Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PERUGIA - Sentenza 06 settembre 2017, n. 1239

Accertamento compensi - Gestione apparecchi che consentono vincite in denaro - Onere probatorio a carico del Contribuente

 

Svolgimento del processo

 

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - ha acquisito e trasmesso ai competenti Uffici dati ed informazioni afferenti la raccolta realizzata dai soggetti gestori ed esercenti attraverso gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS (apparecchi che distribuiscono vincite in denaro) con riferimento al periodo d'imposta 2008. I dati e le informazioni in oggetto, con il supporto dell'AAMS, sono stati richiesti ai sensi dell'art. 51, comma 2 n. 3), del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 32, comma 1 nn. 4) e 8), del d.P.R. n. 600/1973 alle società concessionarie della rete telematica a cui gli stessi apparecchi sono collegati.

Ai fini della verifica della corretta contabilizzazione e dichiarazione delle somme raccolte e delle somme destinate alla remunerazione dei gestori (proprietari degli apparecchi) e dei collegati esercenti è stato chiesto alla R. C. srl di produrre tutta la documentazione contabile, extracontabile e fiscale necessaria all'effettuazione dell'attività di controllo.

Dal confronto dei dati acquisiti dai concessionari e i dati dichiarati, nonché dall'esame della documentazione prodotta a seguito dell'Invito sopraccitato, la quota di competenza del gestore risultava pari ad € 472.82,33 a fronte di compensi dichiarati per € 415.448,00.

L'Ufficio, verificato che il dato esposto in dichiarazione, pur debitamente decurtato dei predetti compensi corrisposti agli esercenti, era inferiore a quello comunicato dai concessionari, procedeva ad accertare nei confronti della società, ai sensi degli artt. 41bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 25, d.lgs. 15 dicembre 1997, n 446, la differenza, pari ad € 56.634,00, rilevante ai fini delle imposte dirette, ferma l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti relativi ad operazioni esenti, oltre che ad irrogare le conseguenti sanzioni per infedele dichiarazione e irregolare tenuta della contabilità.

L'atto veniva impugnato lamentando la determinazione forfettaria delle vincite: in particolare veniva eccepito che l'ufficio non aveva tenuto conto che la percentuale di vincite distribuite ai giocatori sul totale della raccolta per giocate può essere superiore alla percentuale minima stabilita del 75%.

La Commissione Tributaria Provinciale di Novara accoglieva il ricorso. Spese di giudizio compensate. L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza sulla base dei seguenti motivi:

- La sentenza appare frutto di un acritico appiattimento del giudice sulla tesi difensiva della società ricorrente. Il giudice di prime cure non ha sottoposto ad un vaglio critico le eccezioni dei contribuenti. La ricostruzione operata dall’ufficio si basa su dati * certi e precisi, forniti dai concessionari rilevati dalla rete telematica alla quale ciascun apparecchio da gioco è collegato ed alla quale vengono trasmessi tutti i dati relativi alla raccolta delle giocate ed alla erogazione delle vincite.

Il dato sul compenso al gestore è stato comunicato, per ogni singolo gestore, a seguito di puntuale richiesta da parte dell'Amministrazione Finanziaria, dalle società concessionarie delta rete telematica ai sensi dell'art. 51, comma 2 n. 3), del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 32, comma 1 nn. 4) e 8), del d.P.R. n. 600/1973.

Tale elemento di accertamento rappresenta il dato fondamentale ai fini dell'attività di controllo, attraverso il raffronto dello stesso con quello esposto in dichiarazione, una volta individuate le modalità di ripartizione del residuo della raccolta tra gestori ed esercenti.

Il prospetto allegato all'avviso di accertamento è la riproduzione, in formato cartaceo, di informazioni trasmesse in formato elettronico dai concessionari all'Amministrazione Finanziaria che non abbisognano di nessun sigillo di ufficialità per essere dotati dei crismi della attendibilità e della valenza probatoria. Pertanto, salvo disconoscere la veridicità di tali dati, non si può non riconoscerne la provenienza da soggetti (i concessionari) che conoscono tali dati per averli nella propria disponibilità e che, ottemperando a precisa richiesta, li hanno fomiti all'Amministrazione Finanziaria.

- Altro aspetto oggetto di erronea valutazione da parte della Commissione Provinciale è rappresentato dalla rilevata mancata analitica esplicitazione dei dati relativi alla ricostruzione della ripartizione delle giocate in vincite erogate, Prelievo Erariale Unico (PREU), canone e commissioni corrisposte. Ai fini dell'accertamento assume rilievo solo e soltanto il dato analiticamente comunicato dai concessionari SISAL e Cogetech S.p.a. relativo al compenso che, nell’anno accertato, è stato corrisposto/trattenuto da gestori ed esercenti in relazione al preciso elenco di macchine da giuoco gestite. Tale dato non è stato ricavato dall'Ufficio sulla base dell'elaborazione dei dati relativi a raccolta delle giocate, dei tributi erariali e dei compensi spettanti ai vari soggetti della filiera del gioco lecito ma esplicitamente indicato dai concessionari a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Se i contribuenti eccepiscono una erronea determinazione del dato relativo al proprio compenso, adducendo, come nel caso di specie, una percentuale di vincite superiore rispetto a quella desumibile sulla base del dato evidenziato in accertamento è loro onere dimostrare la correttezza del proprio comportamento a livello fiscale. Tale onere probatorio non è stato in nessun modo soddisfatto, e la società, pur avendo nella propria disponibilità il dato analitico sulla determinazione delle vincite erogate non lo ha

fornito all'ufficio accertatore o alle commissioni tributarie contravvenendo ad un preciso invito, affermando le macchine da gioco gestite hanno distribuito in vincite il 75,60% delle giocate, ma producendo un prospetto nel quale è contemplata una percentuale di vincite pari al 75,4% della raccolta.

