Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 febbraio 2018, n. 2599

Pensione di inabilità - Differenze sui ratei riferibili a ritenute Irpef - Diritto al rimborso nei confronti dell'Erario - Ricorso improcedibile - Deposito In cancelleria oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'originale del ricorso

 

Fatti di causa

 

Con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione di prime cure di rigetto della domanda di C.T. tesa ad ottenere la condanna dell'INPS a corrispondergli le differenze sul dovuto sui ratei di pensione di inabilità erogatigli tra giugno 2004 e gennaio 2005.

Il tribunale aveva accertato a seguito di c.t.u. contabile che le differenze pretese - ad eccezione della somma di circa sette euro per assegni familiari - erano da riferire a ritenute Irpef di ammontare pari ad Euro 910,44 e che tale imposta non era dovuta in relazione a detrazione spettante al pensionato. Poiché, però, quest'ultimo non aveva comunicato tempestivamente all'Inps l'esistenza di tale diritto, il diritto al rimborso era azionabile solo nei confronti dell'Erario.

La Corte d'appello, pur accertando che la comunicazione relativa al diritto alle detrazioni era stata effettuata prima della liquidazione dei ratei, ha ritenuto che l'inerzia dell'interessato nel chiedere il rimborso all'Erario costituisca condotta valutabile ai sensi dell'art. 1227 secondo comma cod. civ. con la conseguenza di escludere il risarcimento del danno lamentato. C.T. chiede l'annullamento di tale sentenza sulla base di cinque motivi illustrati da memoria. L'INPS resiste con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. C.T. propone cinque motivi di ricorso: 1) violazione e o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 37 d.p.r. n. 602/1973, delle risoluzioni ministeriali n. 459 c/2008 e 89/e 2001, dell'art. 21 d.p.r. n. 917/1986, dell'art. 1227 cod.civ. e dell'art. 113 cod.proc.civ. nonché insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla circostanza che il mancato inoltro della richiesta di rimborso era derivato dal fatto che solo in corso di causa fu accertato il motivo dell'insufficiente pagamento dei ratei e, pertanto, in ragione della tempestiva comunicazione delle detrazioni, l'INPS avrebbe potuto procedere d'ufficio al computo del credito fiscale, evitando cosi il danno derivato all'assicurato; 2-3) violazione degli artt. 112 cod.proc.civ. ed omesso esame delle contestazioni mosse alla consulenza tecnica ed all'acritica accettazione delle relative conclusioni; 4) violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost. per eccessiva sinteticità della motivazione ; 5) violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. con conseguente censura della compensazione delle spese.

2. I motivi non possono essere scrutinati nel merito perché il ricorso è improcedibile. C.T., infatti, ha depositato nella cancelleria di questa Corte, oltre il termine di venti giorni dalla notifica, l'originale del ricorso. Risulta, infatti, dagli atti che l'impugnazione è stata notificata all'INPS il 5 settembre 2012 ed il deposito è avvenuto solo il 17 ottobre 2012, quando già era decorso il termine previsto dall'art. 369, 1° comma, cod. proc. civ., spirato il 25 settembre 2012.

3. Il mancato rispetto delle formalità prescritte dall'art. 369 cod. proc. civ. determina, per espressa previsione della legge, la improcedibilità del ricorso, che deve essere rilevata d'ufficio (Cass. 20.7.2004 n. 14569; Cass. 10.7.2007 n. 15368; 24178/2016; 10748/2015; 19939/2017) e che non consente alcun esame del ricorso stesso.

4. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara improcedibile ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 650,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie come per legge.