Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 dicembre 2017, n. 30584

Tributi - Processo tributario - Sospensione di esecuzione dell’avviso di accertamento impugnato - Iscrizione a ruolo e notifica cartella di pagamento prima della sentenza - Legittimità

 

Rilevato che

 

La CTR dell'Emilia-Romagna, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della prima decisione, ha annullato la cartella di pagamento per IVA 2005 emessa nei confronti della società E. SRL in liquidazione, a seguito di iscrizione a ruolo a titolo straordinario ai sensi dell'art. 15 bis del d.P.R. n. 602/1973.

Il secondo giudice, dopo avere ricordato che la cartella aveva preso origine da un avviso di accertamento sospeso dalla CTP con ordinanza n. 73/2007, ha affermato che la cartella, notificata il 24.04.2008, era illegittima in quanto notificata prima della sentenza di merito, emessa il 05.06.2008, che aveva caducato gli effetti della sospensione.

L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione su due motivi. Gli intimati Equitalia Centro SPA e Fallimento E. SRL non hanno svolto difese.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 47, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, 12 e 15 bis del d.P.R. n. 602/1973 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).

Secondo la ricorrente, la CTR ha errato nel ritenere che la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento disposta ex art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 impedisse la notifica della cartella e sostiene che la stessa incideva unicamente sull'avvio della esecuzione dell'atto, ma non anche sull'iscrizione a ruolo degli importi dovuti e sulla notifica della cartella di pagamento.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

In premessa la Corte ricorda che l'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992 prevede al comma 1 che il contribuente ricorrente possa chiedere alla CTP la sospensione dell'esecuzione dell'atto, se dallo stesso «può derivargli un danno grave ed irreparabile» ed al comma 7 che «Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado».

Giova altresì rammentare che le Sezioni unite hanno chiarito che la cartella di pagamento è atto prodromico all'esecuzione , avendo più volte affermato che, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, «sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata» con la conseguenza che «l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.» (Cass. S.U. nn. 8279/2008, 8770/2016, 13913/2017).

Da ciò si deduce che la cartella è solo un atto prodromico all'esecuzione ed ha un carattere meramente consequenziale rispetto agli avvisi di accertamento: ne discende che la sospensione dell'atto impositivo, concernendo l'esecuzione, non spiega diretti effetti sulla cartella, che è atto prodromico dell'esecuzione, di guisa che la cartella, ove impugnata, avrebbe dovuto essere a sua volta oggetto di richiesta di sospensione qualora la parte avesse ritenuto che potesse derivarle un danno grave ed irreparabile - richiesta che nel caso di specie non sembra essere stata avanzata.

Nel caso in esame, pertanto, la CTR non avrebbe potuto annullare la cartella, come erroneamente ha fatto: ciò a maggior ragione dal momento in cui il rigetto dell'impugnativa dell'avviso di accertamento aveva anche caducato gli effetti della sospensione con efficacia ex tunc (cfr. Cass. n. 13855/2010), di talché la pronuncia di annullamento della cartella appare ancor di più inutiliter data.

3. L'accoglimento della prima censura rende superfluo l'esame della seconda, con la quale si denuncia la violazione degli artt. 12 e 15 bis del d.P.R. n. 602/1973 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) per avere errato la CTR nell'annullare la cartella, pur avendo preso atto della già avvenuta cessazione degli effetti dell'ordinanza di sospensiva, che può dichiararsi assorbita.

4. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il secondo; la decisione impugnata va cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione per il riesame anche delle questioni assorbite, oltre che per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

- Accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.