Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 gennaio 2017, n. 1315

Licenziamento per giusta causa - Rifiuto svolgimento prestazione - Utilizzo tono minaccioso nei confronti del superiore - Prova dell'insubordinazione - Sanzione espulsiva eccessiva

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di appello di Napoli con sentenza depositata il 26.11.2013 ha confermato la sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi che ha annullato il licenziamento per giusta causa intimato dalla S. s.p.a. con lettera del 11.2.2010 (ricevuta il 16.2.2010) a G.B. per rifiuto di svolgere l'attività ordinata dal Capoturno e per tono minaccioso usato nei confronti del Responsabile dello stabilimento nella giornata lavorativa del 27.1.2010. La Corte di appello, ritenuto di non poter utilizzare le dichiarazioni rese da alcuni dipendenti della società al di fuori del processo in quanto testimonianze inammissibili perché rese senza le garanzie del contraddittorio, ha, in sintesi, osservato, da una parte, che non poteva ritenersi raggiunta la prova dell'insubordinazione ad un ordine del Capoturno, risultando svolta - dal B. - l'attività ordinata e, dall'altra, che gli elementi istruttori raccolti avevano unicamente dimostrato l'insorgenza di una animata discussione tra B. e il Responsabile di stabilimento, con uso di "toni inurbani" nei confronti del superiore. Ha, pertanto, ritenuto che il comportamento del B. non appariva così grave da meritare la sanzione espulsiva "in quanto non si è realizzato né un inadempimento di tale gravità da minare la fiducia del datore di lavoro nei successivi adempimenti né una grave insubordinazione".

Per la cassazione di tale sentenza la S. s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

2. Con il primi due motivi di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, trascurato - quali elementi istruttori - le dichiarazioni rese da alcuni dipendenti della società a di fuori del processo e prodotte in giudizio, e ritenute prevalenti le deposizioni dei testi lavoratore (N. e F.) rispetto a quelle rilasciate dai testi della società (M., P., C. e S.), nonché formulato una valutazione priva di riscontri oggettivi, tenuto conto della grave e reiterata insubordinazione del B..

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c. e 3 L. n. 604 del 1966 avendo, la Corte territoriale, trascurato che i reiterati, sprezzanti ed offensivi comportamenti del B. avevano compromesso il vincolo fiduciario e dovevano essere valutati complessivamente, conseguendo, pertanto, altresì l'errore di escludere che il comportamento adottato dal lavoratore non rientrasse nelle fattispecie esemplificative dell'art. 55 c.c.n.I. settore gomma, cavi elettrici ed affini applicato in azienda.

4. Le doglianze esposte possono essere esaminate congiuntamente, attenendo tutte all'elemento soggettivo e al difetto di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, e debbono ritenersi in parte inammissibili e in parte infondate.

5. Inammissibili laddove parte ricorrente sottopone e richiede a questa Suprema Corte un riesame delle circostanze di fatto e delle risultanze istruttorie; laddove (secondo e terzo motivo) denuncia, inoltre, un vizio motivazionale in difetto dei requisiti richiesti dal novellato art. 360, primo comma, n. 5 (trattandosi di sentenza pubblicata dopo l’11.9.2012 e ricadendo, pertanto, l'impugnazione sotto la vigenza della modifica apportata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).

6. Va premesso che secondo costante orientamento di questa Corte è devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta - tra le risultanze probatorie - di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. n. 1414/2015, n. 13054/2014, n. 10213/2007, Cass. n. 16034 del 2002, Cass. n. 5964 del 2001). Inammissibile risulta, quindi, la doglianza relativa alla maggiore attendibilità dei testimoni della società rispetto a quelli del lavoratore.

7. Il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

L'intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, essendo denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Non ricorre tale vizio nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori. In particolare, la Corte territoriale ha dettagliatamente esaminato le condotte tenute dal B., evidenziando che, in prima battuta, erano presenti solamente alcuni dipendenti (i testimoni S., N. e F.) e, in un secondo momento, sono sopraggiunti gli altri, i quali non hanno assistito direttamente a tutto l'accaduto; ha, rilevato come i testimoni S., N. e F. avevano concordemente riferito che il B. "non sia rimasto inoperoso rispetto alle direttive impartite dal Capoturno" (pag. 6 sentenza) e che, pertanto, l'addebito disciplinare concernente la mancata esecuzione dei travasi non poteva ritenersi integrato. Con riguardo al secondo addebito disciplinare, ossia ai toni offensivi rivolti al Responsabile di stabilimento (M.), la Corte territoriale - a seguito di analitica ricostruzione delle deposizioni rilasciate dai dipendenti presenti all'accaduto - ha evidenziato la divergenza degli elementi istruttori raccolti, che consentivano di ritenere provata "una animata discussione tra B. e M., in cui molto probabilmente il B. usò toni inurbani nei confronti del superiore" (pag. 8 della sentenza); ha, peraltro, aggiunto che - valutato "Il particolare contesto aziendale e la situazione concreta verificatasi" - "verosimilmente, tale reazione è conseguita ad un rimprovero ritenuto eccessivo" e, pertanto, non ricorrevano quei requisiti di gravità da giustificare la sanzione espulsiva (pag. 9 della sentenza). La Corte ha, infine, ricercato - nel contratto collettivo applicato in azienda - un avallo confermativo alle valutazioni effettuate ed ha rilevato che le fattispecie elencate quali ipotesi di licenziamento disciplinare si presentavano assai più complesse e gravi rispetto a quella ricostruita.

8. I motivi si appalesano, altresì, infondati in quanto la Corte territoriale nel caso di specie ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, prendendo in esame l'intero quadro delle testimonianze assunte, dando conto delle dichiarazioni dei testi e valutando gli elementi documentali acquisiti, sicché il suo convincimento è sostenuto da adeguata e logica motivazione.

Tale congrua e logica motivazione non risulta oggetto di specifiche censure, sicché i motivi debbono rigettarsi.

9. La Corte territoriale ha, altresì, dimostrato di aver correttamente applicato il principio affermato da questa Corte in base al quale, nel processo civile, le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (cfr. le sentenze citate dalla stessa Corte di appello, Cass. n. 23554/2008 e Cass. S.U. n. 15169/2010, nonché Cass. n. 23788/2014, 252/2016).

Ed invera la Corte ha aggiunto che le dichiarazioni prodotte in giudizio dalla società erano state rese dai lavoratori direttamente alla società ed essendo state "redatte e finalizzate in funzione volutamente probatoria di una tesi di parte" si traducevano in una testimonianza scritta, inammissibile, perché resa senza le garanzie del contraddittorio, ex artt. 244 e ss c.c.

10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.

Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis (ndr comma 1 bis). Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese di giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi nonché in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.