Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 dicembre 2017, n. 30580

Tributi - IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Acquisto autovetture da società cartiera - Indetraibilità

 

Fatti di causa

 

La ditta individuale A.R., veniva sottoposta a verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione del 22.10.2004. Seguiva l'emissione di avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2003, con il quale l'Ufficio contestava alla ditta verificata la contabilizzazione di quattro fatture relative all'acquisto di altrettante autovetture effettuato presso la N.C. srl, operazioni considerate soggettivamente inesistenti poiché la società cedente N.C. srl, secondo l'Ufficio, era una semplice cartiera che si interponeva tra il fornitore intracomunitario (con sede in Germania) ed il reale acquirente nazionale (ditta A.), società cartiera che si limitava ad emettere la fattura con applicazione di Iva che non versava all'erario. Pertanto l'Ufficio, in presenza di operazioni soggettivamente false, considerava indeducibile ai fini Irpef ed Irap il costo di euro 80.669 ed indetraibile la corrispondente Iva contabilizzata a credito per euro 16.133, con recupero delle imposte dovute ed applicazione delle sanzioni.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che lo accoglieva con sentenza n. 278 del 2007.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che lo rigettava con sentenza dell’11.2.2010.

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso con unico motivo per "insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio , in relazione all'art. 360 comma primo n. 5 cod.proc.civ.".

A.R. resiste con controricorso. Deposita memoria.

Il Procuratore generale conclude per l'accoglimento del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Il ricorso è fondato.

Il giudice di appello afferma conclusivamente che "il ruolo del contribuente pare confinato entro quello di un semplice privato acquirente cui, all'evidenza non può essere imputato il carico tributario preteso dall'Ufficio che più esattamente dovrebbe in ipotesi essere riservato alla sola N.C. srl". Sussiste il dedotto vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria poiché la Commissione tributaria regionale non dà conto delle ragioni sulle quali base la qualificazione del titolare della ditta individuale A. come "semplice privato acquirente ...che ha acquistato sei sole autovetture in due anni e non vi è traccia di successive alienazioni", atteso che, secondo quanto dedotto dall'Ufficio appellante: dal processo verbale di constatazione richiamato integralmente nell'avviso di accertamento (e trascritto per la parte di interesse nel presente ricorso per cassazione) risulta che, a decorrere dall'anno 2003 e sino al 1.4.2004, la ditta A. ha svolto anche l'attività di commercio di autovetture nuove ed usate; nel verbale di contraddittorio, allegato al verbale di constatazione, il contribuente ha affermato di avere acquistato le autovetture "dopo avere ricevuto l'ordinativo dal cliente, ovvero anche senza preventivo ordine quando si trattava di modelli di auto molto richiesti sul mercato"; inoltre la destinazione alla commercializzazione della auto acquistate non è oggetto di contestazione, posto che, nella stessa sentenza, contraddicendo l'assunto che il contribuente fosse un mero privato acquirente, si riferisce che il titolare della ditta A. ha affermato nel proprio ricorso introduttivo di "avere legittimamente acquistato alcune autovetture nell'ambito della propria attività commerciale".

La motivazione della sentenza è perplessa, e non sufficientemente esplicativa della ratio decidendi adottata, anche nella parte in cui afferma che "si fatica a comprendere come in capo a questi ((A. n.d.r) quale presunto attivo compartecipe delle predette operazioni possa essere maturato un debito per imposte indirette e sanzioni quale quello qui preteso dall'Ufficio". Infatti, la pretesa tributaria riferita alla imposta indiretta (IVA) è espressamente correlata dall'ente impositore alla contestata indetraibilità dell'Iva a credito risultante da fatture relative ad operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti, da ritenersi tali in quanto, secondo l'assunto dell'Ufficio appellante, la società venditrice N.C. srl era una semplice "cartiera" interposta tra il reale fornitore comunitario e l'acquirente ditta individuale A., "cartiera" che si limitava ad emettere la fattura di vendita (senza essere l'effettivo cedente, da identificare invece nel fornitore intracomunitario) con applicazione di Iva che non veniva versata all'erario.

Con specifico riguardo all'Iva, questa Corte ha affermato il principio che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, 21, comma 7, e 26, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è precluso al cessionario dei beni, così come al committente del servizio, il diritto alla detrazione dell'imposta nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, poiché, pur essendo i beni o il servizio effettivamente entrati nella disponibilità dell'impresa utilizzatrice, la falsa indicazione di uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione, effettivamente realizzata tra altri soggetti. (Sez. 5, Sentenza n. 7672 del 16/05/2012).

In accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione.