Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 maggio 2017, n. 10975

Imposte - Accertamento - Riscossione - Debiti tributari - Ipoteca - Iscrizione - Bisogni della famiglia

 

Rilevato che

 

Con sentenza in data 25 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l'appello proposto da L.A. avverso la sentenza n. 85/20/13 della Commissione tributaria provinciale di Genova che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di iscrizione ipotecaria per debiti tributari. La CTR osservava in particolare che non era certa la riferibilità dei debiti de quibus alle "necessità famigliari" e che dalla conseguente non assogettabilità ad esecuzione dei beni ipotecati in quanto costituiti in fondo patrimoniale comunque difettava l'interesse alla misura cautelare de qua.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agente della riscossione deducendo due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente, che ha poi anche depositato memoria.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - la ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poiché la CTR in via pregiudiziale ha affermato la non riferibilità dei crediti originanti l'iscrizione ipotecaria ai "bisogni della famiglia".

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa» (Sez. 6-5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586 - 01), ma anche che «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore» (Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645 - 01).

Con una argomentazione affatto sommaria la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, particolarmente sotto il profilo, rimarcato nel secondo, dell'onere probatorio correlativo alla sussistenza o meno del nesso di collegamento tra i debiti tributari ed i "bisogni famigliari".

Peraltro, il Collegio intende anche richiamare e dare seguito ad ulteriore giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009, Rv. 609006 - 01), secondo la quale «.. va accertato in punto di fatto se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che, se è vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ancora Cass. 12998/2006), che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni. L'accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito (Cass. 11683/2001, 12730/2007). Quanto ai criteri cui l'accertamento deve conformarsi, la giurisprudenza in prevalenza accoglie un parametro negativo, affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzata da interessi meramente speculativi (Cass. 5684/2006).

Il ricorso deve dunque essere accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame, che dovrà tener conto dei sopra citati principi di diritto.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.