Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 15 giugno 2017, n. 460

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016

 

Art. 1

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità delle funzioni dei municipi e dei servizi erogati dalle strutture sanitarie territoriali

 

1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dei municipi e dei servizi delle strutture sanitarie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 408/2016, le Regioni sono autorizzate a concludere contratti di locazione o di comodato di immobili da destinare ai citati usi e/o a procedere ad eventuali necessari adeguamenti funzionali, qualora tali soluzioni risultino economicamente più vantaggiose rispetto all'acquisizione dei moduli ai sensi del predetto art. 2 dell'ordinanza n. 408/2016, anche in considerazione della prospettiva temporale di impiego delle relative strutture.

Di tale determinazione è data comunicazione con particolare riferimento alla verifica della convenienza economica alla Struttura di missione di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017.

2. Per le medesima finalità di cui al comma 1, i comuni interessati dagli eventi sismici, previa acquisizione del parere favorevole della Regione territorialmente competente, sono autorizzati a provvedere con le stesse modalità.

Di tale determinazione è data comunicazione ai sensi e con le modalità di cui al precedente comma alla Struttura di missione di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017, dalla Regione competente per territorio.

 

Art. 2

Ulteriori disposizioni in materia di strutture abitative di emergenza

 

1. Al fine di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici assicurando il principio del buon andamento dell'amministrazione, i soggetti, che in possesso dei requisiti presentano istanza di assegnazione di SAE ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, decadono dai benefici di cui all'art. 4 del medesimo provvedimento qualora rinuncino all'assegnazione della stessa struttura in assenza della dimostrazione, attestata dal sindaco del comune interessato, di un evento imprevisto ed imprevedibile sopravvenuto ovvero di comprovate esigenze, che non consenta di adempiere all'impegno assunto in sede di richiesta. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 6, comma 1, Ordinanza PCM 12 novembre 2019, n. 614.

 

Art. 3

Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 394/2016, all'ordinanza n. 405/2016 in relazione agli adempimenti in capo all'ISPRA ed all'attività di coordinamento in capo all'Anci

 

1. All'art. 11, comma 4, dell'ordinanza n. 394/2016, dopo i termini «nella misura necessaria.» è aggiunto il seguente periodo: «. Alle attività di cui al presente comma l'ISPRA provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016, dopo i termini «comuni italiani» sono aggiunti i seguenti: «, delle città metropolitane e delle Unioni di comuni».

3. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 405/2016, il periodo «secondo il contratto collettivo nazionale lavoro Anci» è sostituito dal seguente: «secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza».

 

Art. 4

Disposizioni finalizzate ad assicurare la prosecuzione delle attività degli Enti parco nazionali

 

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività istituzionali degli Enti parco nazionali presenti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, le cui sedi sono state distrutte o dichiarate inagibili, i predetti Enti sono autorizzati a realizzare delle strutture temporanee destinate ad ospitare provvisoriamente i propri uffici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i predetti enti provvedono, d'intesa con la Regione territorialmente competente, all'acquisizione, anche in locazione, di idonee strutture prefabbricate.

3. Alla predisposizione delle aree destinate ad ospitare le strutture temporanee provvedono gli stessi Enti parco nazionali, previa individuazione ed eventuale acquisizione delle medesime da parte dei comuni, e verifica di idoneità e di congruità economica delle soluzioni adottate da parte della Regione.

4. I soggetti di cui al presente articolo operano con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.

 

Art. 5

Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

 

1. All'art. 1, commi 5, 8 e 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 389/2016 l'espressione «31 dicembre 2016» è sostituita dalla seguente «20 agosto 2017».

 

Art. 6

Ulteriori misure a sostegno degli studenti iscritti alle università degli studi con sede nei territori colpiti dagli eventi sismici

 

1. L'Università degli studi di Macerata provvede, previa approvazione da parte della Regione Marche del progetto comprensivo della quantificazione economica, a concludere contratti di locazione o di comodato di immobili destinati a garantire, per il tempo strettamente necessario, la prosecuzione delle attività didattiche nelle more del ripristino delle proprie sedi inagibili e/o a procedere ad eventuali necessari adeguamenti funzionali delle strutture a tale scopo individuate, nei limiti necessari ad assicurare il temporaneo utilizzo delle medesime.

 

Art. 7

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile

 

1. Al fine di assicurare il necessario supporto del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo operante presso le quattro Unità di crisi regionali (UCCR) attivate dallo stesso Ministero per la salvaguardia del patrimonio culturale interessato dalla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, in deroga all'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a concorso per la copertura degli oneri conseguenti alle ore di lavoro straordinario effettuate dal medesimo personale, nel rispetto dei massimali mensili pro-capite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 100496 del 7 marzo 2016, si provvede, nel limite di euro 145.000,00, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse di cui all'art. 10 della presente ordinanza.

 

Art. 8

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici

 

1. All'art. 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza n. 422/2016 dopo le parole «su edifici già classificati con scheda AeDES», sono aggiunte le seguenti: «agibili con esito A».

 

Art. 9

Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale

 

1. Al fine di garantire un adeguato spazio comune che funga da luogo di aggregazione in prossimità ed a servizio della popolazione alloggiata presso le SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, i comuni sono autorizzati ad utilizzare donazioni, anche provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei da destinare alle predette attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le regioni, d'intesa con i comuni, provvedono all'individuazione delle aree ed alla verifica di idoneità delle medesime, nonché alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, anche con oneri a carico degli stessi soggetti donanti.

3. Alle iniziative di cui al comma 1, si provvede previa approvazione, da parte delle Regioni territorialmente interessate, dei fabbisogni quantificati e presentati dai comuni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 394/2016.

4. Al fine di preservare il tessuto sociale nei territori interessati dagli eventi sismici in rassegna, i comuni, sono autorizzati, ad accettare donazioni, provenienti anche da soggetti privati, di strutture temporanee da installare in aree anche diverse da quelle delle strutture abitative di emergenza di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016 (SAE), da destinare ai nuovi nuclei familiari sorti successivamente alla verificazione degli eventi sismici, in cui sia presente almeno un componente avente diritto alle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016.

5. Per le finalità di cui al comma 4 si procede con le modalità ed i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

 

Art. 10

Disposizioni finanziarie

 

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente deri vanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 giugno 2017, n. 145.