Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 giugno 2016, n. 13147

Tributi - Agevolazioni fiscali "prima casa" - Revoca - Immobile di lusso - Superficie utile complessiva superiore a 240 mq - Computo di tutti i vani utilizzabili, anche se non abitabili secondo le caratteristiche edilizie

 

Fatto

 

Con l'impugnata sentenza n. 51/64/12 depositata il 20 marzo 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia, accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, in riforma della decisione n. 61/15/09 della Commissione Tributaria Provinciale dì Brescia, respingeva il ricorso promosso da L. P. avverso l'avviso di liquidazione n. 009519-2005 con il quale venivano revocati i benefici cosiddetti prima casa previsti dall'art. 1, Parte Prima, Nota II bis, Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 applicabile ratione temporis, relativamente all'acquisto di un'abitazione "in Comune di Brescia viale Bornata n. 117", che l'Ufficio aveva ritenuto di lusso al sensi dell'art. 6 d.m. 2 agosto 1969 in quanto avente una superficie utile complessiva superiore a mq. 240.

All'esito della disposta CTU, la CTR accertava difatti che l'abitazione aveva una superficie utile complessiva superiore a mq. 240 e composta da "una superficie esterna di mq. 180,48, una superficie utile interna dei vani abitabili al piano terra di mq. 147,21, una superficie utile interna di altri vani al piano interrato di mq. 149,08, un portico ingresso al piano terra di mq. 3,99, locali abitabili al piano terra con altezza utile di ml. 3,15, locali accessori al piano interrato con altezza utile di ml. 2,65".

Contro la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui l'Ufficio resisteva con controricorso.

 

Diritto

 

1. Con II primo motivo di ricorso rubricato "Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.", lamentava che la CTR avesse omesso di spiegare le ragioni per cui "i locali accessori posti al piano interrato" dovevano rientrane nel calcolo della superficie e mentre era invece evidente "la inidoneità dei locali posti all'interrato ad essere abitati".

Il motivo è infondato perché in realtà, come emerge da quanto ricordato in narrativa del presente, la CTR ha chiaramente spiegato che l'altezza di m. 2,65 rendeva "abitabili" i locali ubicati dell’interrato e che per tale ragione la superficie degli stessi doveva essere computata per stabilire se la casa era di lusso.

2. Con il complesso secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione dell'art. 1, nota II bis, Tariffa Parte I allegata al d.p.r. 26.4.1986 n. 131 e del d.m. 2.8.1969 n. 6, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.", la contribuente deduceva:

2.1. Sotto un primo profilo che la situazione accertata dal CTU non era quella al momento dell'acquisto come da documentazione "spillata" al ricorso e che pertanto l'accertamento della CTR era stato "falsato da un erroneo apprezzamento".

Per quest'aspetto il motivo è preliminarmente inammissibile perché in realtà non si censura una violazione di legge, bensì una valutazione di prove documentali e della CTU che avrebbe potuto essere denunciata soltanto per vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c, applicabile ratione temporis (Cass., sez, lav, n. 7394 del 2010; Cass, sez. I n. 4178 del 2010).

2.2. Sotto un secondo profilo il contribuente sosteneva che superficie utile complessiva da computarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 d.m. del 1969 cit. fosse soltanto quella dei locali "abitabili", mentre invece la CTR aveva erroneamente messo nel calcolo anche i locali accessori posti nell'interrato che a causa dell'altezza inferiore di cm 5 rispetto a quella prescritta di m. 2,70 non erano "abitabili" ex delibera della Giunta Regionale ecc.

Anche tenendo in disparte i numerosi profili di inammissibilità del profilo del motivo all'esame, per es. con riferimento alla mancata trascrizione della delibera della Giunta Regionale in considerazione che il principio iura novit curia non comprende le fonti regolamentari (Cass. sez, trib. n. 22648 del 2004; Cass. sez. trib. n. 23093 del 2005), il profilo medesimo sarebbe comunque anche infondato alla luce dell'orientamento di questa Corte consolidatosi ormai nel senso di ritenere che l’"abitabilità" dei vani non sia questione incidente sul computo della "superficie utile complessiva:", in base alla quale devesi stabilire se un'abitazione sia o no di lusso al sensi dell'art. 6 d.m. del 1969 cit ed essendo unicamente rilevante che i vani la cui superficie deve essere computata siano "utilizzabili" e come in effetti (a CTR ha quindi nella sostanza correttamente accertato (Cass, sez. trib. n. 1173 del 2016; Cass. sez. trib. n. 25674 del 2013).

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare all’ciò le spese processuali, queste liquidate in € 4000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.