Giurisprudenza - CONSIGLIO DI STATO - Sentenza 23 gennaio 2017, n. 269

Stranieri - Rinnovo del permesso di soggiorno - Diniego

 

Fatto e diritto

 

1 - Il signor E.B.M.S.M. nato in Egitto, l'1.5..., presente regolarmente dal 2002 sul territorio nazionale, dove ha sempre svolto il lavoro di muratore, propone appello contro la sentenza n. 00278/2016 emessa dalla Sezione Prima del TAR per la Lombardia, che ha respinto il suo ricorso contro il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. L’amministrazione dell’interno, costituitasi in giudizio, contro deduce, viceversa, la legittimità del diniego e quindi l’esattezza dell’appellata sentenza. Questa Sezione con ordinanza N. 02940/2016 del 22/07/2016 ha accolto la domanda cautelare, considerata la mancata valutazione, da parte dell'Amministrazione, della possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione anche in relazione all'iscrizione del ricorrente al Centro per l'impiego di Milano, ferma restando la facoltà per l'Amministrazione, in sede di riesame, di valutare la sopravvenienza costituita dal reddito risultante dalle buste paga riferite all'anno 2015;

La causa è stata successivamente introitata per la decisione a seguito di pubblica udienza, non avendo l’Amministrazione peraltro ritenuto di esercitare tale facoltà - rectius (osserva il Collegio), tale potestà, dovendo l’Amministrazione dell’Interno obbligatoriamente perseguire le finalità della legge sull’immigrazione, volte alla sua regolazione nell’ambito del più generale principio di legalità, anche mediante la regolarizzazione, ove possibile a termini di legge - come in questo caso -, della posizione dei soggetti positivamente integrati sotto il profilo lavorativo e sociale.

2 - In particolare, in data 27 ottobre 2014 il signor E.B. presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (n. 061384999543), ma in data 21 novembre 2014 riceveva presso la Questura di Milano l'avviso di avvio di procedimento volto al rigetto dell'istanza, motivato con la mancata dimostrazione dell'esercizio di regolare attività lavorativa e della disponibilità di un reddito d’'importo non inferiore all'assegno sociale, da destinare al suo sostentamento.Il signor E.B. inviava le proprie memorie difensive in data 4 dicembre 2014 riferendo che nell’ultimo biennio la generale situazione di crisi economica del Paese gli aveva fatto perdere il precedente posto di lavoro, ma che si era comunque adattato ad una situazione lavorativa instabile e precaria conseguendo un reddito, sia pur inferiore alle soglie minime previste. Nel frattempo lo stesso si era inoltre iscritto alle liste di collocamento ai fini della ricerca di un nuova occupazione regolare. La Questura di Milano peraltro emanava il provvedimento definitivo di rigetto della domanda evidenziando la presenza di una posizione contributiva inadeguata e di una comunicazione di notizia di reato (per aver fornito false attestazioni) del tutto generica., con una motivazione che faceva ampio riferimento al disvalore sociale., economico e sociale dell’evasione fiscale che sarebbe stata perpetrata dall’interessato mediante le occupazioni saltuarie degli ultimi due anni.

3 - In data 15 aprile 2015 il signor E.B. presentava ricorso al TAR per la Lombardia per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di rigetto deducendo quali vizi di legittimità l’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, la illogicità e irragionevolezza manifeste, la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 286/1998, la mancanza di un interesse al rigetto dell'istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno e la mancata valutazione dell'effettivo inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano.

4 - Il 29 aprile il Tar di Milano rigettava l'istanza cautelare specificando però che "nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente risulta, allo stato, soltanto indagato per il reato previsto dall'art. 5 comma 8 bis del D.lgs. 286/1998" e che "in ogni caso, resta impregiudicata nella fase "di merito la possibilità di accertare la sussistenza della capacità di autosostentamento".

