Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 maggio 2017, n. 10980

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Controversia relativa all’accertamento del reddito da partecipazione in società di persone - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Estinzione - Successione universale automatica dei soci - Legittimazione processuale

 

Rilevato che

 

Con sentenza in data 19 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l'appello proposto da A.P. snc di M.M. & C., B.M.L., M.C. e M.M. avverso la sentenza n. 60/9/13 della Commissione tributaria provinciale di Torino che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRPEF ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che essendosi la società contribuente estinta per effetto di cancellazione dal registro delle imprese, l'avviso di accertamento successivamente notificatole, che ne rettificava il reddito d'impresa societario per detta annualità, doveva considerarsi nullo - non potendosi applicare retroattivamente la contraria previsione di cui al d.lgs. 175/2014 - con la conseguente nullità degli avvisi di accertamento notificati ai soci della società medesima per la rettifica dei rispettivi redditi di partecipazione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione I' Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorso i contribuenti.

 

Considerato che

 

Con l'unico mezzo dedotto - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - l'Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 2495, 2312, cod. civ., 65, quarto comma, d.P.R. 600/1973, poiché la CTR ha statuito la nullità dell'atto impositivo riguardante la società contribuente estinta e la conseguente nullità di quelli riguardanti i suoi soci.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che «In materia di contenzioso tributario, e con specifico riferimento all'accertamento del reddito da partecipazione in una società di persone, in caso di estinzione dell'ente per cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale dello stesso si radica in capo al socio per il fatto stesso dell’imputazione al medesimo del reddito della società in forza del principio di trasparenza ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, implicante una presunzione di effettiva percezione del precisato reddito. Ne consegue che, in queste controversie, i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società - con o senza la partecipazione originaria anche dei soci - per effetto della mera estinzione della società, senza che si ponga alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente ormai estinto» (Sez. 5, Sentenza n. 21773 del 05/12/2012, Rv. 624261 - 01).

La sentenza impugnata è evidentemente contrastante con questo principio di diritto.

Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.