Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 novembre 2017, n. 26368

Termine apposto al contratto - Conversione rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato - Enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato - Personale tecnico

Fatti di causa

 

Con sentenza n. 713/2011, depositata il 20 settembre 2011, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva le domande proposte da F. L. nei confronti della Fondazione Teatro Carlo Felice e dirette alla dichiarazione di illegittimità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo 20/2/2001 - 3/7/2001 e ai contratti successivi, con la conseguente conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 20/2/2001 o, in subordine, dal 4/7/2001.

La Corte, ricostruita la vicenda legislativa della trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, osservava come nella specie non potesse trovare applicazione - ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 e dell'art. 1 decreto legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito in I. 26 gennaio 2001, n. 6 - l'art. 2 I. n. 230/1962 e ciò sul rilievo che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il L., assunto quale operaio addetto alle pulizie del palcoscenico e dei laboratori nonché alla spinta dei carri, era da includersi tra il personale tecnico della Fondazione.

La Corte rilevava poi come il rigetto delle domande dovesse, in ogni caso, discendere dall'applicazione dell'art. 3, co. 6, del decreto legge n. 64/2010, convertito in I. n. 100/2010, sopravvenuto nel more del giudizio di appello, in forza del quale alle fondazioni lirico-sinfoniche continuava ad applicarsi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato, l'art. 3, 4° e 5° comma, I. 22 luglio 1977, n. 426 e, di conseguenza, il divieto di rinnovo dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, avrebbero comportato la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato e la nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione di tale divieto.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il L., affidandosi a due motivi; la Fondazione Teatro Carlo Felice ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La Fondazione ha depositato memoria illustrativa.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 2 I. n. 230/1962 e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto tale disposizione inapplicabile alla fattispecie, sull'erroneo presupposto del perdurante vigore, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 503/2000, dell'art. 22 d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367; per avere comunque trascurato di considerare che l'art. 2 I. cit., nel testo vigente all'epoca dei fatti, regolava esclusivamente il caso della proroga dei contratti a termine e non anche quello - ricorrente nella specie - di una pluralità di contratti che si succedono senza soluzione di continuità; per avere erroneamente considerato che il ricorrente appartenesse all'area "tecnica" del personale, così da essere escluso - in virtù di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 367/1996 - dall'applicazione dell'art. 2 I. n. 230/1962, nonostante la natura puramente manuale delle mansioni svolte e le indicazioni, di segno coerentemente contrario, desumibili dalle fonti legali e collettive.

Con il secondo motivo, deducendo insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte ha ritenuto l'applicabilità della disciplina sopravvenuta, di cui all'art. 3, comma 6, d.l. n. 64/2010, convertito in I. n. 100/2010, e, per il richiamo nella medesima contenuto, delle norme, di cui all'art. 3, commi 4° e 5°, I. 22 luglio 1977, n. 426, in tema di divieto di rinnovo dei contratti a termine che comporterebbero, in base a disposizioni legislative o contrattuali, la loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato e di nullità di diritto delle assunzioni attuate in violazione del divieto; e ciò nonostante che la Fondazione non avesse mai eccepito tale nullità ed anzi, accogliendo per lungo tempo le prestazioni lavorative del ricorrente, retribuendolo e stipulando con lo stesso ulteriori contratti a termine, avesse rinunciato a farla valere.

Risulta prioritario l'esame del secondo motivo di ricorso, posto che con esso viene censurata la parte di sentenza in cui la Corte di merito ha espresso una seconda e autonoma ragione decisoria, ritenuta di per sé sufficiente - come si desume dall'impiego della locuzione avverbiale "in ogni caso" (cfr. sentenza, p. 8) - a giustificare la statuizione di rigetto delle domande.

Il motivo è inammissibile.

La questione dell'attuazione, da parte della Fondazione Teatro Carlo Felice, di una condotta acquiescente o abdicativa nei confronti della nullità derivante dalla successione di contratti a termine, che è questione di diritto ma tale da implicare accertamenti di fatto, forma invero oggetto di una censura nuova, e come tale inammissibile nel presente giudizio di legittimità, non essendo stata proposta nel giudizio di secondo grado pur dopo il richiamo dell'appellante alla disciplina sopravvenuta ex art. 3 d.l. n. 64/2010, convertito in I. n. 100/2010; né il ricorrente censura la decisione impugnata là dove la Corte di appello ha rilevato l'assenza di "replica alcuna da parte della difesa dell'appellato", in sede di udienza di discussione, a seguito del richiamo a tale disciplina e di contestuali produzioni da parte della Fondazione (cfr. ancora sentenza, p. 8).

Si deve comunque ribadire l'orientamento di questa Corte, secondo il quale "in tema di assunzioni a termine del personale artistico da parte degli enti lirici, la disciplina di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 trova applicazione esclusivamente dopo la trasformazione di tali enti in fondazioni di diritto privato (e, dunque, a far data dal 23 maggio 1998), con esclusione, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, del disposto di cui all'art. 2 della legge n. 230 cit. relativo alle proroghe, alle prosecuzioni ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, mentre, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 9 giugno 2001, n. 368, i relativi rapporti di lavoro sono assoggettati alla nuova normativa, ferma l'inapplicabilità, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 368, degli artt. 4 e 5 in tema di proroghe, prosecuzioni e rinnovi. Ne consegue che l'art. 3, comma 6, del d.l. n. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2010, n. 100, nel prevedere che "alle fondazioni lirico - sinfoniche continua ad applicarsi l’art. 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426" anche con riferimento al periodo successivo alla trasformazione in soggetti di diritto privato e dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ha un valore meramente confermativo dell'inapplicabilità ai suddetti rapporti di lavoro delle norme in tema di rinnovo dei contratti a tempo determinato, di riassunzione del lavoratore prima della scadenza del termine minimo di legge e di assunzioni successive effettuate senza soluzione di continuità" (Cass. n. 6547/2014).

Consegue da quanto sopra che le ulteriori censure espresse nel primo motivo di ricorso risultano inammissibili per carenza di interesse.

Come più volte precisato da questa Corte, "nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinché si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni" (Cass. n. 4199/2002 e successive numerose conformi).

Nel rigetto del ricorso principale è assorbito il ricorso incidentale condizionato della Fondazione, avente ad oggetto, per il caso di riconoscimento della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la questione dell'inquadramento del lavoratore al livello IV (quale riconosciuto dal giudice di primo grado) del CCNL per il personale dipendente dalle Fondazioni liriche e sinfoniche.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.