Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 giugno 2016, n. 13232

Tributi - Cartella di pagamento - Priva di adeguata motivazione - Illegittimità

 

In fatto e in diritto

 

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’ufficio confermando l’illegittimità della cartella notificata a S.A.L. sul rilievo che la stessa era priva di adeguata motivazione.

Deduce l’Agenzia la piena conformità della cartella al modello ministeriale approvato e la conseguente violazione dell’art. 25 commi 2 e 2 bis dPR n. 602/73, aggiungendo che dall’esame complessivo della cartella si evinceva con chiarezza la causale delle somme richieste, derivanti dal mancato pagamento della seconda e terza rata dell’imposta sostitutiva sugli immobili derivante dalla rivalutazione dei terreni operata ai sensi dell’art. 7 L. n. 448/2001 relativa alla perizia del 15.5.2003.

La parte intimata ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.

La dedotta inammissibilità del ricorso non coglie nel segno.

È vero che questa Corte a Sezioni unite ha ancora recentemente ribadito che in tema di contenzioso tributario il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c., deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito - cfr. Cass. 23575/2015 - Ma è evidente che tale esigenza si attenua quando l’atto al quale si riferisce il ricorrente risulta specificamente esaminato dal giudice di merito, sia di primo - pag. 2, 2° cpv sent. impugnata - che di secondo grado - pag. 2, 2° cpv della parte dedicata ai motivi della decisione.

Circostanza che risulta per tabulas dalla lettura della sentenza della CTR, nella quale risulta specificamente esaminato il contenuto della cartella.

Orbene, chiarito ancora in via preliminare che il ricorso presenta i requisiti di specificità processualmente richiesti, la censura è inammissibile in quanto non si ravvisa nella decisione impugnata alcuna violazione di legge rispetto a quelle prospettate dalla parte ricorrente.

La CTR si è infatti limitata a ritenere insufficiente la motivazione della pretesa fondata sull’indicazione generica di un credito per due annualità.

Ora, l’Agenzia ha lamentato il mancato esame di una parte del contenuto della cartella che il giudice di appello avrebbe tralasciato di considerare - e segnatamente di alcune parti della cartella nelle quali il riferimento generico al credito preteso per gli anni 2004/2005 al quale fa riferimento la CTR andava completato con il riferimento al contenuto specifico della pretesa - che avrebbe però imposto la prospettazione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c. 1 c.p.c., mai invece in questa sede contestato.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380-bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte controricorrente in euro 4000,00 per compensi euro 100,00 per esborsi, oltre il 15% dei compensi per spese generali ed oltre accessori.