Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 22 gennaio 2017, n. 436

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017

 

Art. 1

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle verifiche geologico - Tecniche sul territorio

 

1. All'art. 1, comma 5, lettera b), dell'ordinanza n. 422/2016, dopo il termine «Arquata» è aggiunto il seguente periodo: «, nonché nelle zone rosse dei comuni di Norcia e di Preci»;

2. All'art. 1, comma 5, lettera c),dell'ordinanza n. 422/2016, dopo il termine «AeDES» è aggiunto il seguente periodo: «oppure classificati «non utilizzabili per solo rischio esterno» con il sopralluogo FAST».

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, le Regioni interessate dagli eventi sismici di cui in premessa possono, in relazione alle concrete esigenze emergenziali, assumere il coordinamento operativo dell'attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio attraverso la scheda sintetica FAST di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 405/2016, nonché della relativa attività formativa di cui al comma 3 del medesimo articolo. A tale scopo, la Regione che avvia la procedura, provvede all'attivazione dei tecnici e al loro monitoraggio, nonché all'attività istruttoria connessa all'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n 392/2016 ed all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 405/2016.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 405/2016, nonché dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 418/2016, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i consigli nazionali dei liberi professionisti impegnati nelle verifiche di agibilità degli edifici e nelle verifiche geologico - tecniche sul territorio, per disciplinare le attività di supporto operativo e logistico in loco, nonché quelle connesse alla gestione delle procedure istruttorie per il riconoscimento e rimborso del mancato guadagno. Per la disciplina di tali attività, ove ritenuto necessario, le Regioni che avviano la procedura prevista dal comma 3 possono stipulare autonome convenzioni con i collegi professionali di riferimento territoriale, da sottoporre alla previa approvazione del Dipartimento della Protezione civile.

 

Art. 2

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile

 

1. All'art. 5, comma 2, lettere a) e b) dell'ordinanza n. 392/2016 ed all'art. 2, comma 3, lettere a), b) e c) dell'ordinanza n. 396/2016 le parole «indennità di funzione» sono sostituite dalle seguenti: «indennità straordinaria.».

 

Art. 3

Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 393/2016, in materia di attività dei soggetti attuatori designati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

 

1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 393/2016, è aggiunto il seguente periodo: «. Il Soggetto attuatore di cui al presente comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

2. All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 393/2016, è aggiunto il seguente periodo: «. Il Soggetto attuatore di cui al presente comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

Art. 4

Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 394/2016 in materia di attività dei Soggetti attuatori individuati per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza

 

1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 394/2016 dopo le parole «avvalendosi della propria struttura organizzativa», è aggiunto il seguente periodo: «nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.».

2. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 394/2016, è aggiunto il seguente periodo: «. Il Soggetto attuatore di cui al comma 2 opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

Art. 5

Modifiche all'art. 3 dell'ordinanza n. 400/2016

 

1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 400/2016, ultimo periodo, le parole «art. 95, comma 8», sono sostituite dalle seguenti: «art. 5, comma 8.».

 

Art. 6

Modifiche all'ordinanza n. 406/2016

 

1. Nelle premesse all'ordinanza n. 406/2016, il periodo «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», è soppresso.

 

Art. 7

Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 408/2016 in materia di attività dei Soggetti attuatori designati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e dall'ANAS S.p.a.

 

1. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 408/2016, è aggiunto il seguente periodo: «Il soggetto attuatore di cui al presente comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

2. All'art. 2, comma 7, dell'ordinanza n. 408/2016, è aggiunto il seguente periodo «, mediante la stipula di apposita convenzione, senza nuovi e maggiori oneri a carico dei medesimi Ministeri.».

3. All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 408/2016, è aggiunto il seguente periodo «Il soggetto attuatore di cui al presente comma opera a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

Art. 8

Integrazioni all'ordinanza n. 415/2016

 

1. All'ordinanza n. 415/2016, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2 (Disposizioni finanziarie) - 1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 citate in premessa.».

 

Art. 9

Concorso coordinato delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile nell'applicazione delle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016

 

1. Al fine di assicurare la massima tempestività di intervento mediante il coordinamento di opportune sinergie tra le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile chiamate ad operare nei territori interessati dagli eventi di cui in premessa, nel quadro delle attività connesse con l'assistenza e il soccorso alle persone di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016, in caso di ricorso all'affidamento diretto di servizi e forniture ai sensi di quanto previsto dal comma 8 e seguenti dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni contenute nel richiamato art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016, il Dipartimento della Protezione civile, che nomina il RUP, può attribuire alle citate componenti e strutture operative l'individuazione dell'esecutore contrattuale e lo svolgimento delle relative attività concernenti l'esecuzione delle predette attività negoziali, dal medesimo Dipartimento stipulate. La liquidazione dei corrispettivi è comunque effettuata dal Dipartimento della Protezione civile.

 

Art. 10

Ulteriori disposizioni urgenti concernenti l'attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016

 

1. In considerazione dell'aggravamento della situazione conseguente agli eventi sismici verificatisi il 18 gennaio 2017, in concomitanza con gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle medesime Regioni, ai fini del riordino organizzativo del Dipartimento della protezione civile disciplinato dal decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016 recante «Organizzazione del Dipartimento della Protezione civile», registrato dalla Corte dei conti in data 6 settembre, in deroga alle disposizioni vigenti:

a. il termine per la proposizione degli interpelli di cui al paragrafo 9 della Direttiva del Presidente del Consiglio recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'11 maggio 2016, già differito, da ultimo, al 10 gennaio 2017 per effetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 418/2016, è ulteriormente prorogato e decorre dal 22 febbraio 2017;

b. il termine di 120 giorni per l'efficacia del nuovo assetto organizzativo di cui all'art. 10 del citato decreto del segretario generale del 10 agosto 2016, già differito per effetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 394/2016, è ulteriormente prorogato e decorre dal 6 febbraio 2017.

2. Al conferimento degli incarichi dirigenziali a seguito del riordino organizzativo del Dipartimento della Protezione civile si procederà, in conformità a quanto previsto dal comma 1, secondo i criteri e con le modalità previste nella direttiva del Presidente del Consiglio recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'11 maggio 2016.

 

Art. 11

Disposizioni finanziarie

 

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, Ordinanza PCM 16 febbraio 2017, n. 438.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2017, n. 24.