Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 maggio 2017, n. 13744

Tributi - Imposta di registro - Accertamento - Rimborso - Contenzioso tributario - Giudizio di autosufficienza e di specificità

Fatti rilevanti e ragioni della decisione

1. BNP Paribas s.a. e BNL spa propongono ricorso per revocazione - ex articoli 391 bis e 395 n.4) cod.proc.civ. - della sentenza n. 9295 del 17 aprile 2013 con la quale questa corte di cassazione ha rigettato il ricorso dalla Banca proposto avverso la sentenza n. 130/06 del 23 novembre 2006 della commissione tributaria regionale di Trieste; dichiarativa dell'inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'appello da essa Banca proposto contro la sentenza della commissione tributaria provinciale di Gorizia n. 93/1/02 del 19 settembre 2002. Sentenza, quest'ultima, che aveva accolto soltanto in parte il ricorso della Banca contro il diniego di rimborso della maggior imposta di registro liquidata su decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società correntista e relativi fideiussori.

Per quanto concerne la fase rescIndente del giudizio di revocazione, la Banca deduce che:

a. il ricorso per cassazione definito con la suddetta sentenza di legittimità n. 9295/13 constava di tre motivi, rispettivamente concernenti: 1. l'erronea e contraddittoria affermazione della commissione tributaria regionale circa il fatto che la banca si sarebbe limitata a ribadire in giudizio "le ragioni già poste a base dell'accertamento", là dove giammai la Banca avrebbe potuto richiamare a propria difesa tali ragioni, tanto più considerato che, nella specie, nemmeno di accertamento si trattava, ma di silenziorifiuto su istanza di rimborso; 2. la violazione degli articoli 53, primo comma, d.lgs. 546/92 e 342 cod. proc. civ.; per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che l'atto di appello presentato dalla banca fosse privo di specifici motivi di impugnazione; 3. la violazione delle norme sulla fideiussione nonché degli articoli 6, 22, 43 d.P.R. 131/86, e 6 Tariffa allegata; per avere la commissione tributaria regionale, sebbene ad abunaantiam, erroneamente affermato l'imponibilità proporzionale delle fideiussioni enunciate nell'ingiunzione (suscettibili di registrazione solo in caso d'uso, perché formatesi mediante scambio di corrispondenza) sulla base del loro massimale, e non del solo importo ingiunto.

b. dopo aver respinto il primo motivo del ricorso per cassazione, ritenendolo ininfluente rispetto alla decisione (in quanto mero "lapsus calami" del giudice regionale), la sentenza n. 9295/13 aveva poi ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso (dichiarando assorbito il terzo) per difetto di autosufficienza: "non essendo stata allegata né riprodotta la motivazione della sentenza della commissione tributaria provinciale al fine di poter verificare l'assunto della banca con riferimento alla specificità dei motivi di appello, non essendo sufficiente la trascrizione di alcuni stralci della sentenza, riportati nella parte introduttiva del ricorso, a consentire a questa corte la valutazione delle censure vi enunciate" (sent., pag.2);

c. contrariamente a tale affermazione, la banca aveva testualmente riportato, proprio nella illustrazione del secondo motivo di ricorso, tanto la motivazione della sentenza di primo grado, quanto i motivi di appello contro di essa formulati; a riprova della erroneità della decisione di inammissibilità presa, sul punto, dalla commissione tributaria regionale;

d. quello nel quale era così incorsa la S.C. rivestiva natura di errore revocatorio sul fatto processuale, in quanto: - determinato da una svista percettivo-sensoriale nella lettura dell'atto; - incidente su un punto non controverso di causa (non avendo l'agenzia delle entrate eccepito il difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione); - decisivo sull'esito del ricorso; - concernente un elemento interno al giudizio di legittimità (il contenuto dello stesso ricorso per cassazione).

Per quanto concerne la fase rescissoria del giudizio di revocazione, la banca rimarca la specificità dei propri motivi di appello, di cui chiede l'accoglimento. Ciò anche per quanto concerne la questione di merito (ritenuta assorbita dalla S.C.) del regime di imposizione proporzionale di registro applicabile agli atti di fideiussione enunciati nell'ingiunzione (se sul massimale ovvero, come da essa sostenuto, nei limiti dell'importo ingiunto); sernprechè su tale questione si individuasse, nella sentenza di appello, un'autonoma e sufficiente ratio decidendi.

L'agenzia delle entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all'udienza di discussione; BNP-BNI. hanno depositato memorie.

2. Il ricorso per revocazione non può trovare accoglimento.

Venendo qui dedotta l'ipotesi di errore di fatto revocatorio, occorre partire dal dato normativo ex art. 395 n.4) cod.proc.civ., secondo cui "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

L'errore revocatorio deve dunque cadere - per regola generale, valevole anche nel caso di revocazione di sentenze di legittimità ex articoli 391 bis e ter cod.proc.civ., recettivi di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 17/1986 e 36/1991 - su un "fatto" ed esso si concreta in una falsa percezione della realtà, a sua volta indotta da una "svista" di natura percettiva e sensoriale.

Proprio per tale sua natura, questa falsa percezione della realtà - che nel procedimento di cassazione concerne necessariamente i soli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio: Cass. 4456/15 ord. - deve emergere in maniera oggettiva ed immediata dal solo raffronto tra la realtà fattuale e la realtà rappresentata in sentenza. Con la conseguenza che non può dirsi revocatorio quell'errore la cui verificazione richieda indagini, procedimenti ermeneutici, svolgimento di argomentazioni giuridico-induttive (tra le molte: Cass. nn. 3317/98; 14841/01; 2713/07; 10637/07; 23856/08; 8472/16, ord.).

E' vero che l'errore revocatorio non riguarda soltanto i fatti materiali (o storici, o empirici) di natura sostanziale, ma anche ali eventi del processo. Questa affermazione ha trovato varie applicazioni giurisprudenziali quanto ad errore costituito, ad esempio, dall'omesso esame di uno scritte difensivo (ma solo nell'ipotesi in cui l'omissione sia tale da comportare una svista percettiva del giudice in ordine all'esistenza o inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva, non già una diversa valutazione in diritto della fattispecie sostanziale o processuale: Cass. 3137/94); ovvero dall'omessa pronuncia su una domanda che si assuma essere stata ritualmente proposta, ma che il giudice abbia ritenuto non essere mai stata formulata in giudizio (Cass. 12958/11); ovvero, ancora, nell'omesso esame di un motivo di impugnazione non percepito; Cass. 362/10; 17163/15).

E tuttavia, anche questa tipologia di errore, concernente le intrinseche modalità di svolgimento dei giudizio, deve incidere su un "fatto", ancorché di natura processuale; con esclusione anche in tal caso, pertanto, di qualsivoglia rilevanza dell'errore di "valutazione" nel quale sia in ipotesi incorso il giudice nella ricostruzione fattuale della vicenda, ovvero nell'applicazione della legge e nella sussunzione della fattispecie.

In nessun caso, pertanto, l'errore revocatorio si discosta dalla regola generale, per cui esso rileva soltanto se caratterizzato da incidenza sull'esito della lite: - decisiva, perché posto, all'esito di vaglio controfattuale, in rapporto di determinazione causale con la statuizione assunta; - evidenziabile in maniera lampante, e non all'esito di valutazioni di tipo giuridico ed ermeneutico.

3. Ciò posto, si conviene con la banca circa l'effettiva erroneità, in fatto, dell'affermazione, su riportata, con la quale la sentenza n. 9295/13 assume che: - la banca non aveva né allegato né riprodotto la motivazione della sentenza di primo grado, al fine di poter verificare il live Io di specificità dei motivi di appello contro la stessa rivolti; - non poteva a tal fine ritenersi sufficiente la trascrizione di alcuni stralci della sentenza, come riportati nella parte introduttiva del ricorso. L'erroneità di tali affermazioni si desume dal riscontro obiettivo del ricorso per cassazione (riportato nel ricorso per revocazione), nel quale risultavano in effetti testualmente riportati tanto i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado (ric.pagg.15- 16); quanto l'atto di appello con i relativi motivi (pag.16-20). E ciò veniva dalla banca svolto non nella parte narrativa del fatto e del giudizio di merito, bensì nella esplicitazione del secondo motivo di ricorso per cassazione (ric. 2); appunto dedicato alla violazione da parte della CTR degli articoli 53 d.lgs. 546/92 e 342 cod.proc.civ. in punto erronea valutazione di aspecificità dei motivi di appello.

