Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 giugno 2017, n. 15787

Tributi - Accertamento - Riscossione - Cartelle di pagamento - Notifica - Raccomandata con avviso di ricevimento

Fatti di causa

Equitalia Servizi di Riscossione spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione) e di C.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 801/02/2016, depositata il 15/01/2016 con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un estratto di ruolo e di nove cartelle di pagamento, per IRPEF, contributo ed IRAP dovuti in relazione agli anni d'imposta 1993-1994- 1995-1996-1998-2000-2001-2002-2003 e 2004, - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d'appello, nel respingere il gravame di Equitalia, premessa l'impugnabilità dell'estratto di ruolo alla luce di quanto affermato dalle S.U. nella pronuncia n. 19704/2015, hanno sostenuto che Equitalia, al fine di dimostrare la rituale notifica delle cartelle, non poteva limitarsi a produrre gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, ma doveva produrre "una copia (o quantomeno della matrice) della cartella impugnata", integrale.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 26 DPR 602/1973, avendo i giudici della C.T.R. erroneamente ritenuto non provata la notifica delle cartella di pagamento, pur trattandosi di notifica eseguita, ai sensi del 2° comma dell'art. 26 citato, a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento richiesta dallo stesso concessionario dei servizio di riscossione.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha già affermato che "la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del DM 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente" (Cass. n. 11708/11; Cass. n. 14327/09 e ord. r. 15948/10, nonché Cass. n. 14746/12, n.1091/13 e n. 6395/14, n. 23511/2016).

Sempre questa Corte ha precisato che la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, "si perfeziona con la ricezione del destinatario, data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (Cass. 6395/2014; Cass.4567/2015).

Quindi, quanto alle modalità con cui si debba fornire la prova, questa Corte si è già espressa nel senso che non sussiste un onere, in capo al Concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. Tale obbligo, in particolare, non discende dal richiamato art. 26 co. 4 del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla "matrice" (la quale - come chiarito da Sez. 3, n. 10326/2014 - è l'unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per  la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordine comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento).

Deve ritenersi, pertanto ; ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, ove il Concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della  matrice o dell'estratto di ruolo, il quale ultimo è,ai fini che interessano, equipollente alla prima (Cass. n. 6395/2014; Cass. 23039/2016).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.