Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA - Sentenza 20 febbraio 2017, n. 690

Accertamento - Cessione di terreno edificabile - Plusvalenza - Maggior valore rispetto a quello pattuito nel rogito

 

Svolgimento del processo

 

La Direzione Provinciale di Ravenna dell’Agenzia delle Entrate ha proposto appello alla sentenza n. 96/01/12 del 30/01/2012 depositata il 01/10/2012 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna che ha dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento (...) per IRPEF anno 2005 del valore di euro 47.162,00, emesso a seguito della presunta omissione della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un terreno edificabile che era stato accertato per un maggior valore rispetto al prezzo pattuito nel rogito, in quanto due anni prima era stato registrato un atto notarile di contratto preliminare che aveva fissato il prezzo allo stesso valore indicato nel successivo rogito di due anni dopo, ritenendo maggiore il valore corrente di mercato.

Contesta il fatto che il Primo Giudice non ha ritenuto possibile la rettifica del valore della compravendita sulla base del valore al momento del rogito successivo perché in effetti una settimana dopo il rogito il terreno è stato rivenduto da euro 3.208.682,88 ad euro 5.880.000,00 mentre il valore stimato dall'U.T.E. ammontava ad euro 5.450.000,00.

Contesta le motivazioni del Primo Giudice e conclude con la richiesta di riforma della decisione opposta e deposita nota spese per la rifusione.

Controparte si è costituita in giudizio per contestare la presunzione semplice dell’ufficio non suffragata da gravità, precisione e concordanza, non avendo dimostrato che il prezzo incassato dalla compravendita fosse effettivamente superiore all'importo risultante dal rogito e per chiarire che la differenza è dovuta alle modificazioni edificatorie subite dal terreno grazie all'attività degli acquirenti nel biennio intercorrente tra il preliminare e la vendita per cui i benefici sono stati acquisiti solo da questi ultimi.

Conclude con la richiesta di conferma della decisione appellata e rifusione delle spese.

Nelle more del giudizio, in data 19/01/2017, con atto di autotutela del 16/01/2017, prot. n. 1513/17, l'Agenzia delle Entrate di Ravenna ha annullato totalmente l'atto di accertamento a fondamento della causa in oggetto ed ha chiesto l'estinzione del processo in corso per cessata materia del contendere e la conseguente compensazione delle spese.

Con controdeduzioni alla richiesta di estinzione del giudizio e di compensazione delle spesela ricorrente contesta che si tratti di cessata materia del contendere in quanto l'ufficio ha rinunciato al ricorso ex art. 44 del D.Lgs. n. 546/92, né il provvedimento di autotutela può essere inteso come definizione delle pendenze tributarie anche perché il comportamento tenuto dall'ufficio non è conforme alla sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2005 per cui va esclusa in qualsiasi modo la possibilità di compensare le spese e conclude con la richiesta di condanna dell’ufficio alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio per l'importo richiesto con nota spese depositata in atti di euro 8.515,54.

All’odierna trattazione in Pubblica Udienza,le parti si rimettono alle rispettive decisioni come in atti.

Indi la causa viene posta in decisione.

 

Motivi della decisione

 

L'appello è infondato e va reietto.

Con il provvedimento di autotutela che ha annullato totalmente l’avviso di accertamento impugnato, l'ufficio ha inteso sottrarre il medesimo alla valutazione del Giudice adito, ritenendo di poter chiedere la estinzione del processo con la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546/92 senza rinunciare al ricorso evitando le conseguenze dell'art. 44 del D.Lgs. citato.

L'art. 44, infatti, prevede che, in caso di rinuncia all'appello, il processo si estingue ed il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro.

La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

Nella fattispecie, l'ufficio ha riesaminato gli atti della controversia sulla base della sopravvenuta modifica legislativa che ha reso illegittime le motivazioni in essi contenute ed ha riconosciuto il proprio errore di valutazione assumendo il provvedimento di autotutela prot. n. 1513/17 del 16/01/2017 con il quale ha annullato "in toto" l'avviso di accertamento impugnato (...) per il quale, tra l’altro, la ricorrente aveva definito le sanzioni non più ripetibili contestando le relative imposte, chiedendo la estinzione del processo per cessata materia del contendere e compensazione delle spese.

La contribuente, "ex adverso", ha inteso accettare la richiesta di estinzione del processo formulata dall'ufficio, ma solo in quanto rinuncia al ricorso e non ha inteso di accettare la compensazione delle spese contestando il comportamento ostativo tenuto dall’ufficio sia nella fase endoprocedimentale che nel presente contenzioso ed a chiesto comunque la pronunci di estinzione del processo con rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Conseguentemente, ai sensi dell’ultimo comma dell'art. 44 e dalla lettura combinata degli artt. 44-46 del D.Lgs. n. 546/92, non può essere dichiarata la estinzione del processo né per rinuncia al ricorso né per cessazione della materia del contendere, in quanto la parte appellata insiste per la rifusione delle spese dei due gradi di giudizio e considera il provvedimento di autotutela quale rinuncia al ricorso, mentre l'ufficio non chiede la rinuncia al ricorso ma la sola cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese.

Pertanto, "sic stantibus rebus", essendo venuta comunque a mancare la materia del contendere, il primo comma dell’art. 46 citato prevede che il giudizio si estingue... "in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere", per cui l’appello deve essere rigettato con tale motivazione ed, alla soccombenza, deve seguire la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate complessivamente come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello per ogni altro caso di cessazione della materia del contendere ex-art. 46, primo comma, del D.Lgs. n. 546/92.

Condanna la Direzione Provinciale di Ravenna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in euro 3.500,00 oltre IVA 22% e C.P.A. 4%.