Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 07 marzo 2017, n. 27/E

Interpello ordinario - Tassazione delle riserve della società incorporata in caso di fusione di una società di capitali in una fondazione. Applicabilità dell’articolo 171 del TUIR

 

La Fondazione Alfa (di seguito, Fondazione) ha intenzione di incorporare la Società Beta srl (di seguito, Beta) di cui detiene il 100% del capitale sociale.

La Fondazione ha come finalità statutaria, la promozione di attività volte allo studio, alla ricerca, alla formazione e alla innovazione della politica tramite, tra l'altro, la promozione di iniziative volte a promuovere il pensiero, la cultura e l'azione politica della sinistra italiana ed europea nonché favorendo l'incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno a tali attività.

Lo statuto della Fondazione prevede che per il raggiungimento di tali scopi possa amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, o comodataria.

Beta ormai svolge principalmente solo l'attività di gestione di beni immobili, essendo quasi scemata del tutto sia l'attività di affitto di esercizi commerciali, sia l'attività di agenzia pubblicitaria e teatrale.

Con la fusione si otterrà, oltre alla razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili, anche una riduzione dei costi di gestione e di amministrazione nonché una semplificazione dei flussi finanziari, informativi e decisionali che, a fusione per incorporazione avvenuta, saranno in capo ad un unico soggetto.

Ai fini fiscali, visto che i beni immobili oggi detenuti da Beta confluiranno nella sfera non commerciale della Fondazione, si terrà conto delle eventuali plusvalenze emergenti, considerando tali immobili "realizzati" a valore normale.

Di dubbia interpretazione, secondo l’istante, è il trattamento fiscale da applicare alla Riserva da rivalutazione (D.L. 29/11/2008 n. 185) oggi presente nel patrimonio netto della società Beta.

Con la rivalutazione, Beta ha ottenuto il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti agli immobili attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva.

Il saldo attivo di rivalutazione, che ha permesso la costituzione del fondo di riserva da rivalutazione, oggi presente nel bilancio dell’istante, non è stato affrancato: si tratta, quindi, di una riserva in sospensione di imposta che, in caso di distribuzione ai soci, concorrerebbe a formare il reddito ai fini Ires della società e del socio, in quanto dividendo.

L'art. 171, comma 1, del TUIR prevede, relativamente alle trasformazioni eterogenee, che le riserve di utili sono soggette a tassazione nei confronti dei soci o associati:

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione.

L'art. 172, comma 5 del TUIR prevede, relativamente alle operazioni di fusione, che "Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo di fusione."

Risulta, quindi, fondamentale, a parere dell’istante, ai fini della tassazione o meno della suddetta riserva, l’iscrizione nel bilancio della Fondazione.

Nel caso oggetto di interpello, sebbene la Fondazione non svolga, e non sia destinata a svolgere nemmeno in futuro, attività commerciali che la obblighino a redigere un bilancio di esercizio così come richiesto dal codice civile, è pur sempre, secondo l’istante, un ente con riconoscimento giuridico, che deve sottostare a precisi obblighi statutari e regolamentari, tra cui la redazione e la tenuta di un bilancio.

La Fondazione, quindi, oltre a tenere scritture contabili cronologiche e sistematiche, redige puntualmente un bilancio d'esercizio che potrà permettere di seguire nel tempo il regime fiscale di provenienza del Fondo di rivalutazione in questione.

L’istante, con il presente interpello, intende conoscere il trattamento delle riserve in sospensione di imposta ad operazione avvenuta.

 

Soluzione interpretativa

 

L’istante ritiene che, nel caso di specie, le riserve in sospensione di imposta non debbano subire alcuna tassazione.

La Fondazione infatti:

- presenta un proprio bilancio, anche se relativo alla sfera non commerciale e quindi soddisfa la condizione richiesta dall’articolo 171 del TUIR;

- è un soggetto giuridico che non potrà mai, nemmeno in sede di liquidazione, ripartire il proprio patrimonio ai soci e pertanto, non vi è alcuna possibilità che i beni, compresi quelli che hanno usufruito della rivalutazione di cui al D.L. 29/11/2008 n. 185, possano pervenire in qualche modo nella disponibilità dei soci.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Preliminarmente, si osserva che la disciplina delle operazioni straordinarie contenuta nel Tuir è basata sul presupposto che le società o gli enti interessati dall’operazione producano reddito d’impresa derivante dall’esercizio di imprese commerciali, disciplinato dal capo VI del titolo I del Tuir per le società personali commerciali e dalle disposizioni del titolo II per le società e gli enti soggetti ad Ires.

In altre parole, il principio di neutralità fiscale delle fusioni, in base al quale il passaggio dei beni dalle società o dagli enti preesistenti al soggetto risultante dalla suddetta operazione non dà luogo a fenomeni fiscalmente realizzativi, implica un sistema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione dell’imponibile fiscale in base al bilancio e che è proprio delle società che svolgono attività commerciale.

In concreto, l’operazione di fusione rappresentata coinvolge un ente non commerciale (Fondazione) in veste di soggetto incorporante e una società di capitali (Beta) in veste di soggetto incorporato.

L’operazione di fusione in esame implica, come precisato anche dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 52 del novembre 2004, una trasformazione del soggetto incorporato da società di capitali a ente non commerciale, con la conseguenza che la stessa risulta assoggettata anche alle norme fiscali previste in materia di trasformazione eterogenea, ossia la destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio di impresa, con il conseguente realizzo al valore normale dei beni della società incorporata/trasformante che non siano confluiti nel ramo commerciale del soggetto incorporante/trasformato.

Nel caso in esame, in cui la Fondazione non svolge alcuna attività commerciale, consegue che assume rilievo la disciplina dettata dal comma 1 dell’art. 171 del Tuir in ordine alle riserve costituite prima della trasformazione/fusione eterogenea.

Ai sensi dell’articolo 171, comma 1 citato, " ....le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione."

Secondo questa disposizione, la tassazione delle riserve di utili ed in sospensione d'imposta avviene al momento della loro effettiva distribuzione o utilizzazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, a condizione che le stesse vengano inserite in un bilancio con indicazione della loro origine.

In altri termini, subordinatamente al rispetto di tale condizione, la trasformazione, in sé, non creerebbe un presupposto impositivo in capo ai soci o alla società, in relazione alle riserve di utili (incluse quelle in sospensione d’imposta).

Invero, si ritiene che tale condizione possa essere soddisfatta unicamente quando il soggetto trasformato (nel caso di specie, la fondazione incorporante) svolga anche un’attività commerciale, in quanto solamente in questa evenienza può accadere, come letteralmente previsto dal richiamato comma 1, secondo periodo, lett. a) dell’articolo 171 del TUIR, che le riserve vengano utilizzate per coprire (o meno) perdite d'esercizio.

Diversamente, si riconoscerebbe l'applicazione di un regime di sospensione d'imposta (sia sulla fondazione che sui soci) che, nel caso specifico, non è suffragato da alcuna disposizione normativa.

Pertanto, nel caso in cui l’ente non commerciale risultante dalla fusione/trasformazione non eserciti alcuna attività commerciale, come nella fattispecie in esame, si ritiene che la riserva in sospensione di imposta debba essere tassata in capo alla società, per effetto della destinazione a finalità estranea dell’intera sua attività, mentre in capo alla Fondazione saranno considerate distribuite le riserve di utili (compresa la riserva in sospensione d’imposta), come previsto dalla lettera b) del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 171 del TUIR, nell’esercizio successivo a quello di trasformazione.

 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.