Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 novembre 2017, n. 26372

Versamenti contributivi ed assistenziali - Omesso versamento - Residenti territorio della provincia di Catania

Fatti di causa

La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 478/2011, ha accolto nei soli limiti della più favorevole applicazione del comma 10 dell'art. 116 della legge n. 388/2000, l'appello proposto da S. C. avverso la sentenza emessa dal Tribunale in funzione di Giudice del lavoro della stessa città che aveva rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso la cartella di pagamento notificatale da M. S. s.p.a. su richiesta dell'Inail in data 4.2.2005 relativamente all'omesso versamento di rate di premi, oltre somme aggiuntive.

La Corte territoriale ha ritenuto infondata la pretesa dell'opponente di fruire, ancora alla data di notifica della cartella, della sospensione dei versamenti contributivi ed assistenziali per i soggetti residenti ed aventi sede legale nel territorio della provincia di Catania, disposta con ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3254 del 29.11.2002, prorogata più volte sino al 31.3.2005 e ciò in quanto la restrizione ai soli comuni indicati dall'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri del 10.6.2005 n. 3442 era stata annullata dalla giustizia amministrativa con sentenze passate in giudicato. In particolare, ad avviso della Corte d'appello, la limitazione della platea dei beneficiari era avvenuta ad opera della successiva ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 289/2006 e, con apposita legge, attraverso l'art. 1 comma 1011 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Avverso tale sentenza S. C. ricorre in cassazione con unico motivo illustrato da memoria.

L'inali resiste con controricorso. Serit Sicilia s.p.a, già M. Serit s.p.a., è rimasta intimata.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 12 disp. prel. cod.civ., 1366 e 2909 cod.civ., 324 cod. proc. civ., 1 comma 1011 I. n. 296/2006 ed insufficiente motivazione in relazione alla circostanza che la sentenza impugnata non aveva condiviso la tesi dell'illegittimità dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442 del 10 giugno 2005, con la quale era stata limitata la platea dei soggetti beneficiari della sospensione dei versamenti dei contributi e dei premi, che aveva portato a svariate pronunce di annullamento da parte dei giudici amministrativi ormai passate in giudicato. Ad avviso della ricorrente, in particolare, ripercorrendo l'intera normativa relativa ai benefici concessi a seguito dei fenomeni vulcanici dell'Etna di fine anno 2002 non può che trarsi la conclusione che i soggetti residenti nell'intero territorio della provincia di Catania siano stati individuati quali beneficiari della sospensione dei contributi e dei premi sino al 31 marzo 2004, con obbligo di iniziare versamenti rateali del dovuto a decorrere dal terzo mese successivo alla fine del periodo di sospensione. Ciò in relazione al mero rinvio ai territori di cui al d.p.c.m. del 20.10.2002 effettuato dall'ordinanza che ha disposto la sospensione (n. 3254 del 29.11.2002). La descritta situazione non sarebbe mutata a seguito dell'emanazione della successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005 n. 3442 perché annullata con sentenza amministrativa ormai definitiva e, quindi, non idonea a formare oggetto di valido richiamo da parte del comma 1011 della legge n. 296/2006. Infine, il vizio di illegittimità della citata ordinanza 3442/2005, derivante dalla lesione del legittimo affidamento, sarebbe comune anche alla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 289 del 13.12.2006 che quindi andrebbe disapplicata dal giudice ordinario.

2. Il motivo è infondato. E' opportuno premettere che la fattispecie in esame ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso la cartella esattoriale n. 29320040072490892 notificatale su richiesta dell'Inail il 4 febbraio 2005 e relativa ai premi dovuti, secondo la sentenza impugnata, per gli anni 2001 e 2002 o, secondo la ricorrente, per gli anni 2002, 2003 e 2004, pari ad Euro 26.201,11, oltre somme aggiuntive.

3. Altro elemento essenziale ai fini di causa è la localizzazione della sede di attività dell'impresa gestita dalla C. in forma individuale; la sentenza impugnata indica quale sede dell'attività della ricorrente il comune di Viagrande, mentre in ricorso si riferisce come pacifica la circostanza che tale sede si trovi in Tremestieri Etneo, entrambi comuni della provincia di Catania.

4. Poiché, tuttavia, entrambi i predetti comuni della provincia catanese sono esclusi dall'elenco di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3442 del 10.6.2005 da cui, secondo la sentenza impugnata, è derivata la limitazione della platea dei beneficiari del provvedimento di sospensione del termine di pagamento, deve ritenersi priva di effetto la divergenza del dato.

5. In termini essenziali oggetto della questione è la permanenza della sospensione dall'obbligo di versare all'Inail i premi richiesti con la cartella opposta, come affermato dalla ricorrente, in virtù del fatto che l'estensione del beneficio a tutti i soggetti operanti nell'intero territorio della provincia di Catania, disposto dalla o.p.c.m. n. 3254/2002, non sia stata modificata per effetto della o.p.c.m. n. 3442 del 10 maggio 2005 perché annullata in sede di giustizia amministrativa con l'effetto di rendere nuovamente efficace la detta o.p.c.m. n. 3254/2002.

