Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2017, n. 741

Tributi - Tassa automobilistica - Omesso pagamento - Prescrizione

 

Svolgimento del processo

 

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento, con cui la Regione Emilia-Romagna ha contestato al contribuente l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2002.

La CTP accoglieva il ricorso per decadenza dall'azione di riscossione dell'ente impositore, e la CTR confermava la sentenza di primo grado, nel senso di ribadire la prescrizione triennale del diritto a esigere il tributo decorrente dall'anno successivo a quello dell'omesso pagamento.

Avverso quest'ultima pronuncia, la Regione Emilia Romagna ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre la parte contribuente non ha spiegato difese scritte.

 

Motivi della decisione

 

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con l'unico motivo di ricorso, l'ente impositore ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare, dell'art. 5 del D.L. n. 953/82, dell'art. 17 comma 2 del d.lgs. n. 46/1999, dell'art. 17 comma 3 del d.lgs. n. 472/97 e dell'art. 25 lett. c) del DPR n. 602/73, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto erroneamente, i giudici d'appello non avrebbero riconosciuto effetti interruttivi della prescrizione triennale ad esigere la tassa automobilistica, all'atto d'iscrizione a ruolo del tributo e al relativo visto d'esecutività, infatti, sulla base dell'art. 17 comma 3 del d.lgs. n. 472/97, le Amministrazioni hanno facoltà di irrogare , mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi con l'ulteriore possibilità, derivante dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. n. 46/99, di affidare ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate mediante ruolo, con la possibilità di notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei cui confronti si procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ciò in forza dell’art. 25 lett. c) del DPR n. 602/73.

Il motivo è infondato.

È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui "In tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il decorso del termine di prescrizione triennale per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. 30 dicembre 1986, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto tale procedura si sviluppa tutta all'interno di quest'ultima e pertanto - producendosi l'effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., solo in forza di un atto che valga a costituire in mora il debitore - è inidonea ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa" (Cass. ordinanza n. 315/2014, 14301/09). Infatti, l'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria, in quanto atto interno dell'amministrazione, non viene portato a conoscenza del destinatario ed è, pertanto, inidoneo a produrre gli effetti propri dell'interruzione della prescrizione che sono effetti che hanno natura recettizia, ex art. 2943 c.c., non è, infatti, conforme ai principi della materia, lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco, per un tempo che non sia determinato ma lasciato alla discrezionalità dell'ente impositore.

Nella presente vicenda, l'accertata inidoneità della sola iscrizione a ruolo (in quanto atto interno dell'amministrazione) a determinare l'interruzione del corso della prescrizione, importa che i termini temporali rilevanti per il caso, pacifici, sono dati dalla data della notifica della cartella di pagamento (13.3.2006) e dalla data dello spirare del termine di prescrizione che nel caso che è oggetto di controversia è fissato allo scadere del terzo anno successivo (31.12.2005) a quello nel quale l'imposta doveva essere versata (cioè, il 2002); pertanto, una volta decorsa la prescrizione, come nel caso de quo, la Regione non poteva più chiedere il pagamento, né tramite ruolo né tramite altre procedure.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, ma la mancata costituzione della parte contribuente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.