Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 02 marzo 2018

Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019

 

Art. 1

Autorizzazione all'incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018-2019

 

1. E' autorizzato per gli anni 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 2

Rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento delle misure del diritto annuale

 

1. Le Camere di commercio di cui all'allegato A del presente decreto sono tenute, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati nel comma 1 dell'art. 1, ad inviare, unitamente alle Camere di commercio di cui all'allegato A del decreto 22 maggio 2017 e ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo unico del medesimo decreto, un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti di cui al comma 1.

2. Le Camere di commercio di cui all'allegato A del presente decreto e le Camere di commercio di cui all'allegato A del decreto 22 maggio 2017 sono tenute ad allegare al rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori, e tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione III - Sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico. Nel caso in cui le camere di commercio affidano alle loro aziende speciali o ad unioni regionali la realizzazione di attività o parte di esse relative ai singoli progetti, la rendicontazione di tali risorse sarà inviata alla camera di commercio debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori della azienda speciale o dell'unione regionale.

3. Le Camere di commercio di cui all'allegato A del decreto 22 maggio 2017 sono tenute a presentare un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti realizzati con le residue risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2017 e non già rendicontate ai sensi del comma 2 dell'articolo unico del decreto 22 maggio 2017, entro il 31 gennaio 2019, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2018.

4. Le Camere di commercio di cui all'allegato A del presente decreto sono tenute a presentare un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti realizzati con le residue risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2018 e non già rendicontate ai sensi del comma 1 entro il 31 gennaio 2019, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2019.

 

Art. 3

Termine versamento conguaglio

 

1. Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2018, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.

 

Allegato

 

Delibera

Incremento percentuale del diritto annuale 2018-2019

Del Consiglio n. 20 del 17/11/2017 e Della Giunta con poteri del Consiglio n. 10 del 06/02/2018 20,00
Del Consiglio n. 15 del 10/11/2017 20,00
Del Consiglio n. 19 del 30/10/2017 20,00
Del Consiglio n. 25 del 07/11/2017 e Della Giunta con poteri del Consiglio n. 15 del 09/02/2018 20,00
Del Consiglio n. 10 del 24/01/2018 20,00
Del Consiglio n. 16 del 20/11/2017 20,00
Del Consiglio n. 15 del 10/11/2017 20,00
Del Consiglio n. 14 del 30/10/2017 20,00
Del Consiglio n. 12 del 03/11/2017 20,00
TOTALE: 9 CAMERE DI COMMERCIO

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 aprile 2018, n. 92.