione; in secondo luogo, a prescindere dal rilievo che con tale motivo si denunzia formalmente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove, nel caso di specie, trova applicazione, ratione temporis, il disposto dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, in relazione al quale il vizio di motivazione può essere denunziato solo con riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti (Cass. 8/10/2014 n. 21152), si rileva che parte ricorrente non ha in alcun modo proceduto alla indicazione di tale fatto dovendosi ulteriormente osservare che la sentenza impugnata laddove dimostra di porre implicitamente a carico della lavoratrice l'onere della prova della tempestività dell'impugnazione è coerente con l'insegnamento di questa Corte (Cass. 1/12/2004 n. 22517, Cass. 13/12/2000 n. 15696);

5. che il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile perché privo di pertinenza con le effettive ragioni del decisum; la sentenza impugnata non ha, infatti, affrontato specificamente la questione della non imputabilità nel periodo di comporto delle assenze dovute a malattia contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa risultando la stessa assorbita dal rilievo della decadenza dall'impugnazione nella quale era incorsa la lavoratrice;

6. che parimenti non pertinente alle ragioni del decisum è il terzo motivo di ricorso in quanto il giudice di appello non ha, infatti, affermato, come presupposto dalla odierna ricorrente, la irrisarcibilità tout court da parte del datore di lavoro dei danni scaturiti dalla violazione degli obblighi di protezione di cui all'art. 2087 cod. civ., ma ha ritenuto di condividere la valutazione di prime cure in ordine alla genericità delle allegazioni della lavoratrice, allegazioni destinate, in tesi, a dimostrare la esistenza di un danno ulteriore rispetto a quello coperto dall'assicurazione INAIL, danno la cui astratta risarcibilità non risulta in alcun modo negata dalla decisione impugnata. In ordine a tale specifico profilo parte ricorrente non solo non riproduce le pertinenti allegazioni sul punto formulate con il ricorso introduttivo ma, neppure, specificamente censura la valutazione di genericità delle stesse confermata dal giudice di appello;

7. che a tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

8. che non si fa luogo alle spese di lite, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

9. che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.