5 - Con la memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 18 dicembre 2015 il ricorrente, che nel frattempo nel febbraio 2015 aveva trovato un'occupazione in qualità di operaio di 5° livello presso la società del Sig. B.M. con sede legale in Milano alla Via F., e che ha continuato a lavorare regolarmente e con continuità, come già dimostrato n primo grado mediante la produzione di tutte le buste paga, dalla quali risulta un reddito annuo superiore a 9.000 Euro, ribadiva la presenza ininterrotta dal 2002, la disponibilità di alloggio idoneo e la capacità di sostentamento. Tuttavia con la sentenza appellata il Tar per la Lombardia respingeva la domanda del ricorrente asserendo che la documentazione prodotta "riguarda un periodo successivo alla data di notifica del diniego impugnato (14.01.2015), sicché non può essere ritenuta idonea a dimostrare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione. In particolare, l'interessato non ha prodotto alcuna busta paga relativa ai mesi di gennaio-aprile 2014, in relazione ai quali è dubbio che il Sig. M.S.M.E.B. abbia effettivamente lavorato per la ditta A.E.A.". Ne consegue la legittimità delle valutazioni della Questura di Milano sulla precarietà lavorativa e contributiva della posizione del ricorrente, fermo restando che l'Amministrazione potrà, nell'esercizio della propria discrezionalità, adottare le determinazioni ritenute più opportune in relazione agli elementi di fatto rappresentati e documentati dal sig. E.B. nel corso del giudizio. In definitiva il ricorso è infondato e va respinto".

6 - Il sig. E.B. appella quindi la predetta sentenza, deducendo l’esistenza di un errore nel giudicare, l’ingiustizia ed illogicità manifeste, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5 e 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998, la mancata valutazione dell'alto grado di integrazione del ricorrente.

7 - A giudizio del Collegio le predette censure sono fondate, ed il ricorso deve essere pertanto accolto in quanto, in disparte le considerazioni meta giuridiche della Questura - quindi non rilevanti nelle presente- sede circa il disvalore della "evasione fiscale" (che dovrebbe comunque, casomai, motivare il contrasto dell’offerta di lavoro "in nero" degli imprenditori italiani a persone - extracomunitarie o meno - non in grado, per le loro condizioni economico-sociali, di rifiutare tale offerta), considera il Collegio che, pur se l’allegata nuova integrazione lavorativa del ricorrente era successiva al provvedimento di diniego e quindi non utile ai fini della valutazione della sua legittimità, tale provvedimento risulta tuttavia affetto dai dedotti vizi di violazione di legge e di difetto d’istruttoria con conseguente manifesta illogicità ed ingiustizia, non avendo l’Amministrazione tenuto in alcun conto la specifica condizione dell’interessato.

8 - Infatti, l’odierno appellante risultava da tempo regolarmente presente sul territorio italiano per motivi di lavoro, che avevano consentito il rinnovo del permesso di soggiorno fino al 2014(cioè fino ad epoca successiva alle presunte irregolarità dichiarative, rimase peraltro prive di alcun riscontro in sede penale e quindi irrilevanti ai presenti fini), con una positiva integrazione sociale, linguistica e culturale. Pertanto, avendo lo stesso perso il precedente posto di lavoro per la contingenza economica sfavorevole del settore delle costruzioni in cui era impiegato con la conseguente impossibilità di dimostrare il reddito minimo necessario relativamente all’ultimo periodo, la Questura avrebbe dovuto preliminarmente valutare le sue prospettive di positivo reinserimento nel mondo del lavoro, scrutinando in sede istruttoria ogni circostanza utile al riguardo, ed in particolare, in presenza di una regolare iscrizione dell’interessato all’ufficio del lavoro, avrebbe dovuto procedere, a termini di legge, al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che nella fattispecie considerata avrebbe consentito all’interessato di far valere la nuova assunzione ai fini del successivo rilascio di un nuovo permesso di lavoro.

9 - Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto deve essere annullato, in riforma dell’appellate sentenza, l’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto adottato in presenza di condizioni che avrebbero invece imposto, a termini di legge ed alla stregua di un criterio di ragionevolezze e proporzionalità, il rilascio di un permesso temporaneo per attesa occupazione, conseguendone l’odierno obbligo per l’Amministrazione di procedere ad una rinnovata valutazione, alla stregua dei principi costituzionali d’imparzialità e buon andamento, della domanda del ricorrente alla luce delle sue attuali condizioni.

10 - La almeno parziale novità delle questioni dedotte giustifica infine la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio fra le parti.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l'effetto, in riforma dell’appellata sentenza accoglie il ricorso di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.