6. E' opportuno rimarcare che il quadro normativo al cui interno si colloca la fattispecie è quello proprio del sistema di protezione civile in ipotesi di calamità pubbliche ed il tenore del motivo impone di ulteriormente chiarire le reciproche relazioni tra ordinanze di protezione civile e legge ordinaria, posto che la ricorrente fonda la propria interpretazione sulla prevalenza dell'ordinanza del Pres. Cons. Min. n. 3254/2002 rispetto alle fonti successive che hanno inteso restringere la platea dei beneficiari ai cittadini residenti in soli tredici comuni della provincia di Catania.

7. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1 prevede che: "Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri .... delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza".

8. Tale norma primaria fissa i limiti dell'intervento emergenziale a mezzo di una ulteriore fonte normativa secondaria di deroga alle norme ordinarie (cfr. anche comma 5 del medesimo art. 5: "Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate").

9. Se questo è il naturale ambito delle ordinanze di cui si discute, segnato dalla necessità di regolare situazioni temporanee di emergenza e con contenuto derogatorio specifico, è evidente che qualora- come nel caso di specie- alcuni contenuti di una determinata ordinanza vengano richiamati da una legge ordinaria che ha per oggetto la regolamentazione di situazioni ormai distanti dal verificarsi dell'emergenza - anche se da questa dipendenti- tale rinvio non potrà che essere materiale e recettizio.

10. Ciò determina l'effetto che quanto oggetto di richiamo, non più fonte di regolamentazione della materia emergenziale, si cristallizzerà all'interno della norma di rango primario, nuova fonte di diritto.

11. Così è avvenuto con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011 (finanziaria 2007), posto che il legislatore è intervenuto a disciplinare le situazioni di omissione e ritardo nel pagamento dei tributi secondo il piano di rateizzazione previsto dal D.M. 17 maggio 2005. I soggetti cui la norma si applica vengono individuati nei "destinatari" della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2005, n. 3442 - che concerne i soggetti obbligati ad effettuare i versamenti agli enti previdenziali - ed "interessate dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania disposta con D.P.C.M. 22 dicembre 2005: la norma si pone in "continuum" con la precedente normazione emergenziale di carattere eccezionale, venendo a disporre che ai soggetti che non hanno versato, successivamente alla cessazione del periodo di sospensione dei termini, le somme dovute alle scadenze delle singole rate, "è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione".

12. I destinatari del beneficio non possono che essere i soggetti operanti nei comuni indicati dal d.p.c.m. del 10 giugno 2005 n. 3442 all'art. 1 e cioè: Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea,Giarre, Sant'Alfio,  Acicatena.

13. Peraltro, come osservato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 302/2009, va escluso che all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge sia di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella, di contenuto analogo o identico, contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo, poiché, anche in tal caso, ferma restando l'intangibilità del giudicato, è escluso che sia compromessa la funzione giurisdizionale, muovendosi il legislatore e il giudice su piani diversi, in quanto il primo fornisce regole di carattere generale e astratto, il secondo applica il diritto oggettivo ad una singola fattispecie (Corte Cost. sentenza n. 94 del 2009; ordinanze n. 32 del 2008 e n. 352 del 2006).

14. Neppure può ravvisarsi, come prospettato dalla ricorrente, alcuna lesione del legittimo affidamento posto che prima della norma in commento i destinatari dell'ordinanza di protezione civile risultavano beneficiati dalla mera sospensiva del versamento disposta dall'o.p.c.m. n. 3254 del 29.11.2002 con effetti limitati sino al 31 marzo 2003, prorogati con o.p.c.m. 3282/2003 sino al 31 marzo 2004 per cui non si comprende su cosa avessero potuto fondare un legittimo affidamento a protrarre a tempo indefinito il dies ad quem del versamento dovuto.

15. Peraltro il d.p.c.m. del 12 marzo 2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 si è limitato a disporre la proroga, fino al 31 marzo 2005, dello stato di emergenza ma ciò non vuol dire che sia anche stata emanata, implicitamente, una ulteriore ordinanza di sospensione dell'obbligo di versamento, essendo a tal fine necessaria l'emanazione di specifica ordinanza che individuasse in tale proroga uno strumento idoneo a contrastare la permanente emergenza, indicando le norme derogate ed il termine di efficacia della nuova disposizione.

16. Dunque, risponde a criteri di adeguata ponderazione legislativa, peraltro già frutto di valutazione tecnico discrezionale posta in essere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto del 14 novembre 2002, aver mantenuto ed approntato un determinato beneficio contributivo ad una cerchia più ristretta di soggetti, ritenuti effettivi danneggiati dagli eventi calamitosi.

17. Il ricorso va, quindi, respinto e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INAIL che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.