Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 novembre 2017, n. 26166
Cartella di pagamento - Contribuzione INPS - Motivazione alla stregua di atto propriamente impositivo - Difetto - Nullità - Non sussiste - Dimostrazione di piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestati
Rilevato
che con sentenza in data 20.12.2010-27.1.2011 (nr. 6365/2010) la Corte d'Appello di Bari ha riformato la sentenza del Tribunale di Trani del 5.12.2008, che aveva accolto la opposizione proposta dalla società S.- S. O. DEL L. di V. P. & C. snc avverso la cartella di pagamento, emessa per il recupero della contribuzione relativa al periodo da novembre 1994 a dicembre 2001 e, per l'effetto, ha rigettato la suddetta opposizione;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società S.- S. O. DEL L. DI B. A. & C. snc ( già S.-S. O. DEL L. di V. P. & C. snc) , affidato a quattro motivi;
che l'INPS, la SCCI-Società di cartolarizzazione dei crediti INPS ed il concessionario EQUITALIA SUD ( già E.T.R. ) spa sono rimasti intimati
Considerato
che la società ricorrente ha dedotto:
- con il primo motivo: ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, L. 7 agosto 1990 nr. 241, dell'articolo 7 della legge 27 luglio 2000 nr. 212, dell'articolo 25 del D.Lgs. nr. 46/1999 e del DM 3 settembre 1999 nr. 321 nonché - ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. - omessa o comunque insufficiente motivazione in ordine al fatto decisivo della assenza di motivazione della cartella opposta. Ha assunto che il giudice del merito erroneamente aveva ritenuto esistente e valida la motivazione della cartella di pagamento laddove in essa non erano indicati i fatti costitutivi della pretesa dell'INPS (i lavoratori per i quali erano posti in riscossione i contributi) né vi era riferimento ad un atto precedente di accertamento del credito noto al contribuente; mancava altresì la indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione— onde verificare il rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 25 lett. a) D.lgs. 46/1999— e della data di esecutività del ruolo per il calcolo degli interessi (Cass. nr. 22997/2010). Ha inoltre lamentato che il giudice dell'appello si era limitato ad aderire alla statuizione resa sul punto dal giudice del primo grado senza esprimere le ragioni della conferma;
- con il secondo motivo: ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ. , omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto decisivo consistente nel rapporto di lavoro dipendente intercorso con il lavoratore G. M. in un periodo più ampio ( dal 1994 al 2001) rispetto a quello regolarmente denunziato ( 10 luglio 1997/2001).
Ha dedotto che le risultanze del verbale ispettivo dell'INPS del 31.5.2004 ( di cui non era indicazione nella cartella esattoriale) costituivano un elemento di prova liberamente valutabile (Cass., SU nr. 1186/2000) e neppure erano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova. Erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto una convergenza tra le dichiarazioni rese agli ispettori dell'INPS e le prove testimoniali assunte in corso di causa laddove le dichiarazioni dei testi (V. S., L. M., L. S.) erano generiche e lacunose, giacché non individuavano con esattezza il periodo in cui si era svolto il rapporto di lavoro con il Minerva. La sentenza non individuava, inoltre, i titoli in base ai quali essa società era tenuta a corrispondere le somme indicate in cartella:
- con il terzo motivo: ai sensi dell'articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 d.a. cod.proc.civ., assumendo il difetto di motivazione per non avere il giudice dell'appello indicato le ragioni per le quali si riteneva fondata la pretesa dell'INPS e neppure chiarito se essa si riferisse ad una evasione od ad una mera omissione dell'obbligo contributivo, se fossero stati o meno versati i contributi per il periodo regolarmente denunziato (dal luglio 1997), quali fossero i titoli del credito posto in riscossione.