L'errore così riscontrabile nella sentenza n. 9295/13 non è però tale da determinarne, sulla base dei principi generali su esposti, la revocazione.

Va infatti considerato che la sentenza in oggetto, pur dopo aver affermato che il secondo motivo di ricorso faceva difetto di autosufficienza per le (erroneamente) indicate ragioni, non si è limitata a rigettare senz'altro - e per tale dirimente ragione - il ricorso.

Essa ha infatti sviluppato il proprio convincimento di inaccoglibilità del secondo motivo di ricorso, riferendo al caso di specie tutta una serie di principi generali - di consolidata formazione giurisprudenziale idonei a sorreggere la stessa conclusione di rigetto, del tutto indipendentemente dalla suddetta valutazione di inammissibilità per carenza di autosufficienza ex art. 366 n.6) cod.proc.civ..

In altri termini, la sentenza in esame andrebbe senz'altro revocata qualora essa si fosse arrestata al difetto di autosufficienza; ma siccome a quest'ultima motivazione (inficiata dall'errore) se ne è aggiunta un'altra - da quella del tutto svincolata, e parimenti idonea a costituire autonoma e sufficiente ratio decisoria di rigetto del ricorso - la revocazione non può avere ingresso.

D'altra parte, qualora la sentenza n. 9295/13 avesse inteso concentrare ed esaurire la propria portata decisoria nel giudizio di non-autosufficienza del motivo di cassazione, non vi sarebbe stata alcuna ragione logico-giuridica per ulteriormente sviluppare, su un piano completamente diverso, il discorso; così da sostenere l'inaccoglibilità di tale motivo in forza altresì di argomenti invece inequivocabilmente riferibili alla valutazione di effettiva non-specificità dei motivi di appello.

Che, dunque, la sentenza mostra di aver preso in esame.

Osserva la sentenza in oggetto (ultimo capov. pag.2) che il ricorso in appello doveva ritenersi inammissibile se limitato - "come nel caso di specie" - a riproporre le medesime doglianze articolate nel ricorso di primo grado, senza alcuna censura alla sentenza impugnata, e limitando le censure al comportamento dell'ufficio, anziché alla motivazione della pronuncia della C.T.R.

E' vero che nello stesso argomentare viene incidentalmente affermato che la sentenza impugnata non era qui stata "neanche allegata o riprodotta"; e tuttavia si tratta, appunto, di una affermazione meramente incidentale e sovrabbondante (non a caso, preceduta da "peraltro") che nulla toglie al ragionamento di fondo, secondo cui - "nel caso di specie" - il ricorso in appello doveva ritenersi inammissibile per l'effettiva genericità dei motivi; sicchè il ricorso per cassazione non poteva trovare accoglimento, anche indipendentemente dalla pregressa valutazione di nonautosufficienza del motivo di cassazione.

Sulla base di questa ricostruzione che denota essa stessa la necessità di una delicata attività interpretativa del decisum (di per sé incompatibile con l'immediata evidenziabilità dell'errore revocatorio causalmente rilevante) sul discrimine tra giudizio di autosufficienza (del ricorso per cassazione) e giudizio di specificità (dell'appello) - deve dunque convenirsi che l'errore di percezione sul contenuto del ricorso per cassazione non ha espletato efficacia decisiva; sussistendo elementi per affermare che la decisione di rigetto del ricorso della banca sia stata, dalla sentenza in esame, basata (anche) su un ragionamento di natura valutativa dei motivi di appello — costituente vera a propria ratio decisoria a sè stante - la cui eventuale erroneità sarebbe comunque irrilevante ai fini della revocazione.

Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione;

- pone a carico della Banca le spese del giudizio, che liquida in euro 1.700,00 oltre spese prenotate a debito;

- v.to l'art. 13, comma quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.