Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 maggio 2017, n. 11626

Imposte dirette - IRPEF - Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze - Indennità supplementare - Cessazione servizio

 

Rilevato che

 

Par. 1. L'agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 350/32/13 dell'11 ottobre 2013 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all'istanza con la quale G. S. chiedeva il rimborso della trattenuta Irpef sulla liquidazione di indennità supplementare di previdenza da parte del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - il fondo in questione, avente scopo sia assistenziale sia previdenziale, fosse alimentato, ex art. 2 l. 1034/84, da contributi a carico dei dipendenti, ovvero da compensi per servizi straordinari ed attività svolte dal personale (come le sanzioni pecuniarie riscosse presso i contribuenti); - in conseguenza di ciò, le somme erogate dal fondo dovessero qualificarsi in termini di "indennità equipollenti" al trattamento di fine rapporto di cui agli articoli 17 e 19 d.P.R. 917/1986, con conseguente loro esenzione Irpef.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Par. 2.1 Con l'unico motivo di ricorso l'agenzia delle entrate lamenta - ex art. 360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione dell'articolo 17, primo comma, d.P.R. 917/1986.

Per avere la commissione tributaria regionale affermato l'illegittimità tout court della ritenuta Irpef sull'indennità in questione, nonostante che: - il fondo obbligatorio di previdenza del personale del Ministero delle Finanze (istituito con d.P.R. 211/81 e disciplinato con d.P.R. 1034/84) si alimentasse (art. 2 d.P.R. 1034/84 cit.) non già con contributi posti a carico del dipendente, ma con proventi diversi contabilizzati nel bilancio annuale dello Stato ed assegnati prò quota al fondo stesso; - essendo il fondo estraneo ai contributi dei dipendenti, la relativa erogazione andasse assoggettata non a tassazione separata quale "indennità equipollente" bensì, per il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, alla tassazione propria di quest'ultimo ex artt. 49 2^ co. e 51 1^ co. D.P.R. 917/1986.

Par. 2.2 II ricorso va accolto nei termini e con le precisazioni che seguono.

Non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento di legittimità, più volte affermato, secondo cui: "in tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto" (cosi Cass. 19859/16, che ha specificato quanto affermato da Cass. 9430/03; nello stesso senso, Cass. 2458/17).

Il fondo in questione, alla luce delle fonti normative che lo hanno istituito (v. DPR 17 marzo 1981 n. 211) e che lo disciplinano (in particolare, DPR 21 dicembre 1984 n. 1034), eroga agli iscritti - quando cessano di far parte, per qualsiasi causa, dei ruoli del personale dell'amministrazione - un'indennità che ha funzione previdenziale; e che viene determinata in rapporto al numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle Finanze, ivi compresi i periodo di assenza utili ai fini della pensione.

La composizione del fondo fa riferimento (art. 2 DPR 1034/84) ai proventi della vendita di beni confiscati; al recupero di crediti statali; alle sanzioni pecuniarie ed a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita). Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto. L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che la fa rientrare nel perimetro normativo degli artt. 17-19 del TUIR (già 16-17) come "indennità equipollente" al trattamento di fine rapporto; essa, quindi, deve essere assoggettata a tassazione separata.

Ciò posto, la sentenza in oggetto - che ha fatto discendere da una corretta premessa l'erronea affermazione di totale esenzione Irpef - va cassata con pronuncia nel merito, ex art. 384 cod.proc.civ., di accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alla ritenuta Irpef operata in eccesso al regime di tassazione separata risultante dagli articoli 17-19 d.P.R. 917/1986.

La controvertibilità della questione ed il solo recente consolidarsi dell’orientamento di legittimità, su riportato, depongono per la integrale compensazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

- accoglie il ricorso;

- cassa, in relazione il profilo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alla ritenuta Irpef operata in eccesso al regime di tassazione separata risultante dagli articoli 17-19 d.P.R. 917/1986;

- compensa le spese di legittimità e merito.