Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 23 settembre 2016, n. 396

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016

 

Art. 1

Supporto al Soggetto attuatore per il monitoraggio di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016

 

1. Fino alla scadenza dello stato di emergenza, al fine di assicurare la necessaria mobilità al Soggetto attuatore per il monitoraggio ed al gruppo di supporto di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la mobilità del predetto Soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può altresì provvedere in deroga all'art. 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Art. 2

Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in attuazione dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016

 

1. Con riferimento alla prospettazione delle attività direttamente connesse con le finalità della gestione dell'emergenza da porre in essere dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, i limiti massimi e l'articolazione delle misure contenute nel citato art. 5 sono rideterminati come specificato nel presente articolo.

2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:

a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

b) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro-capite;

c) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 50 ore mensili pro-capite, nei limiti e come specificato dal successivo comma 4.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4-bis, della legge n. 225/1992, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:

a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una indennità straordinaria pari al 35% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego; (1)

b) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, una indennità straordinaria pari al 25% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego; (1)

c) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, una indennità straordinaria pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego. (1)

4. Le misure previste dal comma 2, lettera c), e dal comma 3, lettera c), del presente articolo si applicano limitatamente al personale del Dipartimento della protezione civile e al personale delle strutture di protezione civile delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria.

5. Al personale titolare di incarico ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999, ovvero di incarico tecnico-specialistico ai sensi degli articoli 48 e 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 presso il Dipartimento della protezione, impiegato in attività di protezione civile nei territori interessati dall'emergenza, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, può essere riconosciuta, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2016, un'indennità pari al 30% del trattamento economico lordo, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco e dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, un'indennità pari al 20% del trattamento economico lordo, sempre commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco, fermo restando quanto previsto in materia di trattamento di missione dall'art. 8 dell'ordinanza n. 394/2016.

6. Al personale appartenente alle Forze di Polizia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile si applica quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016, nonché quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e non si applica quanto previsto dall'art. 13 dell'ordinanza n. 394/2016.

7. Al restante personale appartenente alle Forze di Polizia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, non si applica quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e può essere riconosciuta, oltre all'indennità di ordine pubblico, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro-capite per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 8, dell'ordinanza n. 392/2016.

9. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla periodica ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite alle risorse umane indicate nei piani di impiego condivisi in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016.

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(1) Lettera modificata dall’art. 2, comma 1, Ordinanza PCM 22 gennaio 2017, n. 436.

 

Art. 3

Ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile

 

1. Al fine di garantire nel più breve tempo possibile il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative del predetto Servizio, ivi comprese le colonne mobili delle Regioni e Province autonome e delle organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione centrale dell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici e nelle altre attività connesse alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione dei fabbisogni finalizzati al ricondizionamento, al ripristino della funzionalità e alla manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché, qualora non convenientemente ripristinabili, all'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i relativi costi di gestione.

 

Art. 4

Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194

 

1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e le altre Regioni e Province autonome intervenute con le rispettive colonne mobili o con squadre di volontari, provvedono all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza.

Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i previsti procedimenti di verifica, provvede al trasferimento alle Regioni interessate delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede direttamente all'istruttoria e alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale di cui all'art. 1 del medesimo decreto, impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza.

3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 7.

 

Art. 5

Disposizioni in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi e di lavori pubblici del Dipartimento della protezione civile

 

1. La programmazione biennale 2017-2018 di acquisti di beni e servizi ed il programma triennale 2017-2019 di lavori pubblici del Dipartimento della protezione vivile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al comma 505 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione dell'aggravio dell'impegno della struttura dipartimentale conseguente alle attività poste in essere a seguito degli eventi sismici, è definita entro il 31 dicembre 2016 e potrà essere oggetto di rimodulazioni successive a fronte delle diverse ed ulteriori esigenze da verificarsi entro la chiusura dello stato emergenziale in corso.

 

Art. 6

Procedure per l'attuazione degli interventi a supporto del settore zootecnico

 

1. Per l'attuazione degli interventi temporanei a supporto del settore zootecnico di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393/2016, si può procedere entro i limiti e con le modalità stabilite dall'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016.

 

Art. 7

Disposizioni finanziarie

 

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 5 ottobre 2016, n. 233.