- con il quarto motivo: ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 comma 1 legge 388/2000 in relazione alla conferma della cartella nella parte in cui applicava le sanzioni previste per la evasione contributiva— richiedente la volontà specifica dell'occultamento del debito per contributi— in luogo delle sanzioni per la omissione contributiva laddove il rapporto di lavoro del M. era stato regolarmente dichiarato dal 10 luglio 1997 e per il periodo 1994/1997 questi risultava dipendente non già della società ma del suo amministratore, V. P., come bracciante agricolo che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso; che infatti:
-Il primo motivo, con il quale si denunzia la erroneità della pronunzia resa dal giudice dell'appello in punto di motivazione della cartella esattoriale, è in parte inammissibile, in parte infondato.
E' inammissibile nella parte in cui introduce la questione della mancata indicazione in cartella della data della esecutività del ruolo ai fini della verifica del calcolo degli interessi, questione non esaminata nella sentenza impugnata (la sentenza affronta il profilo della mancata indicazione della data di consegna dei ruoli al concessionario nonché delle omissioni contributive e dei lavoratori interessati). La inammissibilità consegue al rilievo di novità della censura, non avendo la società ricorrente adempiuto all'onere di indicare quando ed in quali forme processuali la questione era stata portata all'esame del giudice del merito.
Quanto ai profili esaminati in sentenza, il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU 14 maggio 2010 n. 11722) hanno chiarito che la cartella deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo - e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione - solo quando non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente laddove nella specie , come risulta dallo stesso ricorso e dalla sentenza impugnata, la cartella esattoriale faceva seguito all'accertamento ispettivo conclusosi con il verbale del 31.5.2004. Nello stesso arresto le sezioni unite di questa Corte hanno altresì precisato che anche un eventuale e riscontrato difetto di motivazione della cartella non può condurre all'astratta dichiarazione di nullità della medesima allorché la stessa sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio della motivazione abbia determinato al suo diritto di difesa. Tale principio di diritto, cui va data in questa sede continuità, rende evidente la insussistenza del vizio denunziato con il motivo. Sulle omissioni contributive poste in recupero si è svolto il contraddittorio; la parte ricorrente non ha poi allegato quale pregiudizio le sarebbe derivato dalla mancata indicazione in cartella della data di consegna dei ruoli al concessionario, posto che la decadenza di cui all'articolo 25 D.L.vo 46/1999 è riferita alla dichiarazione di esecutività del ruolo e non al momento della sua consegna al concessionario.
La sentenza impugnata non è dunque incorsa nelle violazioni di legge e nel vizio di motivazione denunziati.
-il secondo motivo è inammissibile. L'accertamento del fatto storico da parte del giudice del merito — (nella specie relativamente allo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente con il signor G. M.) —è sindacabile in questa sede di legittimità unicamente sotto il profilo dell'omesso esame di un elemento di prova risultante dagli atti ed avente carattere decisivo ovvero della deduzione della insufficienza e contraddittorietà del percorso logico su un fatto decisivo. Con il motivo la società si limita a contestare la valutazione degli elementi di prova compiuta dal giudice del merito senza evidenziare né quali circostanze di fatto decisive questi abbia ignorato né quali parti della motivazione conterrebbero il vizio logico su un fatto decisivo. Si demanda piuttosto a questa Corte un' inammissibile riesame di merito circa la valutazione discrezionale degli elementi di prova.
- il terzo motivo è infondato. L’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente riL., in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Nella fattispecie di causa il giudice dell'appello ha dato conto delle ragioni di rigetto della opposizione tanto in relazione al merito della pretesa dell'INPS che quanto alla dedotta carenza di motivazione della cartella esattoriale ed alla applicazione delle sanzioni
- Il quarto motivo è infondato. La sentenza ha correttamente giustificato la applicazione delle sanzioni previste per la evasione contributiva sul rilievo dell'occultamento del rapporto di lavoro di G. M. ( svolto alle dipendenze della società opponente con mansioni di guardiano notturno e palista), realizzato con la dichiarazione nel periodo 1994/1997 di un rapporto di lavoro agricolo intercorso con il signor V. P.. Con il motivo la società ricorrente piuttosto che dedurre un errore di diritto contesta l'accertamento di merito sottostante alla applicazione delle sanzioni.
che pertanto il ricorso deve essere respinto
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la mancata costituzione degli intimati
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese