Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 maggio 2017, n. 13240

Accertamento - Irpef - art. 67 TUIR - Applicabilità

 

Rilevato che

 

Con sentenza in data 29 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 250/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso di I.F. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che non potevasi applicare nel caso di specie la norma impositrice di cui all’art. 67, TUIR, perché si trattava della cessione del sedime di un fabbricato già esistente e distrutto dal sisma in Irpinia del 1980.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimata non si è difesa.

 

Considerato che

 

Con l’unico mezzo dedotto - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 67, 68, TUIR, poiché la CTR ha escluso la tassabilità della plusvalenza riveniente dalla cessione di un area già sedime di edificio demolito a causa delle lesioni riportate da evento sismico, ancorché edificabile in base alla normativa urbanistica territoriale.

La censura è fondata.

Risulta pacifico in fatto che oggetto della ripresa fiscale è la cessione di un area che è il sedime di un fabbricato demolito a causa del sisma irpino del 1980 e che è peraltro edificabile in base allo strumento urbanistico comunale (piano di recupero del centro storico).

Non vi è dunque ragione per non ritenere applicabile al caso di specie la previsione di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, laddove in particolare qualifica come reddito "diverso" - tassato secondo i criteri di cui all’art. 68, stesso TUIR - la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo lo strumento urbanistico vigente al momento della cessione stessa.

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario della contribuente va rigettato.

Tenuto conto dell’esito dei gradi di merito le spese processuali correlative possono essere compensate.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.