Prassi - INPGI - Circolare 05 dicembre 2016, n. 7

Eventi sismici Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo del 24 agosto 2016 e seguenti: sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disposta con Decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016

 

In relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei giorni 24 agosto, con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza. Con Delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016, sono stati estesi gli effetti dello stato emergenziale in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito le medesime regioni nei giorni 26 e 30 ottobre 2016.

 

1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

L’articolo 48, comma 13, del Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2016, n. 244) ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 13 del citato Decreto legge, e tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016 cui rinvia il Decreto legge citato, la sospensione fino al 30 settembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti contributivi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai soggetti operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all’allegato 1 della presente circolare.

Con Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma n. 3 del 15/11/2016 (G.U. n. 283 del 3/12/2016), sono stati individuati altri Comuni (allegato n. 2 della presente circolare). La stessa Ordinanza prevede che, limitatamente ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto - inseriti nel nuovo elenco - sulla base delle segnalazioni pervenute dai Presidenti delle Regioni interessate, le misure di sostegno al reddito dei lavoratori e in materia fiscale e contributiva di cui al titolo IV del decreto-legge n. 189 del 2016 sono riconosciute esclusivamente in favore dei soggetti danneggiati che comprovino il danno subito mediante adeguata documentazione.

Per quanto riguarda l’INPGI, destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro e committenti privati;

- i giornalisti liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento. Le aziende private con giornalisti dipendenti ed i committenti con collaboratori possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori e collaboratori giornalisti che risultino impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’evento sismico. Si sottolinea che la sospensione in commento riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive (redazioni) ubicate nei territori sopra indicati.

Il datore di lavoro privato ed il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e pertanto il soggetto che intende usufruire della sospensione contributiva, sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che opera la trattenuta della quota a carico del giornalista, è invece tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima all’Istituto nei termini di legge.

Il comma 14 dell’articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016 ha previsto l’estensione delle disposizioni dei commi da 4 a 13, tra cui anche la sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi, a favore dei soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni colpiti dal sisma (allegato 1).

I soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento calamitoso ed assistiti da professionisti con domicilio professionale sul posto, possono quindi usufruire della sospensione degli adempimenti contributivi soltanto qualora abbiano conferito delega espressa al consulente in data anteriore al 24 agosto 2016. Tale circostanza deve risultare dalla comunicazione di cui all’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008. Il consulente del lavoro o altro professionista, di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n.12, deve aver eletto prima del 24 agosto 2016 domicilio professionale nei comuni interessati dal sisma.

 

2. Periodo contributivo oggetto di sospensione

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, le contribuzioni trattenute ai lavoratori dovranno essere versate alla prima scadenza utile per il versamento della contribuzione ordinaria, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, le aziende dovranno utilizzare sul modello F24 accise i codici contributo ordinari, dandone comunicazione scritta all’INPGI.

 

3. Modalità di sospensione

Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita istanza all’INPGI utilizzando a tal fine il modello "MOD/SOSP" reperibile nella sezione "modulistica" - "contributi" del sito www.inpgi.it.

Si sottolinea che potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, interessi le due gestioni previdenziali INPGI. L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.

Per quanto non previsto, si rinvia alle precedenti disposizioni emanate dall’Istituto.

La sospensione contributiva può riguardare anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia DASM.

Tuttavia, nell’ipotesi che azienda abbia un’unica posizione INPGI, ma sedi operative sia in comuni colpiti dall’evento che al di fuori delle predette aree, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’evento. Per tali aziende, la denuncia DASM deve essere, in questo caso, compilata in maniera completa, ovvero denunciando sia i giornalisti appartenenti alle unità operative colpite dal sisma, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.

Pertanto, nel caso di aziende con unica matricola e più unità produttive - all’interno ed al di fuori dei territori colpiti dall’evento - permane l’obbligo di trasmissione della denuncia DASM, restando sospeso unicamente il versamento della contribuzione per i soli lavoratori impiegati nelle aree sopra indicate.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2015 (in scadenza il 31/10/2015 in unica soluzione o in tre rate mensili) ed il contributo minimo 2016 e 2017 (in scadenza rispettivamente il 30/09/2016 ed il 30/09/2017) e la presentazione della comunicazione reddituale riferita all’anno 2016 (in scadenza il 31/07/2017).

 

4. Modalità di recupero dei contributi sospesi

Il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 dispone che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della norma in oggetto, siano effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti, previa comunicazione all’INPGI, potrà avvenire anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. In ogni caso, in base alla regolamentazione INPGI, la dilazione non potrà prevedere rate mensili di importo inferiore a 100,00 euro. In tale eventualità si dovrà ridurre il numero dei mesi di dilazione, in modo che la singola rata risulti almeno pari a 100,00 euro.

