Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 17 giugno 2016

Modalità di attuazione del decreto 6 agosto 2015 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 3 luglio 2015

 

Art. 1

Modalità di integrazione alla manifestazione di interesse

 

1. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e che ha presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i dell'unità, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV - Viale dell'arte, 16 00144 Roma per il tramite dell'autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015 deve trasmettere, entro il 31 agosto 2016, per il tramite della stessa autorità marittima, l'integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. L'integrazione alla manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa al termine del periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e dovrà contenere:

a) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto;

b) copia della comunicazione scritta presentata all'autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 5, comma 2 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015);

c) per le unità di lunghezza inferiore ai 10 metri f.t. idonea documentazione, quale ad esempio documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita, che dimostri l'effettiva attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.

3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015, se depositate all'autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio, ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4, così come indicato all'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015.

 

Art. 2

Requisiti di ammissibilità

 

Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015 devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:

il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);

l'armatore deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'unità da pesca, per la presentazione della manifestazione di interesse;

il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

l'unità deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

l'unità deve aver effettuato un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

l'unità deve aver rispettato l'intero periodo di arresto temporaneo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 luglio 2015;

l'unità deve aver rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 3 luglio 2015 (solo per i pescherecci iscritti nell'areale compreso da Trieste a Bari);

l'unità deve essere in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 3 luglio 2015.

 

Art. 3

Attestazione del periodo di arresto

 

1. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'integrazione alla manifestazione di interesse di cui all'allegato 1 del presente decreto, l'autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione, trasmette alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it per ciascuna unità, la seguente documentazione:

la manifestazione di interesse ricevuta ai sensi dell'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015 corredata dal documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dagli eventuali allegati;

l'integrazione alla predetta manifestazione di cui all'allegato 1 del presente decreto corredata degli eventuali allegati;

un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato al presente decreto (All.2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015, l'effettivo rispetto dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché i controlli effettuati per l'accertamento degli stessi.

2. All'attestazione di cui allegato 2 del presente decreto dovrà essere allegata, a cura dell'autorità marittima, la seguente documentazione:

Copia della licenza di pesca o attestazione provvisoria in corso di validità;

Certificato di iscrizione al RIP;

Estratto dei RR.NN. MM e GG. o delle Matricole che riporti le date di nomina di armamento e di proprietà dell'imbarcazione alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. Qualora alla data di compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e alla proprietà avessero subito cambiamenti, l'estratto dovrà riportare anche le date di chiusura.

 

Art. 4

Inammissibilità

 

1. L'unità che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015, non è ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015.

2. L'unità che ha usufruito della deroga prevista all'art. 7, comma 4 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 ed è stata autorizzata dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura all'effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, durante il periodo di arresto temporaneo obbligatorio, non è ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015.

 

Art. 5

Ulteriori adempimenti

 

1. L'autorità marittima, presso la cui giurisdizione è stato effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio, provvede alla conservazione dei logbook cartacei per i 10 anni successivi la data dell'arresto temporaneo, al fine di eventuali futuri controlli da parte dell'autorità di gestione, dell'autorità di Audit, della Commissione europea e/o della Corte dei conti europea.

2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 è annullato nel momento in cui l'autorità marittima provvede alla registrazione dei logbook cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.

 

Art. 6

Obblighi del beneficiario

 

Il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dell'art. 10 del reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento, vale a dire per tutto il periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 luglio 2015 e per un periodo di cinque anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario.

 

Art. 7

Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato

 

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.

2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto comma 1, la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura stabilisce l'ammontare della rettifica finanziaria, che è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario.

 

Art. 8

Modalità di istruttoria dell'istanza

 

1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui all'art. 3 e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art. 9, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di impegno e pagamento seguendo l'ordine della graduatoria.

3. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale del 6 agosto 2015 è erogato in un'unica soluzione previo controllo di I° livello effettuato dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

 

Art. 9

Criteri di selezione

 

1. La selezione delle richieste di arresto temporaneo tiene conto dei seguenti criteri:

a) Maggior numero di kW dell'imbarcazione;

b) Maggior numero di GT dell'imbarcazione;

secondo la tabella di seguito riportata: (1)

 

Descrizione

Classe

Coefficiente

Peso

Punteggio P=CxPs

Punteggio Complessivo

GT 0<x>25 0 5    
25<x>50 0,2
50<x>100 0,4
100<x>250 0,6
250<x>500 0,8
x>500 1
Kw 0<x>50 0 5    
50<x>100 0,2
100<x>150 0,4
150<x>250 0,6
250<x>400 0,8
x>400 1

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(1) Tabella sostituita dall’articolo unico, comma 1, D.M. 23 marzo 2017, a decorrere dal 13 maggio 2017.

Art. 10

Ulteriori disposizioni

 

Il presente decreto si applica anche alle unità iscritte nei compartimenti della regione Sardegna e Siciliana che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale del 3 luglio 2015.

