Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 febbraio 2018, n. 2548

Tributi - Determinazione reddito d’impresa - Costi indeducibili - Incertezza della fattura - Contabilizzazione di costi per servizi in esercizio diverso da quello di ultimazione della prestazione

 

Ragioni della decisione

 

Costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Sicilia che ha parzialmente annullato l’avviso di accertamento emesso, per l’anno d’imposta 2008, a carico dalla Società P.P. (IVA; IRES; IRAP).

2. La ricorrente, con unico motivo articolato in tre censure, denuncia violazione di norme di diritto sostanziali (artt. 19 e 45 T.U.I.R.; art. 2697 cod. civ.) e vizio motivazione in punto di recupero di costi non inerenti, laddove in sentenza: a) si afferma la deducibilità dei costi fatturati sulla scorta del mero riscontro documentale, senza che fosse necessaria la precisa indicazione del fruitore del servizio; b) si riconosce la deducibilità di costi per prestazioni di servizi contabilizzati nel 2008 ma di competenza del 2007, ove erano stati registrati in bilancio "come fatture a ricevere", c) si sostiene, riguardo all’omesso ribaltamento di costi verso la S.r.l. P.P. (circa l’asserito utilizzo promiscuo di strutture), il difetto di prova in giudizio e di obiettivi riscontri nel p.v.c..

2.1 La prima censura è fondata, poiché, in tema d’imposte, l'incertezza della fattura fa ne venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa enunciato, per cui l’Amministrazione finanziaria può contestare le operazioni e ritenere indeducibili i costi (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21446 del 10/10/2014, Rv. 632508 -01). Inoltre, la semplice produzione di documenti di spesa non prova, di per sé, la sussistenza del requisito della inerenza all'attività di impresa. A tal riguardo, infatti, perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Per provare tale ultimo requisito, non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11241 del 09/05/2017, Rv. 644257-01).

2.2 La seconda censura è fondata, perché le regole sull’imputazione temporale dei componenti del reddito sono tassative e inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente negativo del reddito a un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercito di competente". I costi dei servizi, infatti, sono deducibili nell’esercizio in cui la prestazione viene ultimata, a prescindere dal momento in cui viene emessa la fattura ed effettuato il pagamento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9068 del 06/05/2015, in motivazione § 1 e giur. ivi cit.).

2.3 La terza censura è inammissibile, perché essa, oltre a essere diluita senza costrutto logico in diversi punti del ricorso, non coglie affatto il nucleo centrale della ratio decidendi, rappresentata dalla mancanza di prova circa i rapporti intercorrenti tra la contribuente e la diversa Polisportiva Palermo S.r.l. (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017, Rp. 643802 - 01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rp. 645361 - 01) e, inoltre, non riporta - né altrimenti localizza nell’incarto processuale - i passi degli atti fiscali che sarebbero stati male interpretati o trascurati dal giudice d’appello (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9536 del 19/04/2013, Rp. 626383 - 01; Sez. 5 -, Ordinanza n. 16147 del 28/06/2017, Rp. 644703 - 01; Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rp. 619317-01).

3. Una volta accolto parzialmente il ricorso, la sentenza d’appello va cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, al giudice competente.

 

P.Q.M.

 

Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte; rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.