Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 novembre 2017, n. 27671

Licenziamento disciplinare - Ammanco di cassa - Giusta causa di recesso - Risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 16 giugno 2015, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Palmi, mentre confermava il rigetto della domanda proposta da M.P. nei confronti nei confronti della G. S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole in relazione all'ammanco rilevato presso la cassa dello sportello di G.T., cui la stessa era addetta, accoglieva la domanda originariamente formulata dalla Società in via riconvenzionale concernente il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale pari all'ammanco registrato dedotto l'importo del decreto ingiuntivo ottenuto dalla lavoratrice per differenze retributive e TFR.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto ingiustificata, ai fini dell'esonero da responsabilità, la scriminante invocata dalla lavoratrice relativa alla soggezione psicologica conseguente alla minaccia di un danno ingiusto a sé ed ai propri familiari proveniente da altri colleghi.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la P., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, poi illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, la Società.

 

Ragioni della decisione

 

Con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 c.c. e 115 c.p.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale e la parzialità dell'accertamento da questa condotto in ordine alla configurabilità della giusta causa di recesso ed alla fondatezza della domanda risarcitoria della Società, in relazione alla non imputabilità dell'inadempimento contrattuale, cui ostava il versare della ricorrente in una condizione di impossibilità ad adempiere derivata da situazioni di fatto pregiudizievoli mai contestate dalla Società.

Il motivo deve ritenersi infondato, se non addirittura inammissibile, atteso che i rilievi in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto di dover escludere l'idoneità delle invocate e pur non contestate situazioni di fatto, tutte, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, puntualmente tenute presenti ed assoggettate a specifico esame da parte della Corte medesima, a determinare una condizione, se non di oggettiva impossibilità dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, almeno di soggettiva non imputabilità dell'inadempimento stesso, non sono fatte oggetto di alcuna specifica censura.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non si dà corso alla duplicazione del contributo unificato, risultando il processo esente.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.