Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 novembre 2017, n. 26333

Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Redditometro - Reddito imponibile

 

Fatti e ragioni della decisione

 

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che, rigettando l'appello proposto dall'ufficio finanziario, ha condiviso l'iter logico seguito dalla CTP di Benevento per addivenire all'annullamento dell'avviso di accertamento col quale si era provveduto a rideterminare, mediante accertamento sintetico, il reddito imponibile di R.R. per l'anno di imposta 2009;

Rilevato che R.R. non si è costituito;

Rilevato che il procedimento può essere deciso con motivazione semplificata;

Considerato che con il primo motivo l'Agenzia deduce la violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia circa la questione relativa alla giustificazione delle spese di gestione e mantenimento della residenza e di n. 3 autovetture oggetto di specifico appello;

Considerato che, come questa Corte ha avuto modo di sottolineare, "in tema di provvedimenti del giudice, ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente" (Cass. 11 Marzo 2016, n. 4882) e che "ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa;

indispensabile alla soluzione del caso concreto" (Cass. 6 Febbraio 2015, n. 2197), questa ipotesi "non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia" (Cass. 4 Ottobre 2011, n. 20311);

Considerato che facendo applicazione dei superiori principi il primo motivo è infondato, ove si consideri che il giudice di appello, condividendo l'assunto del giudice di primo grado, ha ritenuto giustificato il reddito dichiarato rispetto al mantenimento dei beni evidenziati nell'avviso di accertamento, poi specificamente fornendo analitica dimostrazione del proprio assunto;

Considerato che col secondo motivo l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 1, D.l. 31/05/10 n. 78, convertito con modificazioni dalla I. 30/7/10, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto il giudice d'appello ha retroattivamente applicato la disciplina del nuovo redditometro all'avviso di accertamento emesso per l'annualità 2008;

Considerato che con il terzo motivo l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. 600/73 nel testo previgente, nonché dell'art. 2697 c.c. e del D.M. 10 settembre 1992, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.;

Considerato che il secondo ed il terzo motivo, in ragione della stretta connessione, vanno congiuntamente esaminati e sono infondati pur essendo necessaria la correzione parziale della motivazione, corretta nel dispositivo;

Considerato che la questione relativa all'efficacia delle modifiche apportate all'art. 38 D.P.R. 600/1973 dall'art. 22 c. 1 D.L. n. 78/2010, pur astrattamente fondata - Cass. 6 Ottobre, 2014, n. 21041, poi confermata 29 Gennaio, 2016, n. 1772 - appare nel caso di specie priva di rilevanza, avuto riguardo alla circostanza che la CTR ha comunque ritenuto giustificati gli incrementi patrimoniali attribuiti al contribuente in relazione a quanto dimostrato dal medesimo comprovato mediante la dimostrazione di un cospicuo importo ricevuto con un mutuo contratto il 22 luglio 2008 per l'importo di euro 110.000,00;

Considerato che l'importo del detto mutuo, tenuto conto che l'accertamento si riferiva all'anno 2008, era idoneo a giustificare non soltanto la sottoscrizione del capitale della s.a.s. M.R., ma anche le spese annue di mantenimento della vettura indicate dall'ufficio in euro 26.400,00 a nulla rilevando l'acquisto, peraltro realizzato dalle figlie del contribuente, nel Luglio 2009;

Considerato, pertanto, che la CTR si è ben allineata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è sufficiente la dimostrazione di una mera disponibilità finanziaria pregressa, essendo richiesto, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, la prova della durata del possesso in capo al contribuente protratta fino al momento dell'impiego dei proventi-Cass. n. 1332 del 26/01/2016; Cass. n. 25104 del 26/11/2014;

Considerato che a tali principi si è quindi conformato il giudice di appello, considerando la percezione del mutuo nel luglio 2008 idonea a giustificare gli incrementi e le spese di manutenzione riferibili all'anno 2008;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.