Legislazione - MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO - Decreto ministeriale 18 luglio 2016

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante

 

Art. 1

 

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è integrato con l'inserimento delle sottoelencate nuove attrazioni:

 

Sezione I

Medie attrazioni

 

Caduta Libera (Free Fall).

«Montagna d'aria costituita da materasso gonfiabile di m. 8,00 x 6,00 x 2,00 che ammortizza la caduta in piena sicurezza e divertimento, su cui gli utenti possono saltare da una struttura metallica sulla quale sono poste due piattaforme rispettivamente a circa m. 3,5 e m. 5,00 di altezza».

 

Grandi attrazioni

 

Capovolta 360°.

«Struttura fissata al suolo o ad un semirimorchio, costituita da una colonna verticale, che può ruotare sul proprio asse di 360° solo nel caso del fissaggio al suolo. Al vertice della colonna è applicato un centro di rotazione, al quale sono appesi due bracci metallici contrapposti che ruotano l'uno in senso opposto all'altro, fino a compiere, a loro volta, rotazioni di 360°.

Ogni braccio rotante supporta ad una estremità un contrappeso e all'altra estremità quattro vetture, ognuna delle quali ospita due passeggeri, garantendo, in sicurezza, la massima visibilità e libertà di movimento di gambe e braccia (max 8 passeggeri per braccio). La ritenuta del passeggero è di tipo singolo con "maniglione sovraspalla"».

 

Art. 2

 

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiornato con le integrazioni e le modifiche della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali delle seguenti attrazioni come di seguito specificato:

 

Sezione I

Medie attrazioni

 

Minislitta.

«Attrazione costituita da struttura metallica che si sviluppa in altezza dal suolo alla piattaforma di partenza di inizio scivolata non superiore a metri 5,00. Il pubblico, raggiunta la vetta per mezzo di scala o rampa fissa, si lascia liberamente scivolare sulla parte obliqua senza ostacoli fino a raggiungere la parte più bassa».

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 3 agosto 2016, n. 180.