Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 26 luglio 2017

SIA Aree Sisma - Beneficiari e requisiti

 

Articolo 1

(Definizioni)

 

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «SIA»: la misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, già denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) dall’art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;

b) «SIA Aree Sisma»: il trattamento economico connesso al SIA, concesso alle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, secondo le modalità definite dal presente decreto;

c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) «Comuni interessati dagli eventi sismici»: i comuni interessati dagli eventi sismici 2016-2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE è calcolato in via ordinaria ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

f) «ISEE corrente»: l'indicatore di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

g) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l’accesso al beneficio;

h) «Carta SIA»: la carta acquisti, di cui all'art. 60, del decreto-legge n. 5 del 2012, con le specifiche caratteristiche definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, di avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale;

i) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta del SIA Aree Sisma;

1) «Titolare»: soggetto componente del Nucleo Familiare Beneficiario cui è intestata la carta SIA;

m) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

n) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;

o) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

p) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008;

q) «Convenzione di gestione»: convenzione per la gestione del servizio integrato relativo alla carta acquisti di cui all’art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, stipulata tra il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e il Gestore del servizio.

 

Articolo 2

(Beneficiari)

 

Il SIA .Aree Sisma è richiesto da coloro in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, che non soddisfano i requisiti per accedere al SIA in via ordinaria.

Il richiedente, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, deve risultare in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) essere stato residente e stabilmente dimorante da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all’allegato 2-bis alla data del 18 gennaio 2017;

b) trovarsi, al momento della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.

Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è calcolato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all’abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma.

Costituiscono trattamenti ai fini dell’articolo 9, comma 3, lettera c), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:

a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all’articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

5. Ai nuclei familiari nelle condizioni di cui al presente articolo, il SIA Aree Sisma è concesso nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2017, pari a 41 milioni di euro per l’anno 2017. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, ove necessario, è adottata la procedura di cui all’articolo 4, comma 5.

 

Articolo 3

(Beneficio concesso)

 

1. Il beneficio concesso, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, consiste nel trattamento economico connesso al SIA, determinato in ragione della numerosità del nucleo familiare beneficiario, secondo gli importi di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 maggio 2016.

2. Ai fini della determinazione dell’importo del beneficio, il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.

3. Al fine di erogare il beneficio per il tramite delle carte SIA, le risorse di cui all’articolo 2, comma 5, finalizzate a mitigare l’impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli mediante la concessione del SIA Arce Sisma, pari a 41 milioni di euro per l’anno 2017, affluiscono al conto corrente di tesoreria di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 maggio 2016.

 

Articolo 4

(Modalità di accesso al beneficio)

 

1. La domanda per l’accesso al SIA Aree Sisma è presentata al medesimo servizio competente territorialmente per la raccolta delle domande del SIA, mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposto dal Soggetto attuatore entro il 1° settembre 2017 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del citato D.P.R. n. 445 del 2000.

2. La domanda è presentata a partire dal 2 settembre 2017 e fino al 31 ottobre 2017.

3. I Comuni comunicano al Soggetto Attuatore, entro quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, le richieste di beneficio dei nuclei familiari per i quali abbiano verificato il possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), nonché la verifica delle previsioni di cui all’articolo 3, comma 2.

4. Il Soggetto attuatore, in esito alle verifiche di competenza, con particolare riferimento ai requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), predispone l’elenco dei nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti per l’accesso al SIA Aree Sisma e per i quali il medesimo Soggetto Attuatore dispone, in ogni caso successivamente al completamento delle verifiche necessarie per il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 2, comma 5 e fatto salvo quanto previsto al comma 5, il versamento del beneficio di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2016, a decorrere dall’ultimo bimestre del 2017.

5. Nel caso di risorse insufficienti, i nuclei richiedenti sono ordinati secondo i criteri di cui all’articolo 5 e i Nuclei Familiari Beneficiari sono individuati nei limiti delle risorse di cui all’articolo 3, comma 3, calcolando per ogni nucleo familiare richiedente un ammontare di risorse pari a dodici mensilità del beneficio.

6. Ai fini della gestione dei flussi finanziari, il Soggetto attuatore provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio di cui al presente decreto, inviando comunicazioni e rendicontazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze relative alle erogazioni da effettuare ed effettuate, con periodicità bimestrale e comunque ogni qual volta necessario sulla base delle indicazioni dei precitati Ministeri.

 

Articolo 5

(Criteri per l'ordinamento delle famiglie)

 

1. Ai fini della identificazione dei beneficiari in caso di risorse insufficienti, accedono alla misura secondo l’ordine di seguito indicato i nuclei familiari che presentano le seguenti caratteristiche:

a) un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, pari o inferiore a 3.000 curo, che non posseggono i requisiti per accedere in via ordinaria al SIA, ordinati sulla base del valore dell’ISEE medesimo;

b) i nuclei familiari che presentano un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, superiore a 3.000 euro, ordinati in base al punteggio nella valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo al momento della presentazione della richiesta, attribuito in base alla scala di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016. A tale fine, il punteggio relativo alla condizione economica di cui al punto ii) della citata lettera c) è così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell’ISEE, diviso per 240. A parità di valore della scala di valutazione multidimensionale, l’elenco è ordinato in base al numero di componenti minorenni e, a parità di tale numero, in base all’età del componente più piccolo, e, successivamente, in assenza di componenti minorenni, in base all’età del componente più anziano.

 

Articolo 6

(Disposizioni finali)

 

1. Con riferimento ai nuclei familiari beneficiari del SIA in via ordinaria nei Comuni interessati dagli eventi sismici, ai fini dell’erogazione del beneficio del SIA non si applica la condizionalità di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 maggio 2016. Resta ferma la facoltà da parte dei Comuni di predisporre con la partecipazione dei componenti il nucleo familiare e su loro richiesta i progetti personalizzati di presa in carico di cui all’articolo 6 del medesimo decreto. Tali progetti tengono conto dell’esigenza di mitigare l’impatto degli eventi sismici sulle condizioni di vita, economiche e sociali del nucleo familiare, nonché della necessità di ricostruire il tessuto sociale, economico e territoriale.

2. Con riferimento alla attuazione del SIA, alla luce dei nuovi compiti individuati in capo ai comuni e agli ambiti territoriali dalla legge 15 marzo 2017, n. 33, che prevede tra l’altro l’introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, denominata reddito di inclusione, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale, e tenuto conto degli adeguamenti nell’organizzazione dei servizi necessari in vista dell’introduzione della misura, è data facoltà ai Comuni di derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, senza pregiudizio sull’erogazione del beneficio economico. Resta ferma, ove applicabile, l’esclusione dal beneficio nel caso di mancata sottoscrizione del progetto o del mancato rispetto da parte dei nuclei familiari beneficiari delle condizionalità ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto.

3. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 7

(Entrata in rigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.