Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 31 marzo 2017, n. 6/E

Bonus acquisto strumenti musicali nuovi - articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

 

L’articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 riconosce, per il 2017, un contributo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Il contributo spetta agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Lo sconto è rimborsato al rivenditore sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

La norma prevede che lo sconto sia concesso una tantum, per l’acquisto di uno strumento, secondo i criteri e le modalità relative al riconoscimento dell’analogo contributo previsto per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Rinvia, quindi, ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per le disposizioni attuative, comprese quelle per fruire del credito d’imposta, del regime dei controlli nonché di ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è stato emanato il 14 marzo 2017 e specifica che la procedura telematica attraverso la quale i rivenditori possono chiedere il credito d’imposta sarà resa disponibile a decorrere dal 20 aprile 2017.

Il Provvedimento è corredato di due allegati, forniti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, recanti, rispettivamente, (all. 1) gli elenchi degli istituti musicali ai quali gli studenti devono essere iscritti per accedere al bonus, suscettibile di integrazioni e/o modificazioni dipendenti da eventuali variazioni dell’offerta formativa che dovessero intervenire in corso d’anno, e (all. 2) gli elenchi degli strumenti con essi coerenti.

L’agevolazione differisce da quella dello scorso anno per la più ampia platea di soggetti beneficiari, oltre che per la diversa misura dello sconto.

Per quanto concerne i beneficiari, lo scorso anno l’agevolazione era riservata solo agli studenti iscritti ai corsi di strumento del triennio e del precedente ordinamento dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, mentre quest’anno possono accedere al beneficio gli studenti di tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati (preaccademici, biennio, triennio e precedente ordinamento), gli iscritti ai licei musicali e coreutici, limitatamente alle sezioni musicali, e gli iscritti alle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, limitatamente ai corsi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Per fruire del contributo gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o all’anno 2017-2018.

Per quanto concerne la misura dello sconto, lo scorso anno il bonus era concesso nel limite di 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo di acquisto dello strumento, mentre quest’anno è concesso nel limite del 65 per cento del prezzo finale dello strumento, comprensivo di IVA, e fino ad un massimo di 2.500 euro.

Per evitare disparità di trattamento tra gli studenti che accedono per la prima volta al contributo e quelli che ne hanno già beneficiato nel 2016, il Provvedimento precisa che gli studenti che hanno già fruito del contributo nel 2016 possono accedere all’agevolazione anche nel 2017, ma al netto dell’importo già riconosciuto loro lo scorso anno.

Tale soluzione risulta, del resto, coerente con il testo della norma in commento che rinvia ai criteri e alle modalità di cui all’articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ma non prevedere espressamente che gli studenti che abbiano già fruito dell’analogo bonus nel 2016 siano esclusi dal contributo previsto per il 2017.

 

Es. n. 1:

a) Prezzo finale dello strumento (comprensivo di IVA) 6.000,00 euro

b) Bonus pari al 65% del prezzo finale 3.900,00 euro

c) Importo massimo del bonus fruibile 2.500,00 euro

d) Bonus fruito nel 2016 1.000,00 euro

e) Bonus riconosciuto per il 2017 1.500,00 euro

 

Es. n. 2:

a) Prezzo finale dello strumento (comprensivo di IVA) 2.400,00 euro

b) Bonus pari al 65% del prezzo finale 1.560,00 euro

c) Importo massimo del bonus fruibile 1.560,00 euro

d) Bonus fruito nel 2016 800,00 euro

e) Bonus riconosciuto per il 2017 760,00 euro

 

Il contributo è concesso per l’acquisto di un solo strumento musicale nuovo che sia considerato coerente, "affine" o "complementare", con il corso di studi, in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi, sulla base di quanto riportato nell’allegato 2 del Provvedimento.

Per gli studenti dei licei musicali e del biennio accademico, tale valutazione di coerenza tra il corso di studio e lo strumento non è presente nell’allegato 2, ma è effettuata dall’istituto il quale deve individuare lo strumento che lo studente può acquistare beneficiando dello sconto tra quelli indicati nel citato allegato.

Anche per altri corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati che non siano presenti nell’allegato 2, la dichiarazione di coerenza tra il corso di studi frequentato e lo strumento agevolato deve essere attestata dall’istituto di appartenenza.

Le indicazioni dell’allegato 2 relative agli strumenti dei corsi di Composizione, Direzione, Musica applicata o elettronica, Strumentazione e Tecnico del suono non si applicano, in ogni caso, ai licei musicali.

Il contributo spetta una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento quale, ad esempio, il piatto della batteria, ma non compete per l’acquisto di beni di consumo quali, ad esempio, corde o ance.

Per ottenere lo sconto, lo studente, anche prima del 20 aprile, richiede al proprio istituto, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d’iscrizione, non ripetibile "per tale finalità", con il quale l’istituto attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo.

Gli studenti che hanno chiesto il certificato per beneficiare dello sconto nel 2016 sono tenuti a chiedere un nuovo certificato per beneficiare del contributo anche nel 2017.

Nel caso di corsi preaccademici affidati a soggetti terzi in base ad apposita convenzione, gli studenti hanno diritto al contributo solo se la certificazione degli studi compiuti è rilasciata dal Conservatorio o dall’istituto superiore di studi musicali-ISSM e non dall’Istituzione convenzionata.

Gli studenti iscritti ai licei musicali possono richiedere il certificato d’iscrizione per l’anno 2017-2018 solo a partire dall’avvio dell’anno scolastico.

Al momento dell’acquisto dello strumento, lo studente consegna il certificato al produttore o al rivenditore che documenta la vendita mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero ammontare, e l’importo del contributo.

Per il contributo sono stanziate risorse per un ammontare pari a 15 milioni di euro e, pertanto, il Provvedimento specifica che l’agevolazione è concessa in base all’ordine cronologico delle richieste comunicate dai rivenditori allo scopo di garantire che ciò avvenga nel limite complessivo stanziato.

Al rivenditore o produttore che pratica lo sconto è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare. A tal fine, prima di concludere la vendita, i soggetti in questione comunicano all’Agenzia delle entrate, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto.

Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in base alla capienza nello stanziamento complessivo, alla correttezza dei dati e alla verifica che lo studente non abbia già fruito dello sconto nel 2017. Il sistema verificherà, inoltre, se allo studente sia stato concesso il contributo nel 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Pertanto, la ricevuta riporterà l’importo del contributo spettante allo studente sotto forma di sconto che sarà pari al 65 per cento del prezzo di vendita nell’ammontare massimo di 2.500 euro, al netto dello sconto già fruito dallo studente nell’anno precedente, del quale sarà data separata evidenza.

Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal rivenditore o produttore dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della predetta ricevuta, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997, presentando il modello F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta, nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo 6865, istituito con risoluzione 26/E del 20 aprile 2016, seguendo altresì le ulteriori istruzioni di compilazione ivi impartite.

Se successivamente alla ricezione della ricevuta la vendita non si conclude, il rivenditore o il produttore è tenuto ad inviare una comunicazione di annullamento della vendita, utilizzando i medesimi canali, così da consentire allo studente di poter usufruire del contributo. Il rivenditore o produttore dello strumento musicale che avesse già utilizzato in compensazione il relativo credito di imposta dovrà riversarlo tramite modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo.

Ai fini dell’imposta di bollo si precisa che, come già chiarito con circolare n. 15/E del 2016, i certificati di frequenza che gli istituti musicali devono rilasciare agli studenti e le richieste presentate dagli studenti per il loro rilascio sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.

 

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni Provinciali e dagli Uffici dipendenti