Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 gennaio 2017, n. 2074

Tributi - IRPEG, IRAP ed IVA - Avviso di accertamento - Maggiori ricavi

 

Ritenuto in fatto

 

La C.T.P. di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla A. S. s.r.l. avverso l'avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP ed IVA per l'anno di imposta 2002, rideterminava i maggiori ricavi accertati in € 1.068,00 ai fini IRPEG e IRAP ed in € 3.975,25 ai fini IVA.

Proposto appello dall'Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Campania, con sentenza del 12 giugno 2009, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava i maggiori ricavi accertati in € 20.955,00 ai fini IRPEG ed in € 19.887,00 ai fini IVA.

Avverso detta pronuncia, la A. S. s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'intimata non ha svolto difese.

 

Considerato in diritto

 

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia "insufficienza e contraddittoria motivazione della sentenza. Violazione art. 360 n. 5 c.p.c.".

Il motivo va dichiarato inammissibile, in quanto privo "della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione", come previsto dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile nella

specie ratione temporis per essere stata la sentenza impugnata depositata il 12 giugno 2009. Difatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte "in tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso stesso; tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 1° comma, n. 4 c.p.c., ma assume l'autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente" (ex plurimis, Cass. civ., sez. trib., 08-03- 2013, n. 5858).

Con il secondo motivo si denuncia "nullità per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/90, dell'art. 7 della L. n. 212/00 e dell'art. 42 D.P.R. 600/73. Violazione dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 600/73 e dell'art. 2729 del codice civile. Violazione art. 109, comma 2, lettera b del D.P.R. 22 dicembre n. 917".

Il motivo deve essere dichiarato inammissibile per la mancanza, oltre ad un momento di sintesi dei dedotto vizio motivazionale, analogamente a quanto rilevato in ordine alla prima doglianza, per l'assenza del necessario quesito di diritto, sancito dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis per essere stata la sentenza impugnata depositata il 12 giugno 2009.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Mette conto infine di rilevare che la nuova disciplina dettata dal D.L. n. 193 del 2016 non concerne gli avvisi di accertamento ma solo le cartelle di pagamento.

Stante l'assenza di attività difensiva dell'intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.