Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 gennaio 2017, n. 2106

Tributi - Cartelle di pagamento - Notifica non provata - Documenti tardivamente prodotti dalla Agenzia delle Entrate - Mancata conoscenza degli estratti di ruolo

 

In fatto

 

Con sentenza n. 350/32/11, depositata il 18/11/2011, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che, dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alle iscrizioni a ruolo inerenti il contributo dovuto all'Ordine degli Avvocati di Napoli e le contravvenzione al Codice della Strada, ritenuta non provata la notifica delle cartelle di pagamento inerenti IRPEF ed IVA al contribuente, il quale aveva sostenuto di non avere avuto conoscenza degli estratti di ruolo in questione, aveva annullato le relative iscrizioni a ruolo.

Il Giudice di appello affermava, in particolare, la correttezza della notifica delle cartelle di pagamento sottese al ruolo d'imposta del 23/4/2007, impugnato da P.E., e tanto sulla scorta della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado oltre il termine di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto inserita nel fascicolo di parte appellante e, quindi, pienamente utilizzabile ai fini della decisione.

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con ricorso affidato a quattro motivi.

Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Polis s.p.a., si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, mentre l'Agenzia delle Entrate non ha svolto alcuna attività difensiva.

 

In diritto

 

Deduce l'E., con il primo motivo del ricorso principale, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c., n. 4, 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., in quanto la decisione presenta una motivazione solo apparente, assolutamente inidonea a rendere comprensibile il ragionamento seguito dalla CTR, che non dà conto delle prove fornite dalla parte appellante a dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali.

Deduce, con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla apodittica affermazione concernente la correttezza delle intervenute notifiche delle cartelle di pagamento.

Deduce, con il terzo motivo, ai sensi dell' art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la CTR compiuto alcuna effettiva valutazione degli elementi di prova forniti dall'Ufficio e, segnatamente, delle relate compilate dall'agente notificatore, che dimostrerebbero, secondo quanto sostenuto nell'atto di gravame, il compimento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 del codice di rito.

Deduce, con il quarto motivo, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, la nullità della sentenza per insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la CTR valutato la documentazione prodotta dall'Ufficio con riferimento a ciascuna cartella e singolo procedimento notificatorio, trattandosi pacificamente di situazioni diversificate.

I suesposti motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito precisati.

Giova premettere che la sentenza conclusiva del giudizio di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, vale a dire dopo il giorno 11 settembre 2012, sicché trova applicazione l’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, nella nuova restrittiva formulazione introdotta dell'art. 54, primo comma, lett. b), del suddetto D.L. (Cass. n. 26654/2014).

Le doglianze dell'E. si incentrano sull'idoneità dell'apparato motivazionale della sentenza pronunciata dalla CTR a sorreggere la decisione in punto di prova della intervenuta rituale notificazione di ciascuna delle cartelle di pagamento sottese all'estratto di ruolo impugnato dal contribuente, con il ricorso introduttivo del giudizio, proprio per asserita mancanza di conoscenza degli atti in questione.

Costituisce ius receptum che le censure motivazionali non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensì la sola facoltà di controllare - sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui "spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (ex multis, Cass. n. 742/2015).

Di conseguenza, il preteso vizio di motivazione "può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione" (ex multis, Cass. n. 8718/2005). Inoltre, l'omissione o insufficienza della motivazione resta integrata solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, ma non anche per eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015 e n. 12799/2014).

Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, "la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass. S.U. n. 8053/2014).

Nel caso di specie, la CTR campana ha dato esaurientemente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di poter fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado dalla Agenzia delle Entrate, in quanto acquisiti al fascicolo processuale e, quindi, tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame (Cass. n. 3661/2015).

Non altrettanto esaurientemente, invece, ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto provata la rituale notifica al contribuente di ciascuna delle cartelle di pagamento in oggetto, atteso che la stessa intimata ammette essere "corrispondenti a diverse fattispecie notificatone" le plurime relate prodotte in giudizio dall'Agente della riscossione.

Il Giudice di secondo grado, in buona sostanza, si è limitato alquanto genericamente a parlare di "correttezza delle intervenute notifiche", senz'altro aggiungere in punto di decisività della documentazione prodotta in giudizio, oggetto peraltro di discussione tra le parti, in tal modo determinando una sorta di inammissibile spostamento dell' "onus probandi" sul contribuente, che pure aveva dichiarato di non conoscere tali atti.

Inammissibile è, invece, il motivo oggetto del ricorso incidentale condizionato proposto da Equitalia Sud s.p.a., ai sensi dell' art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., che concerne l'omessa statuizione sulla eccezione formulata, sin dal primo grado del giudizio, dall'Agente della riscossione, circa la non impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto mai notificato al contribuente.

E' appena il caso di ricordare il principio affermato da questa Corte secondo cui "è inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio" (Cass. n. 574/2016).

Al giudice di rinvio che, provvederà a nuovo esame della causa, è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, altra sezione, anche per le spese del presente giudizio.