Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 dicembre 2016, n. 51907

Lavoro - Minore - Assunzione - Mancata visita medica - Reato - lnadempimento dell'obbligo di certificazione

 

Ritenuto in fatto

 

1. G.U. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in data 01/04/2015 di condanna per il reato previsto dall'art. 8 I. n. 977 del 1967 per avere assunto alle proprie dipendenze un minore di età senza la prescritta visita medica necessaria.

2. Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 42 del d.l. n. 69 del 2013 di abrogazione dell'art. 8 della I. n. 977 del 1967, essendo in tal modo stato eliminato l'obbligo di sottoporre il minore a preventivo accertamento di idoneità fisica ad eccezione delle lavorazioni a rischio.

3. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 157, 158 e 161 cod. pen. essendo il termine di prescrizione interamente decorso prima della pronuncia della sentenza di primo grado cessando il reato contestato con il compimento della condotta antidoverosa omessa, ovvero con il raggiungimento della maggiore età del lavoratore assunto; nella specie, il reato sarebbe quindi cessato in data 23/07/2009 con il compimento della maggiore età da parte del lavoratore.

 

Considerato in diritto

 

4. Il primo motivo è infondato.

L'art. 8 della I. n. 977 del 1967 prevedeva nel suo impianto originario, al comma 1, che "i bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica" e, al comma 4, che l'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 "deve essere comprovato da apposito certificato".

L'art. 26, comma 2, della medesima legge prevedeva poi, sempre nel suo impianto originario, che l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 8, commi 1, 2, 4 e 5 fosse punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.

Successivamente, l'art. 42 del d.l. 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla I. 09/08/2013, n. 98, ha previsto, al comma 1, che "fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria fossero abrogate le disposizioni concernenti, tra gli altri, alla lett. b) l'obbligo, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, del certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni. Risulta pertanto chiaro, dal riepilogo normativo appena effettuato, che, sanzionate penalmente, dall'art. 26 della I. n. 977 del 1967, due diverse condotte, ovvero, da un lato, ex art. 8, comma 1, l'ammissione al lavoro in mancanza di visita medica e, dall'altro, ex art. 8 comma 4, l'inadempimento dell'obbligo di certificazione all'esito di detta visita, soltanto questa seconda condotta sia stata depenalizzata avendo l'art. 42 del citato d.l. n. 69 del 2013 espressamente e testualmente abrogato la sola disposizione concernente appunto l'obbligo del certificato.

Va pertanto ribadito che la condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tutt'ora reato, come esplicitamente già affermato dalla pronuncia di Sez. 3, n. 5811 del 15/12/2015, dep. 12/02/2016, Mura, non massimata, sia pure fondata sul diverso profilo della ritenuta vigenza dell'obbligo di certificazione in quanto fatto salvo dall'incipit dello stesso art. 42 ove richiamante gli obblighi di certificazione previsti dal d. Igs. n. 81 del 2008 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.

5. E' invece fondato il secondo motivo con cui il ricorrente si duole della non dichiarata prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata.

Questa Corte ha in precedenza dichiarato che il reato contestato ha, stante il protrarsi nel tempo dell’antigiuridicità del fatto, natura permanente cessando o con l'espletamento della prescritta visita sanitaria (Sez. 3, n. 3241 del 07/02/1990, dep. 06/03/1990, Di Battista, Rv. 183585; Sez. 3, n. 5900 del 06/12/1973, dep. 07/09/1974, Re, Rv. 127894) o, ove naturalmente questo intervenga prima, con il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adolescente (Sez. 3, n. 860 del 04/11/1986, dep. 27/01/1987, Rv. 174939). Nella specie, risulta dalla stessa motivazione della sentenza impugnata che il minore assunto era nato in data 23/07/1991 in tal modo avendo compiuto l'età di diciotto anni il 23/07/2009 sicché il reato si è prescritto in data 23/07/2014.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.