Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 novembre 2017, n. 26149
Imposte dirette - IRPEF - Contenzioso tributario - Infortunio sul lavoro - Ritenute fiscali - Tassazione separata
Rilevato che
1. Il 5 dicembre M.D.N. e la soc. T. conciliavano vertenza insorta a seguito di un infortunio sul lavoro; nel verbale le parti transigevano il contenzioso per la somma di 35 mila euro, al lordo delle ritenute fiscali da effettuarsi con tassazione separata. Indi, la soc. T. versava poco più di 19.790 euro, al netto di 13.881 euro per ritenuta IRPEF e di 3.126,50 euro per contributo "fondo pensione"; sicché M.D.N. intimava precetto rivendicando la spettanza della differenza non corrisposta di 13.881 euro, tesi contrastata dell'intimata con opposizione al precetto. L'opposizione era accolta dal giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata che, con sentenza n. 514/2014, declinava la propria giurisdizione «sull'oggetto del presente giudizio», che riteneva interamente devoluto alla giurisdizione tributaria.
2. Il giudizio era riassunto dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Napoli dalla soc. T. con ricorso al quale M.D.N. replicava denunciando, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Il giudice provinciale, integrato il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate, separava le cause: a) decideva la causa relativa all'assoggettamento della ridetta somma di 35 mila euro a ritenuta fiscale; b) sollevava, invece, d'ufficio regolamento di giurisdizione riguardo ai capi di domanda sull'assoggettamento della somma di 35 mila euro a ritenuta per "fondo pensione" e sulla determinazione delle spese di precetto (ord., 11/12/2015, n. 5748).
3. Il Procuratore Generale, investito ex art. 380-ter cod. proc. civ., ha concluso in conformità alla tesi del giudice rimettente, ritenendo manifesta la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dei capi di domanda separati dalla commissione tributaria provinciale.
Le parti private non svolgono difese.
Considerato che
1. Sull'oggetto specifico del regolamento va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro. Infatti, non può revocarsi in dubbio che triplice fosse l'oggetto dell'opposizione a precetto: a) assoggettamento o meno della transazione a ritenuta fiscale; b) assoggettamento o meno della transazione a ritenuta previdenziale; c) contestazioni relative alle spese intimate. Così come non può revocarsi in dubbio che il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata abbia testualmente declinato la giurisdizione «sull'oggetto del presente giudizio», ovverosia sull'opposizione a precetto nella sua interezza. Né egli, nel definire la vertenza con declinatoria di difetto di giurisdizione, ha effettuato alcuna separazione o diversa specificazione di capi di domanda.
2. La separazione è stata, invece, operata dalla commissione tributaria provinciale, che ha definito, con sentenza, il contenzioso sull'assoggettamento o meno della transazione a ritenuta fiscale e ha separatamente rimesso, con ordinanza, alle sezioni unite la regolamentazione della giurisdizione sugli altri due capi di domanda.
Sennonché, da tempo, si è chiarito che, in presenza di una contestazione sollevata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro circa la legittimità di trattenute assicurativo-previdenziali operate dal secondo su somme corrisposte al primo, l'indagine sulla legittimità di tali trattenute comporta una causa di natura puramente previdenziale, la quale non può che essere definita dinanzi al giudice fornito di giurisdizione (Cass., Sez. U., 06/09/1990, n. 9204; conf. Cass., Sez. U., 04/03/2010, n. 5287), ovverosia dinanzi al giudice ordinario secondo le disposizioni processuali che regolano le controversie di lavoro e in materia di assistenza e previdenza obbligatorie. Il che avviene a prescindere dall'eventuale collegamento occasionale con altro genere di contenzioso (Cass., Sez. U., 11/07/2017, n. 17111) ovvero con peculiari forme di riscossione para-fiscale (Cass., Sez. U., 08/02/2008, n. 3001).
3. La giurisdizione che - ai sensi degli art. 2 e 19, d.lgs. 31/12/1992, n. 546 - è attribuita al giudice tributario, è soltanto quella relativa ai crediti tributari e, in generale, all'intera materia fiscale (Cass., Sez. U., 14/12/2016, n. 25632). Essa concerne esclusivamente le controversie aventi ad oggetto imposte e tributi di ogni genere e specie (es. Cass., Sez. U., 13/12/2016, n. 25515, sull'ecotassa), nonché il contenzioso catastale (con le limitazioni di Cass., Sez. U., 18/04/2016, n. 7665). Tant'è che è stata ritenuta l'illegittimità costituzionale di linee legislative ulteriormente e ingiustificatamente espansive (es. C. cost., 14/05/2008, n. 130, sulle sanzioni amministrative; C. cost. 14/03/2008, n. 64, sul canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
4. Dunque, va escluso che il contenzioso tributario abbia qualsivoglia attinenza con le vertenze sulla contribuzione previdenziale. In tali controversie, del resto, manca completamente un atto qualificato, che rientri nelle tipologie di cui all'art. 19, d.lgs. n. 546/1992 o che sia ad esse assimilabili (Cass., Sez. U., 05/06/2017, n. 13913), ovverosia un atto che possa ricondursi alla autorità fiscale e all'amministrazione finanziaria, nonché, più in generale, all'esercizio del potere impositivo sussumibile in quello schema potestà- soggezione che è proprio del rapporto tributario (Cass., Sez. U., 20/09/2016, n. 18396).
5. A maggior ragione, del tutto fuori luogo è la pretesa di stabilire qualsivoglia collegamento tra la giurisdizione tributaria e il capo di domanda sulle contestazioni relative alle spese intimate nel precetto, che rientrano senza alcun dubbio nel contenzioso regolato dal codice di rito civile all'art. 615 cod. proc. civ., non venendo in rilievo la volontà di procedere alla riscossione di qualsivoglia credito tributario.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sui separati capi di domanda riguardanti le ritenute previdenziali e le spese di precetto; cassa in relazione la sentenza n. 514/2014 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette la causa per la riassunzione nel termine di legge.