Prassi - CNCE - Comunicato 07 febbraio 2018

Accordo contribuzione fondo nazionale APE

 

Si trasmette, in allegato, copia dell'accordo stipulato in data 31 gennaio u.s. dall'ANCE, Associazioni cooperative e artigiane e Feneal - UIL, Filca - CISL e Fillea - CGIL in merito alla revisione della contribuzione al fondo nazionale APE per alcuni territori e alla modifica del contributo minimo APE.

Si sottolinea come la nuova contribuzione abbia decorrenza retroattiva dal mese di ottobre 2017 - comportando, per le Casse Edili interessate, un ricalcolo dei contributi dovuti al fondo nazionale in base a quanto già versato - e come la stessa sia condizionata dall'assenza di debiti pregressi nei confronti del fondo nazionale da parte della Cassa interessata.

Si rileva, inoltre, che la revisione del contributo minimo, rapportato alla contribuzione APE in ciascun territorio, decorre dal mese di gennaio 2018, determinando la necessità di un immediato adeguamento delle procedure per la ricezione delle denunce già dal corrente mese.

Allegato

Verbale di accordo

 

Il giorno 31/1/2018, tra l’ANCE, l’ACI PL, l’ANAEPA CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAAI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA- CGIL, si è stipulato il seguente accordo.

 

Considerato quanto previsto dall’accordo nazionale 6/4/2016 con cui si è convenuto di costituire una Commissione paritetica sull’APE;

considerato, altresì, quanto previsto dal CCNL "industria" per i dipendenti delle imprese e delle cooperative edili ed affini dell’1/7/2014; dal CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini del 24/1/2014; del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 12/11/2014; del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 28/10/2013;

visto l’allegato "Documento Commissione Ape" del 13/12/2017 che costituisce parte integrante del presente accordo

 

si concorda

 

1) sulla revisione della contribuzione APE dal mese di ottobre 2017 per le Casse Edili/Edilcasse indicate nella tabella 1 allegata;

2) che tale revisione è condizionata all’assenza di debiti pregressi, nei confronti del Fondo, da parte della Cassa Edile interessata;

3) la revisione del contributo minimo APE, riparametrato a 120 ore, attualmente fissato a 35 euro mensili per lavoratore, con decorrenza dal mese di gennaio 2018, secondo le modalità indicate nell’allegata tabella 2;

4) conferma che il contributo minimo di cui sopra non si applicherà nei seguenti casi:

- inizio rapporti di lavoro successivo al giorno 13 del mese;

- termine rapporto di lavoro antecedente il giorno 19 del mese;

- assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue), ore denunciate ad altre Casse Edili.

 

Documento Commissione APE

1. La Commissione ha preso atto della situazione economica relativa al fondo nazionale APE alla data del 23/10/2017 registrando un disavanzo di circa 4,2 milioni di euro per il primo anno di gestione (erogazione maggio 2016) e un attivo di circa 1 milione di euro per l’anno successivo (erogazione 2017).

2. Prende inoltre atto delle dichiarazioni del Direttore della CNCE, supportato dagli uffici e dalla società di revisione, in merito ai contributi APE dell’esercizio 2015-2016 ancora non versati dalle Casse Edili al fondo nazionale, stimati in circa 1,5 milioni di euro, e all’opportunità che, al fine di facilitare un esame complessivo della gestione del fondo, siano anticipate al mese di febbraio 2018 le richieste di finanziamento da parte delle Casse Edili/Edilcasse.

3. La Commissione, quindi, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, ritiene indispensabile effettuare, entro e non oltre il prossimo mese di aprile, una valutazione completa sull’esistenza delle condizioni di equilibrio economico del fondo, al fine di definire in maniera stabile la contribuzione che entrerà in vigore dal mese di ottobre 2018 e, al contempo, di decidere le modalità, in mancanza di un sostanziale rientro del deficit, di una contribuzione straordinaria gravante sulle situazioni di eccessivo vantaggio tra la contribuzione versata e i finanziamenti ricevuti.

4. Nella more di tale riflessione "strutturale", la Commissione indica alle Associazioni nazionali la necessità di operare i seguenti interventi:

a) la revisione della contribuzione APE dal mese di ottobre 2017 per le Casse Edili/Edilcasse previste nella tabella 1 allegata al presente documento; la revisione è condizionata all’assenza di debiti pregressi, nei confronti del Fondo, da parte della Cassa interessata;

b) la revisione del contributo minimo APE, riparametrato a 120 ore, che oggi è fissato a 35 euro mensili per lavoratore, con decorrenza dal mese di gennaio 2018, si articolerà secondo le modalità indicate nella tabella 2.

Si conferma la necessità di definire le esimenti relative all’applicazione del nuovo contributo minimo

Gli interventi previsti alle lettere a) e b) saranno riesaminati a seguito della valutazione stabilita al punto 3.

5. La Commissione si riserva di esaminare, fin dalle prossime riunioni, le tematiche relative alle ulteriori necessità di revisione della contribuzione APE, motivate dall’eccessivo divario tra contribuzioni e finanziamenti, per le Casse Edili/Edilcasse non comprese nella tabella 1.

Si riserva, inoltre, di proporre diverse aliquote contributive nei casi di nuove Casse costituite a seguito della unificazione di enti esistenti, con l’obiettivo di facilitare, anche con tale revisione, i processi di aggregazione in atto.

 

TABELLA 1

Contributo APE dall’1/10/2017

CASSA EDILE/EDILCASSA

NUOVO CONTRIBUTO APE(%)

Pescara 3,5
Campobasso 3,0
Bari 3,0
Brindisi 3,0
Agrigento 2,5
Caltanissetta 2,5
Catania 2,5
Messina 2,5
Ragusa 2,5
Siracusa 2,5
Cagliari 3,0
Oristano 3,0
Sassari 3,0
Roma 3,3
Napoli 2,8

TABELLA 2

Contributo minimo APE mensile per lavoratore in vigore dal mese di gennaio 2018

Contributo APE

Contributo minimo (in euro)

2,5% 30,00
2,8% 34,00
3,0% 36,00
3,3% 40,00
3,5% 42,00
3,8% 46,00
4,3% 52,00
4,8% 58,00