Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 novembre 2017, n. 28701

Tributi - IVA - Controllo automatizzato della dichiarazione - Art. 36-bis, DPR n. 600 del 1973 e art. 54-bis, DPR n. 633 del 1972 - Notifica della cartella di pagamento - Termine di prescrizione quadriennale

 

Rilevato che

 

- l'Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la decisione della CTR del Lazio che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto illegittima la cartella di pagamento emessa nei confronti della M.P. Srl, a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, e 54 bis, d.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione dei redditi per il 2002, per Iva, oltre sanzioni e interessi, per l'anno d'imposta 2001, per tardiva notifica;

- assume, con un unico motivo, la violazione dell'art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973, dovendosi ritenere tempestiva la notifica atteso che, l'art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106 del 2005, introdotto in sede di conversione con la legge n. 156 del 2005, a seguito della sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, ha previsto, per le dichiarazioni successive al 2001, un termine quadriennale;

 

Considerato che

 

- è infondata, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 366, primo comma, n. 2, c.p.c., per omessa od erronea indicazione della sentenza impugnata: vi è infatti piena congruenza tra le indicazioni contenute nel ricorso e la sentenza depositata in copia autentica, trattandosi della decisione pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Roma e depositata in data 14 settembre 2010, identificata univocamente dal n. "469/01/10" (e con la precisazione, elemento ulteriormente rafforzativo, del numero di registro generale, ossia "6386/09");

- né vi è alcuna incertezza sulle parti del giudizio, ossia, oltre all'Agenzia delle entrate, proprio la società M.P. Srl;

- l'eccezione stessa, per contro, non si sottrae ad una valutazione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, avendo omesso la parte di fornire alcuna indicazione relativa a quella che, nella prospettazione offerta, avrebbe dovuto essere il provvedimento corretto;

- è pure infondata l'eccepita violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.: sono ben chiaramente evincibili, in termini sommari come richiesto dalla norma, i fatti della causa avuto riguardo sia alla genesi della pretesa fiscale, sia al giudizio di primo grado, sia a quello d'appello;

- va, infine, disattesa l'eccezione di inammissibilità per carenza d'interesse: la sentenza impugnata (la quale, come sopra rilevato, è stata esattamente e compiutamente identificata) contiene, infatti, una statuizione riferita al rapporto tra le parti sfavorevole per l'Agenzia, rimasta soccombente in appello;

- passando al merito del ricorso, il motivo, con cui l'Agenzia lamenta la disapplicazione da parte della CTR della disciplina di cui all'art. 1, comma 5 bis, d.l. n. 106 del 2005, come introdotto dalla I. di conv. n. 156 del 2005, e l'indebito riconoscimento di ultrattività alle precedenti disposizioni abrogate, è fondato;

- la censura, invero, non è diretta in alcun modo, come preteso dal controricorrente, a contestare una valutazione in fatto della CTR e ad ottenerne una riesamina, ma ha ad oggetto la correttezza del ragionamento giuridico (non fattuale) e dell'interpretazione delle norme da parte del giudice d'appello;

- va premesso che, nella vicenda in esame, vengono in rilievo imposte dichiarate nel 2002 perché relative all'anno 2001, mentre la cartella è stata notificata in data 27 marzo 2006;

- ne deriva che la notifica, avvenuta entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione, è stata tempestiva, atteso che, secondo la giurisprudenza consolidata, "in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato con l'art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del d.l. n. 106 del 2005, convertito nella legge n. 156 del 2005, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, regola applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione n. 156 del 2005. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva la notifica della cartella derivante da dichiarazione avente ad oggetto l'anno 2002, effettuata nell'ottobre 2006)" (Cass. n. 22223 del 2015; Cass. n. 30704 del 2011; Cass. n. 16826 del 2006; v. anche Cass. n. 15661 del 2014, per cui, in termini generali, la disciplina introdotta dal legislatore "ha valore di disposizione transitoria ed opera retroattivamente non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato in quanto diretta ad ovviare ad una lacuna normativa derivante dalla sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale ed a garantire l'interesse dell'erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi") ;

- la diversa interpretazione fatta propria dalla CTR comporterebbe, del resto, un'inammissibile ultrattività di disposizioni espressamente abrogate (v anche Cass. n. 257 del 2012, che ha escluso la reviviscenza della pregressa disciplina);

- in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente, che va condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito;

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.