Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 novembre 2017, n. 26411

Tributi - Accertamento - Immobili - Irregolarità fiscali - Riscossione

Rilevato che

Nel 2004 B.B. convenne dinanzi al Tribunale di Ancona l'Agenzia delle Entrate di Ancona, esponendo che:

(-) nel 1987 gli uffici erariali gli avevano notificato cinque avvisi di accertamento, aventi ad oggetto il mancato assolvimento di varie imposte (IVA, ILOR, IRPEF) ed altre irregolarità fiscali, concernenti gli anni d'imposta 1982, 1983 e 1984;

(-) in conseguenza di tale iniziativa, la competente Procura della Repubblica gli aveva contestato vari reati di natura fiscale, iscrivendolo nel registro degli indagati; nel 1988 per tali fatti veniva rinviato a giudizio;

(-) nel 1998 venne prosciolto da tali imputazioni per prescrizione;

(-) tra il 1998 ed il 2002 la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno accolse i ricorsi da lui proposti avverso i cinque avvisi di accertamento sopra ricordati, e li annullò;

(-) nell'arco di tempo trascorso tra la notifica degli avvisi (1987) e l'annullamento (2002), il concessionario del servizio di riscossione dei tributi aveva pignorato e fatto vendere all'asta due beni immobili del contribuente;

sulla base di questi fatti, l'attore chiese la condanna dell'Agenzia delle Entrate alle restituzioni ed al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti di cui sopra, ovvero:

- il danno non patrimoniale;

- la perduta possibilità di avviare un'impresa commerciale;

- la restituzione del ricavato della vendita forzata.

 con sentenza 28.9.2005 n. 1315 il Tribunale di Ancona dichiarò "inammissibile" la domanda;

la Corte d'appello d'Ancona, adita dal soccombente, con sentenza 8.10.2013 n. 642 accolse in parte il gravame di B.B.;

in particolare, il giudice del gravame ritenne fondata la domanda di restituzione del ricavato della vendita forzata; reputò infondata, invece, la domanda di risarcimento, sul presupposto che, non essendo presenti agli atti gli avvisi di accertamento notificati all'attore, non era possibile stabilire se essi fossero stati emessi con colpa; né la colpa poteva desumersi dal solo fatto della loro revoca da parte della Commissione Tributaria Provinciale;

la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da B.B., con ricorso fondato su due motivi;

la parte intimata non si è difesa in questa sede;

 

Considerato che

 

il ricorso per cassazione è stato notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;

tale notifica è nulla, in quanto nel grado di appello l'Agenzia delle Entrata era stata difesa dall'Avvocatura dello Stato, e di conseguenza il ricorso per cassazione andava notificato all'Avvocatura Generale dello Stato a Roma, ai sensi dell'art. 9 della l. 3 aprile 1979, n. 103, come ripetutamente affermato da questa Corte (a partite da Sez. U, Sentenza n. 4573 del 06/05/1998; cfr. altresì, con riferimento alla difesa delle Agenzie delle Entrate, ex aliis, Sez. 5 -, Sentenza n. 23985 del 24/11/2016);

tale nullità, tuttavia, non impone di ordinare la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto — come si dirà — la manifesta infondatezza del ricorso renderebbe superfluo e dispendioso provvedere alla rinnovazione della notificazione, in ossequio al principio c.d. della "ragione più liquida", il quale consente di derogare all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma secondo, c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014; Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 11356 del 16/05/2006);

col primo motivo di ricorso è lamentata, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2043, 2909 c.c., e 115 c.p.c.; deduce il ricorrente, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 2909 c.c., perché l'esistenza d'una condotta colposa ascrivibile all'Agenzia delle Entrate, e consistita nell'emissione degli avvisi di accertamento senza la comune prudenza, risultava dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che quegli avvisi aveva annullato;

il motivo è infondato;

il giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale è un giudizio di impugnazione, oggetto del quale è la legittimità dell'atto impositivo, non la colpa della p.a. che l'ha emesso; né l'illegittimità dell'atto amministrativo è di per sé prova della colpa del funzionario che l'ha emesso, come da tempo stabilito da questa Corte: per tutte, si veda la sentenza "capostipite" rappresentata da Sez. U, Sentenza n. 500 del 22/07/1999, nella cui motivazione, al par. 11, lettera (d), si afferma che nei giudizi di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo "non sarà invocabile, ai fini dell'accertamento della colpa, il principio secondo il quale la colpa della struttura pubblica sarebbe in re ipsa nel caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo";

col secondo motivo di ricorso secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 54 dl. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134); deduce, al riguardo, che la Corte d'appello non avrebbe esaminato il "fatto decisivo", costituito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale;

il motivo, anche a prescindere da qualsiasi rilievo circa la sua ammissibilità sul piano della compiuta illustrazione, è infondato;

le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nel chiarire il senso del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., hanno stabilito che per effetto della riforma "l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il Atto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerane dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultane probatorie astrattamente rilevanti";

nel caso di specie, il fatto storico della "colpa" della p.a. è stato effettivamente preso in esame dalla Corte d'appello, e la circostanza che non sia stato dato peso alla motivazione della sentenza del giudice tributaria costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

- nonostante il rigetto del ricorso, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato [con conseguente esenzione dagli oneri fiscali ai sensi del combinato disposto degli artt. 131, comma 2, lettera (a), e 134, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, va dato atto che non sussistono i presupposti per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

 

P.Q.M.

 

(-) Rigetta il ricorso.