Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 dicembre 2016, n. 24680

Assegno di invalidità - Pensione - Requisiti socio economici - Domanda

 

Svolgimento del processo

 

Con la sentenza n.3957/2010 la Corte d’Appello di Napoli rigettava nel dispositivo l'appello proposto da R.G. contro la sentenza del Tribunale di Napoli con cui era stata respinta la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità o all'indennità di accompagnamento. Nella motivazione la Corte sosteneva invece che l'appello fosse in parte fondato e che il dispositivo andasse rettificato in quanto a seguito della ctu espletata in appello era rimasto accertato che la ricorrente avesse diritto all'indennità di accompagnamento essendo le relative condizioni maturate dopo il giudizio di primo grado, con decorrenza dall'1.1.2006. Non era invece fondata la domanda di pensione di inabilità in quanto l'appellante non aveva provato il possesso dei requisiti socio economici depositando idonea documentazione sin dal primo grado, mentre all'atto della proposizione della domanda nessuna documentazione risultava prodotta.

Avverso detta sentenza R.G. ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure a due motivi. L'INPS è rimasto - ha depositato procura. Il Ministero Economia e Finanze, la Regione Campania ed il comune di Capriglia Irpina sono rimasti intimati. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il collegio ha autorizzato la motivazione esemplificata.

 

Motivi della decisione

 

1. - Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, nullità, omessa, contraddittoria ed "inefficiente motivazione" della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione al contrasto tra motivazione e dispositivo, non emendabile in motivazione.

1.1. Il primo motivo deve essere accolto in quanto quello denunciato integra un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione che determina la nullità della sentenza impugnata non essendo essa idonea a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto con la sentenza (Cass. 26077/2015).

2. - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, nullità, omessa, contraddittoria ed "inefficiente motivazione" della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. perché all'udienza del 27.10.2009 era stata depositata la documentazione relativa ai requisiti socioeconomici.

2.2. Il secondo motivo difetta di autosufficienza in quanto omette di trascrivere in ricorso il contenuto della documentazione menzionata che non produce nemmeno con lo stesso atto, omettendo altresì di provare la circostanza dell'asserito deposito all'udienza del 27.10.2009 (a prescindere dal fatto se la stessa produzione potesse essere effettuata, essendo pacifico che nulla fosse stato depositato in primo grado sui requisiti socio economici).

3. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto. Va quindi disposto il rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l'ulteriore esame della controversia. Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 cod. proc. civ., sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo. Dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.