Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 luglio 2017, n. 32942

Pubblico impiego - Reiterate false obliterazioni dei badge di colleghi - Copertuta delle assenze ingiustificate - Reati seriali

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con ordinanza emessa in data 11/2/2017 il Gip del Tribunale di Napoli applicava ad A.P. la misura degli arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro in relazione ai reati di cui agli artt. 640 cpv cod.pen. e 55 quinquies D.lgs 165/01 contestati ai capi II, 12, 41, 42, 43, 44, 45, 46 della rubrica provvisoria per aver effettuato reiterate false obliterazioni in entrata e in uscita dei badge di colleghi di lavoro allo scopo di coprirne le assenze ingiustificate.

Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame annullava parzialmente il provvedimento genetico in relazione ai capi 11, 12, 41, 42, 45 e 46 e, confermata la gravità indiziaria in relazione ai capi 43,44, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.g.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato a mezzo del difensore, deducendo:

2.1 La nullità dell'ordinanza genetica e di quella di riesame per violazione degli artt. 292 n. 2 lett. b) e c) cod.proc.pen. per effetto della mancata esposizione del fatto e degli indizi sui quali si fonda la misura nonché la mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si ritiene sufficiente il richiamo recettizio all'informativa di reato sebbene la stessa, come denunziato dalla difesa, fosse carente degli elementi di fatto dai quali desumere i gravi indizi.

La difesa lamenta che il Tribunale cautelare ha ritenuto congrua la motivazione dell'ordinanza genetica in relazione ai capi 43/44, sebbene la stessa attribuisca al prevenuto plurime condotte di illecito utilizzo del cartellino marcatempo della dipendente I.S. senza indicazione di elementi individualizzanti e sulla scorta del mero richiamo alla tabelle riassuntive redatte dalla P.g., dalle quali è dato desumere l'assenza dal servizio di taluni dipendenti nonostante la timbratura dei loro cartellini ma non si ricava chi avesse timbrato in loro favore. L'ordinanza impugnata, a fronte delle doglianze difensive che sostenevano l'insufficienza dei dati riepilogativi esposti dalla P.g. in assenza di fotogrammi e videoriprese dalle quali desumere la condotta concorsuale dell'indagato, ha sostenuto l'adeguatezza dei dati in questione in quanto supportati dall'attestazione degli operanti di aver visionato i filmati e rilevato che alcuni dipendenti sistematicamente timbravano i cartellini marcatempo di colleghi assenti. Aggiunge la difesa che, poiché l'A. legittimamente procedeva alla timbratura del proprio badge negli stessi giorni e nelle stesse ore delle contestate timbrature illecite in favore della I., sarebbe stato necessario individuare gli elementi alla base dell'attribuzione delle timbrature illecite, avendo lo stesso Tribunale ritenuto che la legittima presenza nei pressi del dispositivo marcatempo dell'A., provata dal prospetto mensile delle sue presenze, indeboliva il quadro probatorio in relazione ai capi 11/12 e 41/42, incorrendo pertanto in contraddittorietà motivazionale nel distinguere condotte supportate dal medesimo materiale investigativo. Inoltre, secondo la difesa, il provvedimento impugnato, al pari dell'ordinanza genetica, si pone in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione per relationem ed elude l'obbligo di giustificare la decisione, ricorrendo ad una generica e indifferenziata valutazione per gruppi di persone e gruppi di reato, senza procedere ad un esame analitico degli elementi di fatto individualizzanti dai quali desumere la gravità indiziaria per i singoli soggetti e per le singole condotte a ciascuno ascritte.

