Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 dicembre 2017, n. 30620

Pubblico impiego - Inquadramento professionale - Ricostruzione della carriera - Differenze retributive

 

Rilevato

 

che con sentenza in data 9.1.2012, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, con la quale era stata accolta la domanda proposta da G.A.V., diretta ad ottenere l'inquadramento nel profilo professionale di amministrativo, Area funzionale C, posizione economica 2 con decorrenza giuridica ed economica dal 29.3.2004, con conseguente condanna del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali alla ricostruzione della carriera della ricorrente e al pagamento, in favore della stessa, degli arretrati e delle relative differenze retributive spettanti in ragione della operata ricostruzione, oltre accessori dovuti per legge, con ogni conseguenza sotto il profilo contributivo, nonché al rimborso delle spese di viaggio per l'accesso alla documentazione amministrativa relativa alla procedura di riqualificazione;

che avverso tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito G.A.V. con controricorso;

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., in combinato disposto con l'allegato A del contratto integrativo nazionale di lavoro 25.10.2000 recante alla lettera C i requisiti richiesti per l'accesso all'area funzionale C - Posizione economica C2 - Profilo 7 - Funzionario Amministrativo per il personale in servizio presso il Ministero del Lavoro in relazione all'art. 360 comma 1 , n. 3 c.p.c.

Precisa il ricorrente di aver escluso la V. dalla procedura di riqualificazione, in quanto, pur avendo la medesima lavorato in posizione economica Cl, alla data della domanda non apparteneva formalmente al profilo di collaboratore amministrativo (requisito inderogabile di ammissione previsto dal bando, all'art. 2) bensì al diverso profilo di collaboratore dell'Ispettorato del lavoro;

2. con il secondo motivo di ricorso, il Ministero denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. In particolare, il ricorrente ritiene illogica la parificazione, emergente dalla sentenza impugnata, della rinuncia al profilo di collaboratore dell'ispettorato da parte della lavoratrice e I' appartenenza al profilo professionale di collaboratore amministrativo;

3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'anzianità di servizio della durata di quattro anni nel profilo professionale di collaboratore amministrativo indicato nell'art. 2, lettera b del bando;

1.1., 2.1. e 3.1. I tre motivi di ricorso sono inidonei ad incidere sulla "ratio decidendi" su cui si basa la sentenza impugnata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cfr., ex plurimis, Cass. n. 3386 del 2011), con il ricorso per cassazione deve essere contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata.

Nella specie, la Corte di Appello ha confermato la decisione di accoglimento della domanda del giudice di primo grado, ritenendo che la Vacca fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, compreso il requisito dell'appartenenza al profilo professionale di collaboratore amministrativo Cl, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, in quanto, in applicazione della Circolare ministeriale n. 8 del 27.1.2000, la lavoratrice aveva manifestato, in data 23.3.2000, la propria volontà di rinunciare, con parere favorevole del capo dell'Ufficio, alla qualifica ispettiva in precedenza rivestita, provvedendo alla restituzione del tesserino ispettivo.

La Corte territoriale ha sottolineato che, in virtù della predetta circolare, emanata proprio allo scopo di risolvere definitivamente la situazione in cui si erano trovati numerosi dipendenti, che, come la V., erano formalmente inquadrati nel profilo ispettivo, pur essendo assegnati allo svolgimento di mansioni amministrative, la lavoratrice avrebbe dovuto essere inquadrata nel profilo di collaboratore amministrativo sin dalla data della rinuncia, sicché non avrebbe potuto essere esclusa dalla partecipazione al processo di riqualificazione per carenza di tale requisito.

Questa "ratio decidendi" non è stata idoneamente censurata dal ricorrente, che non ha tenuto conto della interpretazione della circolare contenuta nella pronuncia della Corte territoriale, secondo la quale alla rinuncia alla qualifica ispettiva consegue l'obbligo dell'Amministrazione di procedere al reinquadramento del prestatore di lavoro nel profilo di collaboratore amministrativo, ricorrendo tutti i presupposti sostanziali di accesso a tale profilo.

Il terzo motivo, poi, è inammissibile, in quanto formula una questione giuridica implicante un accertamento in fatto non trattata nella sentenza impugnata, sicché il ricorrente avrebbe dovuto non solo allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale scritto difensivo o atto del precedente giudizio fosse stata dedotta, onde dare modo alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione. In assenza di tali indicazioni, il motivo deve dichiararsi inammissibile per novità della censura (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 8206 del 2016);

4. per le esposte motivazioni il ricorso deve essere rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%.