Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 gennaio 2018, n. 1693

Tributi - IRPEF - Prestazioni erogate in forma di capitale da fondi previdenziali integrativi - Regime fiscale applicabile

Fatti di causa

G.A., già dirigente della società Enel spa, in data 2.5.1988 aderiva al trattamento di previdenza integrativa aziendale interno (denominato PIA), istituito a seguito di accordo tra Enel e Fndai (Federazione nazionale dirigenti aziende industriali) del 16.4.1986, accordo che sostituiva il precedente trattamento assicurativo derivante dalla polizza di assicurazione sulla vita e sull'invalidità permanente prevista per i dirigenti di azienda dal contratto collettivo nazionale di lavoro con decorrenza 1.1.1986. Nell'anno 1998 i fondi accumulati in PIA venivano trasferiti al Fondo di previdenza integrativa esterno denominato Fondenel (Fondo Dirigenti Enel). Alla cessazione del rapporto di lavoro G.A. optava per la corresponsione, in unica soluzione, della intera somma maturata a titolo di trattamento pensionistico integrativo periodico. Sulla somma erogatagli nell'anno 2002, pari ad euro 656.879, la società Enel, in qualità di sostituto di imposta, applicando la modalità di tassazione separata delle indennità di fine rapporto, stabilita dall'art. 16 (ora 17) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, operava la ritenuta Irpef, con l'aliquota media del 32,08, sulla parte imponibile determinata nella misura di euro 596.523,20 con riguardo alla fiscalità sino al 31.12.2000; applicavano l'aliquota del 18% sulla somma di euro 9.620,30 con riferimento alla fiscalità dal 1 gennaio 2001.

In data 31.1.2005 G.A. presentava istanza di rimborso della eccedenza di imposta versata, affermando che l'erogazione di cui aveva beneficiato doveva essere considerata reddito da capitale, sottoposto alla minore aliquota del 12,5% prevista dagli artt. 42 comma 4 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e 6 della legge n. 482 del 1985.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 407 del 2007.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 7.7.2010.

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cinque motivi. Deposita memoria.

G. A. resiste con controricorso. Deposita memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Il ricorso deve essere accolto.

1. Primo motivo: "violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ. " nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha posto a fondamento della propria decisione l'accordo integrativo aziendale Enel-Fndai del 16.4.1986, non prodotto in giudizio.

Il motivo è infondato. Dal testo della sentenza impugnata risulta che il giudice di appello ha posto a fondamento della propria decisione le argomentazioni giuridiche tratte dall'esame delle norme di legge indicate, nonché le risultanze della documentazione prodotta in giudizio dalle parti.

2. Secondo motivo:"insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all'art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ. ", nella parte in cui il giudice di appello non ha esaminato i seguenti profili controversi e decisivi per il giudizio:a) se la somma erogata al dirigente Enel nell'anno 2002 fosse stata corrisposta in dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, come sostenuto dal contribuente, o avesse natura sostanzialmente retributiva come sostenuto dall'Ufficio; b) se l'importo della prestazione corrisposta all'ex dipendente fosse stato predeterminato ovvero dipendesse dai rendimenti man mano maturati sulle somme accantonate in dipendenza dei rendimenti man mano maturati.

Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati. La questione relativa alla disciplina impositiva applicabile in materia di prestazioni erogate in forma di capitale da fondi previdenziali integrativi (specificamente da Fondenel/P.I.A.) è stata definita da questa Corte con l'affermazione del seguente principio di diritto: in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della I. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dall'1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit. (Sez. U, Sentenza n. 13642 del 22/06/2011).

Pertanto: la ritenuta fiscale più favorevole del 12,5%, propria dei redditi da capitale, è applicabile ai soli iscritti al fondo previdenziale in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n.124 del 1993; è valevole per gli importi maturati sino e non oltre il 31.12.2000; riguarda esclusivamente la quota dell'importo erogato corrispondente "al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato" (pag.7 sentenza citata).

Questa Corte, ha ulteriormente chiarito la nozione di "rendimento netto", ammesso alla tassazione con aliquota del 12,5%, di cui alla citata pronuncia delle S.U., specificando che deve escludersi che la redditività degli accantonamenti, nel bilancio Enel, delle somme imputate al fondo PIA, considerata pari alla redditività dell'intero patrimonio della società Enel, possa essere equiparato al "rendimento netto" rinveniente dalla gestione delle somme accantonate mediante investimento sul libero mercato, attesa l'evidente eterogeneità delle due fonti reddituali (plusvalenze da investimento sul libero mercato e redditività, ossia capacità di produrre utili dell'azienda misurata dal margine operativo lordo). In tal senso questa Corte, con la sentenza Sez.5  n.10285 del 26.4.2017, ha affermato il principio di diritto secondo cui, per somme provenienti dal cosiddetto rendimento, devono intendersi «le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, e non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate».

3. Terzo motivo: "in subordine violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 41, 42 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ; art. 6 legge 482 del 1985; artt.1325, 1882 e 1919; 1 e 33 ss. del d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.

Violazione degli artt.16 lett.a) e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, 12 comma 1bis del d.lgs 18.2.2000 n. 47, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ.".

4. Quarto motivo: "insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all'art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ. "

5. Quinto motivo: "in subordine, violazione degli artt. 16 Iett.a), 17 e 42 comma 4del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 nonché dell'art. 6 legge n. 482 del 1985, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ. "

I restanti motivi sono assorbiti.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, alla quale è demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.