 

Allegato 1

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1, comma 1, D.L. 17-10-2016 n. 189 )G.U. n. 244 del 18/10/2016

 

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);

2. Capitignano (AQ);

3. Montereale (AQ);

4. Rocca Santa Maria (TE);

5. Valle Castellana (TE);

6. Cortino (TE);

7. Crognaleto (TE);

8. Montorio al Vomano (TE).

 

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);

10. Amatrice (RI);

11. Antrodoco (RI);

12. Borbona (RI);

13. Borgo Velino (RI);

14. Castel Sant'Angelo (RI);

15. Cittareale (RI);

16. Leonessa (RI);

17. Micigliano (RI);

18. Posta (RI).

 

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);

20. Acquasanta Terme (AP);

21. Arquata del Tronto (AP);

22. Comunanza (AP);

23. Cossignano (AP);

24. Force (AP);

25. Montalto delle Marche (AP);

26. Montedinove (AP);

27. Montefortino (FM);

28. Montegallo (AP);

29. Montemonaco (AP);

30. Palmiano (AP);

31. Roccafluvione (AP);

32. Rotella (AP);

33. Venarotta (AP).

 

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);

35. Bolognola (MC);

36. Castelsantangelo sul Nera (MC);

37. Cessapalombo (MC);

38. Fiastra (MC);

39. Fiordimonte (MC);

40. Gualdo (MC);

41. Penna San Giovanni (MC);

42. Pievebovigliana (MC);

43. Pieve Torina (MC);

44. San Ginesio (MC);

45. Sant'Angelo in Pontano (MC);

46. Sarnano (MC);

47. Ussita (MC);

48. Visso (MC).

 

REGIONE UMBRIA.

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);

50. Cascia (PG);

51. Cerreto di Spoleto (PG);

52. Ferentillo (TR);

53. Montefranco (TR);

54. Monteleone di Spoleto (PG);

55. Norcia (PG);

56. Poggiodomo (PG);

57. Polino (TR);

58. Preci (PG);

59. Sant'Anatolia di Narco (PG);

60. Scheggino (PG);

61. Sellano (PG);

62. Vallo di Nera (PG).

 

Allegato 2

Ulteriore Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e 30/10/2016 (Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione n. 3 del 15/11/2016) G.U. n. 283 del 3/12/2016

 

 

REGIONE ABRUZZO:

1. Campli (TE);

2. Castelli (TE);

3. Civitella del Tronto (TE);

4. Torricella Sicura (TE);

5. Tossicia (TE);

6. Teramo;

 

REGIONE LAZIO:

7. Cantalice (RI);

8. Cittaducale (RI);

9. Poggio Bustone (RI);

10. Rieti;

11. Rivodutri (RI);

 

REGIONE MARCHE:

12. Apiro (MC);

13. Appignano del Tronto (AP);

14. Ascoli Piceno;

15. Belforte del Chienti (MC);

16. Belmonte Piceno (FM);

17. Caldarola (MC);

18. Camerino (MC);

19. Camporotondo di Fiastrone (MC);

20. Castel di Lama (AP);

21. Castelraimondo (MC);

22. Castignano (AP);

23. Castorano (AP);

24. Cerreto Desi (AN);

25. Cingoli (MC);

26. Colli del Tronto (AP);

27. Colmurano (MC);

28. Corridonia (MC);

29. Esanatoglia (MC);

30. Fabriano (AN);

31. Falerone (FM);

32. Fiuminata (MC);

33. Folignano (AP);

34. Gagliole (MC);

35. Loro Piceno (MC);

36. Macerata;

37. Maltignano (AP);

38. Massa Fermana (FM);

39. Matelica (MC);

40. Mogliano (MC);

41. Monsapietro Morico (FM);

42. Montappone (FM);

43. Monte Rinaldo (FM);

44. Monte San Martino (MC);

45. Monte Vidon Corrado (FM);

46. Montecavallo (MC);

47. Montefalcone Appennino (FM);

48. Montegiorgio (FM);

49. Monteleone (FM);

50. Montelparo (FM);

51. Muccia (MC);

52. Offida (AP);

53. Ortezzano (FM);

54. Petriolo (MC);

55. Pioraco (MC);

56. Poggio San Vicino (MC);

57. Pollenza (MC);

58. Ripe San Ginesio (MC);

59. San Severino Marche (MC);

60. Santa Vittoria in Matenano (FM);

61. Sefro (MC);

62. Serrapetrona (MC);

63. Serravalle del Chienti (MC);

64. Servigliano (FM);

65. Smerillo (FM);

66. Tolentino (MC);

67. Treia (MC);

68. Urbisaglia (MC);

 

REGIONE UMBRIA:

69. Spoleto (PG).

 

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N.B. Come previsto dal punto 3) dell’Ordinanza n. 3 del 15/11/2016, limitatamente ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Presidenti delle Regioni interessate, le misure di sostegno al reddito dei lavoratori e in materia fiscale e contributiva di cui al titolo IV del decreto-legge n. 189 del 2016 sono riconosciute esclusivamente in favore dei soggetti danneggiati che comprovino il danno subito mediante adeguata documentazione.