Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 08 marzo 2017

Criteri e modalità per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai contributi non rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile

 

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, dei contributi previsti dall'art. 6, comma 4, del medesimo decreto 3 luglio 2015 in aggiunta ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI.

 

Art. 2

Risorse

 

1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto è posta a carico, per un importo pari a euro 23.000.000,00, delle risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, a tal fine utilizzando l'apposito capitolo di bilancio di cui all'art. 18, comma 2, del decreto interministeriale 8 marzo 2013, previo versamento delle somme occorrenti dalla contabilità speciale n. 1201 intestata allo stesso Fondo e successiva riassegnazione delle medesime somme al predetto capitolo. Per le medesime finalità è corrispondentemente e parimenti integrata la sezione del Fondo di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Sull'importo di cui al comma 1 gravano altresì gli oneri derivanti dall'affidamento delle attività di gestione di cui all'art. 3, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto 3 luglio 2015.

 

Art. 3

Soggetto gestore

 

1. Per la gestione della misura di cui al decreto 3 luglio 2015 e per l’erogazioni del contributo di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. (1)

1-bis. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., al fine di assicurare la più ampia diffusione dell’intervento agevolativo, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate, può sottoscrivere protocolli d’intesa con soggetti giuridici operanti nel settore del sostegno alla crescita delle imprese cooperative. (2)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.M. 28 gennaio 2022, a decorrere dal 2 aprile 2022.

(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.M. 28 gennaio 2022, a decorrere dal 2 aprile 2022.

 

Art. 4

Programmi ammissibili

 

1. Il contributo di cui al presente decreto è concedibile per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 4 del decreto 3 luglio 2015. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 28 gennaio 2022, a decorrere dal 2 aprile 2022.

 

Art. 5

Misura dell'agevolazione

 

1. Per i programmi di cui all’articolo 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015, riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, il contributo di cui al presente decreto è concesso ad integrazione del finanziamento agevolato, secondo quanto di seguito indicato:

a) per i programmi di investimento di cui all’articolo 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile, qualora realizzati da PMI, il contributo è concesso fino al 20 per cento delle spese ammissibili, mentre è concesso fino al 15 per cento per quelli realizzati da grandi imprese;

b) per i programmi di investimento di cui all’articolo 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile, qualora realizzati da PMI, il contributo è concesso fino al 15 per cento delle spese ammissibili, mentre è concesso fino al 5 per cento per quelli realizzati da grandi imprese;

c) per i programmi di investimento di cui all’articolo 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle altre aree del territorio nazionale, qualora realizzati da PMI, il contributo è concesso fino al 5 per cento delle spese ammissibili, mentre per quelli realizzati da grandi imprese è concesso fino al 5 per cento delle spese ammissibili nel limite del massimale disponibile ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013. (1)

1-bis. Per i programmi di cui all’articolo 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015, riguardanti le attività agricole, silvicole e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, il contributo è concesso, ad integrazione del finanziamento agevolato, nella misura massima del 15 per cento delle spese ammissibili, nei limiti, rispettivamente, del Regolamento n. 1408/2013 e del Regolamento n. 717/2014; (2)

1-ter. Per i programmi di investimento connessi all ’occupazione di lavoratori con disabilità, di cui all’articolo 4, comma 2-bis, lettera b), del decreto 3 luglio 2015, il contributo è concesso fino al 20 per cento delle spese ammissibili; (2)

1-quater. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità e dei massimali di aiuto previsti dall’articolo 6 del decreto 3 luglio 2015. Qualora il valore complessivo dell’agevolazione superi i predetti limiti, l’importo del contributo è ridotto al fine di garantirne il rispetto. (2)

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.M. 28 gennaio 2022, a decorrere dal 2 aprile 2022.

(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.M. 28 gennaio 2022, a decorrere dal 2 aprile 2022.

Art. 6 (1)

Modalità di erogazione

 

1. Unitamente alla richiesta di erogazione del finanziamento agevolato, l’impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione del contributo di cui al presente decreto. All’erogazione del predetto contributo si provvede successivamente all’intervenuta erogazione della corrispondente quota del finanziamento agevolato da parte della banca finanziatrice, di cui all’articolo 10 del decreto 3 luglio 2015.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 28 gennaio 2022, a decorrere dal 2 aprile 2022.

 

Art. 7

Revoche e rinvio

 

1. Il contributo è revocato nei casi previsti dall'art. 12 del decreto 3 luglio 2015.

2. Resta fermo quant'altro previsto dal decreto 3 luglio 2015 e non richiamato dal presente decreto.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 maggio 2017, n. 112.