Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 ottobre 2016, n. 20102

Irap - Professionisti - Istanza di rimborso

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 122/08/12, depositata il 20 settembre 2012, non notificata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposto nei confronti del dott. P. E. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Napoli, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva accolto, salvo che per la prima annualità 2004, rispetto alla quale era intervenuta decadenza, il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio - rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il dott. E. aveva presentato per l’Irap versata negli anni successivi, sino al 2008.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale rinomato resiste con controricorso.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per decorso del termine lungo d’impugnazione ex art. 327 c.p.c.

Parte controricorrente non specifica, come avrebbe dovuto, l’epoca d’instaurazione del giudizio dinanzi alla CTP di Napoli, né la stessa è desumibile dalla sentenza impugnata. Non si rende tuttavia necessaria l’acquisizione del fascicolo d’ufficio per la relativa verifica, atteso che lo stesso modo di argomentare l’eccezione come svolto dal controricorrente - secondo il quale la nuova formulazione dell’art 327 c.p.c., quale modificato dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, per effetto della norma transitoria dell’art. 58 di cui alla citata legge, dovrebbe essere interpretata nel senso che l’espressione "giudizi instaurati" di cui alla norma da ultima citata, debba essere riferita a ciascun grado di giudizio - lascia intendere che il giudizio d’impugnazione del silenzio - rifiuto sull’istanza di rimborso sia stato introdotto dal dott E. dinanzi alla CTP di Napoli in data anteriore al 4 luglio 2009, epoca di entrata in vigore della legge n. 69/2009.

In proposito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 ottobre 2015, n. 19969; Cass. sez. 6-5, ord. 21 giugno 2013, n. 15741), ha chiarito che occorre, affinché possa trovare applicazione il nuovo più breve termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ove non notificata, sancito a pena di decadenza dalla nuova formulazione dell’art 327 c.p.c., che il relativo giudizio sia stato ab initio instaurato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 69/2009.

Il ricorso è dunque ammissibile.

Venendo all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, medico di base convenzionato con il SSN.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno recentemente affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: "a) sia, sotto qualsiasi forma; il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercito dell’attività in assenza di organizzazione, oppure sì avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive".

Le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata, che ha accertato che negli anni oggetto dell’istanza di rimborso il professionista ha impiegato alle proprie dipendenze una sola dipendente con mansioni di segretaria, appaiono, pertanto, in linea con il principio di diritto enunciato.

L’avere il professionista impiegato alle proprie dipendenze un’impiegata con mansioni dì segretaria non costituisce, infatti, secondo l'arresto dinanzi citato, circostanza di per sé sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto impositivo del tributo in esame.

Manifestamente infondati devono ritenersi anche il secondo e terzo motivo, con i quali, rispettivamente, l’Amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c.e 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per vizio assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente (secondo motivo), nonché per omessa motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..

Riguardo alla prima censura, infatti, la ratio decidendi risulta sufficientemente esplicitata nell’esame delle rispettive deduzioni delle parti, mentre, con riferimento alla seconda, il giudice di merito, al quale è istituzionalmente riservato l’accertamento di fatto circa la sussistenza o meno del requisito dell’autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell’Irap (cfr., tra le molte, oltre alla pronuncia succitata, Cass. sez. unite 26 maggio 2009, n. 12109), lo ha nella fattispecie escluso, affermando che la documentazione prodotta dal contribuente avesse comprovato che negli anni in oggetto il professionista si è avvalso di una sola dipendente addetta di segreteria e di aver utilizzato beni strumentali non significativi e comunque non eccedenti quanto costituisce la normale e indispensabile attrezzatura per l’espletamento dell’attività professionale, anche alla stregua dello standard richiesto dalla convenzione per il servizio di medicina generale con il SSN.

Tale giudizio, in quanto congruamente motivato, risulta quindi insindacabile nella presente sede di legittimità.

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria deve essere pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Il contrasto giurisprudenziale composto dalla succitata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, intervenuta a giudizio di legittimità già pendente tra le parti, giustifica la compensazione tra le parti medesime delle spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-1, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.