Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 18 ottobre 2016

Sospensione dei termini di presentazione delle domande bando Horizon 2020 PON I&C

Art. 1

(Esaurimento delle risorse finanziarie e sospensione dei termini di presentazione delle domande)

1. Si comunica che alle ore 19.00 del 18 ottobre 2016 si è determinato l’esaurimento delle risorse destinate all’intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020", da realizzarsi attraverso l’utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, sia per le regioni meno sviluppate che per le regioni in transizione.

2. In conseguenza di quanto comunicato al comma 1, è disposta, a partire dalle ore 19.00 del 18 ottobre 2016, la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni relative sia alle regioni meno sviluppate che alle regioni in transizione.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto direttoriale n. 4763 del 4 agosto 2016, le domande presentate tra le ore 10.00 del 17 ottobre 2016 e le ore 19.00 del 18 ottobre 2016 sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dal giorno, dall’ora e dal minuto di presentazione, e sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento delle disponibilità finanziarie.

La graduatoria è formata dal Ministero in ordine decrescente in relazione al punteggio relativo all’elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. Il progetto per il quale le risorse finanziarie non risultassero sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili, viene ammesso all’istruttoria previa formale accettazione, da parte dell’impresa interessata, dell’agevolazione parziale concedibile, da intendersi comunque riferita a tutti i costi considerati ammissibili.

4. L’istruttoria delle domande al momento non ammesse a tale fase avverrà qualora per le domande già ammesse dovessero risultare disponibili risorse finanziarie in esito alle relative valutazioni istruttorie da parte del Soggetto gestore. Analogamente si procederà qualora le attuali risorse finanziarie disponibili dovessero essere integrate.