Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 luglio 2016, n. 14395

Tributi - avvisi di accertamento - Maggiore IRPEF dovuta in relazione agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, a seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito imponibile

 

In fatto

 

F. F. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1832/05/2014, depositata in data 12/11/2014, con la quale - in controversia concernente le riunite impugnazioni di tre avvisi di accertamento, emessi per maggiore IRPEF dovuta in relazione agli anni d’imposta 2006,2007 e 2008, a seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito imponibile (contribuente esercente attività di commercio ambulante), - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi riuniti del contribuente.

I giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno, in primis, dichiarato inammissibile, in quanto implicante "domanda nuova", non presente nel ricorso introduttivo, in violazione dell’art.57 d.lgs. 546/1992, il motivo con il quale veniva richiesta la rideterminazione dei redditi accertati sulla base dei nuovi parametri introdotti per l’applicazione dell’accertamento sintetico dall’art. 22 d.l. 78/2010 ed hanno sostenuto l’infondatezza dei rilievi formulati in ordine alla presunta illegittimità costituzionale di mirto l’impianto dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 DPR 600/1973.

Nel merito, i giudici della C.T.R. hanno ritenuto legittimo il ricorso al metodo dell’accertamento sintetico, tenuto conto della "rilevante disparità fra i redditi dichiarati ...ed i beni indice individuati dall’Ufficio per le annualità in oggetto", non essendo stato il contribuente in grado di dimostrare le proprie affermazioni "sia in riferimento al contributo monetano da parte della famiglia della moglie, sia con riguardo all’uso promiscuo di automezzi". Inoltre, l"utilizzo del credito bancario", per sostenere l’acquisto dei beni indice, non rappresentava, per la C.T.R., in sé una giustificazione, potendo semmai dimostrare una "affidabilità per gli istituti di credito", mal conciliabile "con i redditi minimi dichiarati dal contribuente", mentre la dismissione di un ramo di azienda aveva sì comportato un’entrata di somme di denaro, non sufficiente, tuttavia, a dimostrare il possesso dei beni indice individuati dall’Ufficio.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

 

In diritto

 

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, "la violazione o falsa applicatone di norme di diritto", reiterando l’eccezione di illegittimità costituzionale, in rapporto all’art.23 Cost. (riserva di legge), della normativa sull’accertamento sintetico e deducendo che la C.T.R. non avrebbe "vagliato in modo corretto" tale questione; 2) con il secondo motivo, "la violazione o falsa applicazione di norme dì diritto e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al profilo relativo all’obbligo di preventivo contraddittorio tra le parti, applicabile anche per gli accertamenti anteriori ai periodi d’imposta dal 2009 e successivi, ex l. 78/2010; 3) con il terzo motivo, "la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e/o per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio", reiterando la richiesta di applicazione agli accertarti enti impugnati del nuovo redditometro previsto dall’art. 2 l. 78/2010; 4) con il quarto motivo, l’"omessa e/o comunque insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, in ordine al motivo di appello inerente "la carenza di motivazione dei tre avvisi di accertamento".

2. Il primo motivo è infondato.

Invero, questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 12843/1995; Cass. 15045/2000; Cass. 2123/2002) che "il redditometro non crea una nuova materia imponibile, ma disciplina il potere dell'Amministrazione di accertare induttivamente il reddito complessivo netto, e cioè io stesso potere ad essa attribuito dalla prima parte dell'art. 38, quarto comma, del D.P.R. n. 600/73" e tale potere, di risalire da "elementi e circostanze di fatto certi" al reddito costituente il presupposto dell'IRPEF, sulla base di presunzioni, è stato riconosciuto legittimo dalla Corte cost. 27 luglio 1987 n. 293, con l’unica differenza consistente nel tatto che il contenuto induttivo degli clementi è predeterminato dai decreti ministeriali, strumenti normativi secondari aventi natura esclusivamente procedimentale (adottati in conformità alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e che regolano appunto le modalità di esercizio del potere di accertamento, di cui limitano la discrezionalità, vincolandola a criteri predeterminati), onde il reddito complessivo netto e il frutto di presunzioni normative, e non di presunzioni semplici.

3. Il secondo motivo, volto, per quanto si può dedurre dal contenuto del motivo, ad invocare la necessità di un contraddittorio endoprocedimentale, è del pan infondato.

Le Sezioni Unite di questa Cotte hanno invero affermato il seguente principio di diritto (Cass.24823/2015): "Differentemente dai diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministratone fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l’obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati"', avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell''Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributano, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buonafede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto",

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente "in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente" valutati il dato testuale della rubrica ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") e, soprattutto, quello del primo comma dell'art. 12 l. 212/2000 (coniugato con la circostanza che l'intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali" ad operazioni, cioè, che costituiscono categorie d'intervento accertativo dell'Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui all'art. 52, comma 1, d.p.r. 633/1972, richiamato, in tema di imposte dirette dall'art. 32, comma 1, d.p.r. 600/1973 e, in materia di imposta di registro, dall’art. 53 bis d.p.r. 131/1986, ipotesi tutte "caratterizzate dall’autoriativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza dei contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali".

Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito a seguito di acquisizione documentale, ex art. 38 DPR 600/1973 e non a seguito di "accesso, ispezione, verifica" presso il domicilio del contribuente.

Le Sezioni Unite hanno inoltre evidenziato come, nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzati, non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale "l'articolo 38, comma 7, d.p.r. 600/73 (come modificato dall'art. 22, comma 1, d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010), in tema di accertamento sintetico".

Nella specie, è pacifico che si verte in ipotesi di accertamenti) sintetico notificato per gli anni d’imposta 2006-2007 e 2008, in relazione ai quali non opera, in ogni caso, la modifica normativa di cui al d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010. Invero, Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le modifiche operano in relazione agli "accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto" e quindi la norma ha effetto dal periodo d'imposta 2009.

4. Il terzo motivo e inammissibile, sia sotto il profilo del cumulo di diverse tipologie di vizi dedotti, che rende non chiaramente comprensibile la doglianza prospettata (Cass. S.U. 9100/2015), sia per la genericità delle deduzioni, in rapporto alla necessaria autosufficienza del ricorso.

Invero, avendo i giudici della C.T.R., in merito alla richiesta, pure formulata in appello dal contribuente, di applicazione della nuova normativa dettata dall’art. 2 d.l. 78/2010, dichiarato inammissibile il motivo, in quanto involgente questione nuova, in violazione dell’art.57 d.lgs. 546/1992, il ricorrente si limita a rilevare che detta pronuncia sarebbe erronea, atteso che con tale richiesta si chiederebbe "solamente un cambio di utilizzo del sistema redditometrico e non la negazione dello stesso... un'istanza procedurale e non di merito".

Inoltre, con il motivo, si tende a reintrodurre una diversa valutazione dei fatti a base dell’accertamento sintetico, il che non è consentito in sede di legittimità, apparendo la sentenza impugnata congruamente motivata, anche tenuto conto degli stretti limiti di vaglio del vizio motivazionale, dopo la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c..

5. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto viene prospettato un vizio motivazionale, al di fuori peraltro dei ristretti limiti dati dalla nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in riferimento ad una lamentata omessa pronuncia su motivo di appello, da formulare ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuti) per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.