La società ribadisce che, a fronte della documentazione richiesta per verificare la regolarità delle scritture contabili, non risulta che l'Ufficio abbia svolto attività al fine di accertare l'esatta indicazione dei ricavi da patte della società. L'ufficio si sarebbe limitato a riportare dei dati, che dichiara ricevuti dall' AAMS ma non produce alcun documento che abbia una qualsivoglia valenza fiscale. Infatti il Concessionario non avrebbe potuto certificare detti dati in quanto, stante il collegamento telematico delle macchine da gioco, quest'ultimo non ha mai rilevato un dato essenziale l'OUT (quanto la macchina da gioco restituisce al giocatore) per la ricostruzione del movimento del denaro dalla sua immissione nella macchina da gioco fino alla ripartizione dei ricavi tra il gestore e l'esercente. La Commissione Tributaria Provinciale di Novara ha accolto il ricorso in quanto ha compreso che per poter rettificare i ricavi della società occorre la certezza del ricavo accertato che l'agenzia delle entrate di Novara non è stata in grado di dimostrare utilizzando nel calcolo matematico operato nell'accertamento una semplice presunzione che non può essere accolta in quanto non comprovata.

 

Motivi della decisione

 

L'appello merita accoglimento.

L'Ufficio ha affermato che, ove il contribuente eccepisca un'erronea determinazione del dato relativo al proprio compenso, adducendo una percentuale di vincite superiore rispetto a quella segnalata all'Ufficio è onere del contribuente dimostrare la correttezza del proprio comportamento attraverso la produzione documentale su incassi e ripartizione delle giocate.

L'accertamento è basato sui dati forniti dal Concessionario, che costituiscono un chiaro procedimento di determinazione di quanto il gestore ha effettivamente incassato. Il prospetto allegato all'avviso di accertamento è la riproduzione, in formato cartaceo, di informazioni trasmesse in formato elettronico dai concessionari all'Amministrazione Finanziaria.

Il metodo di rilevazione è supportato da presunzione di legittimità, che può essere vinta solo da una contestazione puntuale e fondata su elementi dimostrabili; non è sufficiente eccepire generiche incongruenze o malfunzionamenti di singole macchine. L'art. 110, c. 6 del RD 18/6/1931, n. 773, elenca i congegni e le apparecchiature che distribuiscono vincite di danaro. Gli apparecchi sono collegati ad una rete telematica affidata a privati in concessione, obbligati al versamento del PREU (Prelievo Erariale Unificato).

I concessionari della rete telematica sono individuati con procedura di evidenza pubblica, i gestori (soggetti passivi del PREU) sono proprietari, possessori e distributori degli apparecchi. L'Agenzia delle Entrate, con il raffronto tra i dati acquisiti dal concessionario e quelli dichiarati dal gestore ha semplicemente recuperato a tassazione le differenze riscontrate.

Il compenso erogato al gestore è stato comunicato, a seguito di richiesta dell'Ufficio, dalle società concessionarie della rete telematica, alla quale ciascun apparecchio di gioco è collegato ed alla quale vengono trasmessi tutti i dati relativi alla raccolta delle giocate ed alla erogazione delle vincite.

La discordanza rilevata dall'ufficio proviene pertanto da fonte certa. Nel caso si verificassero anomalie il concessionario è tenuto a determinare, per i giorni di mancata lettura dei dati, gli importi dovuti in misura forfettaria, secondo criteri stabiliti con appositi decreti direttoriali dall'Agenzia delle Entrate.

La ripartizione delle somme tra Concessionari, Gestori ed Esercenti è operata in base ad appositi accordi contrattuali: la Circolare n. 199/E ha stabilito che le clausole contrattuali relative alla remunerazione da riconoscersi a favore dei Concessionari, Gestori ed Esercenti devono specificare le modalità di quantificazione del compenso spettante ad ognuno.

Gestori ed Esercenti procedono a contabilizzare e dichiarare ognuno la propria parte di compensi percepita sulla base degli importi puntualmente evidenziati nella "distinta" inoltrata dal Concessionario al Gestore e/o Esercente. La distinta contiene: la raccolta complessiva (IN), 2) le vincite effettuate (OUT); 3) il compenso da trattenere come contrattualmente definito; 4) l’importo netto da versare al concessionario, comprensivo dell'importo dovuto a titolo di PREU e dell'importo pari dello 0,8% delle somme giocate.

Il Concessionario, alle scadenze prescritte, provvede ad inoltrare la distinta contenente i dati ad ognuno dei gestori con cui ha sottoscritto i contratti, comunicando anche la quota parte riconosciuta a ciascuno dì loro, a titolo di compenso per l'attività di raccolta effettuata. Le distinte sono assunte ai fini dell'effettuazione di una corretta contabilizzazione delle somme percepite dagli attori della filiera.

Nella fattispecie la società contribuente eccepisce, senza peraltro fornire alcun elemento di prova, una erronea determinazione del dato relativo al proprio compenso, adducendo una percentuale di vincite superiore rispetto a quella desumibile sulla base del dato evidenziato in accertamento: tuttavia il processo complessivo appare definito in modo preciso e rigoroso, e si riscontrano elementi che consentano di mettere in dubbio l'esattezza degli importi comunicati dai concessionari.

 

P.Q.M.

 

Accoglie l'appello. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00.