 

Considerato in diritto

 

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate. L'ordinanza impugnata ha dato conto con ampia e persuasiva motivazione, esente da contraddittorietà e illogicità manifeste, delle ragioni a fondamento della reiezione del gravame difensivo. Invero, la piattaforma indiziaria valorizzata dal Gip nel provvedimento genetico e rivisitata dal Tribunale cautelare alla luce del gravame difensivo fa perno sulle videoriprese eseguite nei pressi degli apparati marcatempo distinti dai nn. 2 e 4, posti al piano terra della struttura ospedaliera L.M., che consentivano agli operanti di rilevare i dipendenti che in entrata e in uscita timbravano non solo il cartellino personale ma anche uno o più badge di colleghi assenti dal lavoro. Il monitoraggio si protraeva per oltre tre mesi e le emergenze video venivano in dettaglio incrociate con le foto del personale in servizio e i tabulati delle presenze di ciascuno, quindi gli esiti investigativi venivano compendiati in tabelle riepilogative. La doglianza difensiva circa il mancato vaglio da parte del GIP prima, e del riesame poi, della gravità indiziaria per effetto del riferimento alle cennate tavole sinottiche è destituita di fondamento giacché dall'ordinanza impugnata consta l'avvenuto scrutinio degli elementi a fondamento della prospettazione accusatoria, risultando il richiamo agli schemi riepilogativi funzionale alla sola individuazione dei giorni e dell'ora delle singole condotte illecite.

3.1 Peraltro, i materiali probatori elaborati dalla P.g. e posti a fondamento della domanda cautelare- contrariamente a quanto assume la difesa (pag. 3 del ricorso) - sono pacificamente ostensibili e la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal P.M. copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di videoriprese utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, poiché la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto effettuato negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti, irrilevante dovendosi ritenere la circostanza che la relativa disciplina non sia rinvenibile negli artt. 266 ss. cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 45984 del 10/10/2011, Cosentino, Rv. 251274; Sez. 2, n. 54721 del 01/12/2016, Lafleur, Rv. 268916). Né risponde al vero che al di là delle tavole sinottiche non siano state offerte al giudice estrapolazioni atte a corroborare gli esiti investigativi dal momento che la stessa difesa del ricorrente in sede di riesame (pag. 3) confutava - con esiti vittoriosi - la gravità indiziaria in relazione ai capi 11/12 e 41/42 allegando una foto che riprendeva l'indagato nell'atto di timbrare in un contesto in cui erano presenti anche altri soggetti.

3.2 Ritiene, inoltre, la Corte che in presenza di reati seriali, correttamente enucleati quanto alle modalità esecutive, non trovino spazio le censure difensive in ordine alla pretesa assenza di elementi individualizzanti, giacché l'attribuzione della condotta concorsuale - consistita nell'utilizzo indebito per ben 34 volte nell'arco temporale in contestazione del badge della I. da parte del ricorrente - trova piena giustificazione nella coeva timbratura del proprio e dell'altrui badge accertata dalla p.g. e documentata dalle riprese del sistema di video sorveglianza. Ed è, appunto, siffatta pianificata modalità, ovvero la disponibilità del cartellino marcatempo della collega assente dal lavoro che veniva timbrato in occasione della obliterazione da parte dell'indagato del proprio badge, che denota l'irrilevanza a fini di discarico della produzione difensiva relativa alle schede riepilogative dei transiti dell'A., giacché è la coincidenza temporale della propria obliterazione e di quella della collega assente che costituisce elemento fortemente indiziante della condotta contestata, in assenza di elementi perturbatori della sequenza causale ricostruita. Il Tribunale, a dimostrazione dello scrutinio dei profili di soggettiva attribuibilità degli illeciti alla stregua dei materiali in atti, ha, infatti, ravvisato un deficit probatorio in relazione ai capi 11/12 e 41/42, evidenziando la presenza dinanzi al dispositivo marcatempo di più persone e la conseguente impossibilità di addebitare in termini di certezza l'indebita obliterazione al prevenuto.

3.3 Né pare al Collegio censurabile la scelta del Gip, avallata dall'ordinanza impugnata, di esaminare l'apparato indiziario per gruppi di indagati, in coerenza con l'accertata prassi che vedeva gruppi abituali di dipendenti, i quali prestavano la propria attività nello stesso reparto o ufficio, impegnati nelle timbrature di favore, dal momento che si verte in ipotesi di comportamenti reiterativi, differenziati e differenziabili esclusivamente con riguardo all'attribuzione della materiale attività di marcatura dell'altrui cartellino, avvenuta sulla scorta delle evidenze documentali acquisite. Questa Corte ha avuto modo di precisare che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1500,00.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.