 

Allegato 1

 

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura

Via XX Settembre, 20

00187 ROMA

PEMAC IV

pemac4@pec.politicheagricole.gov.it

TRAMITE UFFICIO MARITTIMO

________________________________

(Indicare Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione)

 

Oggetto: integrazione alla manifestazione di interesse per l’accesso ai benefici del Programma Operativo Nazionale Pesca - FONDO FEAMP 2014/2020 Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014

 

Il/la sottoscritto/a .............................. nato/a a ......................... il ............................. in qualità di legale rappresentante della .................................... con sede in ...................... via................................. cap .................. n. telefono ............... n. fax ................ e-mail......................... Pec ............ codice fiscale ................................... e partita I.V.A. n. ....................... armatrice del M/p........................numero UE ............... iscritto al numero ..................... dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ................ di GT........ Iscritta al n................... del registro delle imprese di pesca di ...........................ad integrazione della manifestazione di interesse di cui all’allegato 2 del D.M. 6 agosto 2015 depositata presso l’Autorità marittima di .......................in data...................... con la presente

 

TRASMETTE

 

- copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l’interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 5, comma 2 del D.M. 3 luglio 2015)

- copia della documentazione idonea (documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita ecc...) a dimostrare l’effettiva attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data dell’arresto temporaneo obbligatorio (solo per le unità inferiori ai 10 metri f.t.)

e contestualmente

 

CHIEDE

 

che l’aiuto di cui all’art. 1 del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2015 venga accreditato sul conto corrente intestato a (*)............................... presso ................................. codice IBAN ..................................................

 

Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

 

Lì, ..................../...................../ Firma ..................................

 

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(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, in caso di società alla società armatrice.

Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

 

 

Allegato 2

CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITA’ MARITTIMA ATTESTANTE L’ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DIRETTORIALE ATTUATIVO DEL DECRETO MINISTERIALE 03 LUGLIO 2015

 

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il Regolamento Delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;

Visto il Decreto Ministeriale del 3 luglio 2015 pubblicato nella GURI Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualità 2015;

Visto il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2015 registrato alla Corte dei conti in data 31 agosto 2015, pubblicato nella GURI Serie Generale n. 207 del 07 settembre 2015 recante l’individuazione delle risorse e dei criteri per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria di cui al Decreto Ministeriale del 3 luglio 2015

VISTA la manifestazione di interesse di cui all’allegato 2 del D.M. 6 agosto 2015 presentata in data .................. dall’Armatore (o Società armatrice)...................................... del M/P ..............................., numero UE ..........................., iscritto al numero ................................. dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di .................. , di GT...............e KW................ e la successiva integrazione presentata in data .............;

 

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

 

l_l è iscritta presso l’Ufficio al numero _____________ dei registri _________ (matricola o RR.NN.MM. e GG.);

l_l risulta di proprietà di __________________________________ (se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: regione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva);

l_l è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE __________;

l_l ha una stazza di GT _______;

l_l ha una potenza motore di KW_______;

l_l è in possesso, alla data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca in corso di validità ed è autorizzata all’esercizio dell’attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale del 3 luglio 2015;

l_l è armata ed equipaggiata alla data di inizio dell’ arresto temporaneo obbligatorio con tutti i documenti di bordo in corso di validità;

l_l ha rispettato il periodo di arresto temporaneo obbligatorio della pesca dal ........... al.............;

l_l ha rispettato le misure tecniche successive all’interruzione temporanea di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 (solo per i pescherecci iscritti nell’areale compreso da Trieste a Bari);

l_l ha effettuato pesca dei gamberi di profondità dal .......... al .........., ai sensi del comma 8, 9 e 10, dell’art. 2, del Decreto Ministeriale del 3 luglio 2015;

l_l ha effettuato n. ........... giorni lavorativi di fermo (escludere dal calcolo il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali e locali);

 

ACCERTATO, inoltre, che per la suddetta nave da pesca

 

l_l è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento dal........... al ................. ai sensi del comma 6, dell’art. 2, del Decreto Ministeriale del 3 luglio 2015;

l_l non è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento ai sensi del comma 6, dell’art. 2, del Decreto Ministeriale del 3 luglio 2015

 

ACCERTATO che il suddetto armatore e/o società armatrice

 

l_l ha autorizzazione del proprietario/i alla presentazione della manifestazione di interesse per la corresponsione dell’aiuto di cui all’art. 1, comma 6, del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2015;

l_l non ha commesso infrazioni che comportano l’inserimento nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) ovvero nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della manifestazione di interesse di cui all’allegato 1 del D.M. 6 agosto 2015:

l_l ha commesso le seguenti infrazioni ........................ (dichiarare la natura dell’infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell’ordinanza di ingiunzione)

l_l ha commesso le seguenti infrazioni ai sensi dell’art. 42, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (CE) n. 1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 accumulando punti di infrazione pari a numero.....................(dichiarare la natura dell’infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell’ordinanza di ingiunzione);

 

ATTESTA che

 

l_l sussistono tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto direttoriale per l’ammissione all’aiuto di cui all’art. 1 del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2015.

 

La presente certificazione viene rilasciata a seguito dell’attività di controllo effettuata secondo le modalità appresso indicate:

............................................................................................................................

 

Luogo e data Timbro e firma del Titolare dell’Ufficio

............................................................................................................................

 

L’Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Copia della Licenza di pesca o Attestazione provvisoria in corso di validità;

- Certificato di iscrizione al RIP;

- Estratto dei RR.NN.MM e GG. o delle Matricole che riporti le date di nomina di armamento e di proprietà dell’imbarcazione alla data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio. Qualora alla data di compilazione dell’allegato 2 le informazioni relative all’armamento e alla proprietà avessero subito cambiamenti l’estratto dovrà ripotare anche le date di chiusura.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 29 giugno 2016, n. 150.