Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 marzo 2017, n. 8030

Accertamento - Diritto di proprietà o altri diritti reali - Formazione di una nuova particella catastale - Proprietà privata - Demanio marittimo

Rilevato

 

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Trapani. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di A. e C.A. contro il rigetto del reclamo avverso la formazione di una nuova particella catastale su una zona di demarcazione tra la proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come la proprietà privata dei ricorrenti risultasse accertata dal giudicato del giudice civile e che rientrassero nella giurisdizione del giudice tributario le controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, figura ed estensione nonché il classamento dei terreni;

 

Considerato

 

che il ricorso è affidato a due motivi;

che col primo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 cod. nav., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: sostiene la ricorrente che l'Agenzia delle Entrate sarebbe carente di legittimazione, non potendo esprimere alcun giudizio sulla delimitazione dei confini fra i privati ed il demanio marittimo; che, col secondo, si assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 32 cod. nav. e 950 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.: la giurisdizione del giudice tributario sarebbe inscindibilmente legata alla natura tributaria del rapporto e dunque al rispetto delle norme concernenti l'attribuzione o la modifica delle rendite catastali ovvero l'intestazione catastale e delle successive volture, non estensibile all'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali;

che le intimate hanno resistito con controricorso;

che il secondo motivo, che deve essere scrutinato con priorità, in virtù del suo carattere squisitamente pregiudiziale, è fondato;

che, secondo l'indirizzo unanime di questa Corte, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie, quali ne siano le eventuali diverse formulazioni, che abbiano ad oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo -il diritto di proprietà- dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico, con la conseguenza che anche in questo settore il riparto di giurisdizione si determina non già in base agli eventuali vizi degli atti adottati dall'amministrazione ed alle pronunce richieste su di essi (annullamento piuttosto che disapplicazione) bensì in relazione al carattere paritario o autoritativo del rapporto intercorrente tra privato e P.A. (Sez. U, n. 26906 del 23/12/2016; cfr. anche Sez. U, n. 25316 del 12/12/2016 e Sez. U, n. 4127 del 15/03/2012). che, essendo la giurisdizione del giudice tributario legata alla natura tributaria del rapporto, si pone al di fuori della sua cognizione il problema della presente causa, in cui - dietro il paravento di un erroneo frazionamento catastale - si discute, in realtà, del diritto di proprietà rivendicato da privati nei confronti del demanio marittimo; che il primo motivo resta assorbito.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza dei Tribunale di Trapani, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.